Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 - Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 il 30 aprile 2019 e convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58 al comma 5 dell’articolo 26-quarter – Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico – ha introdotto in caso di attivazione del Contratto di Espansione un nuovo scivolo previdenziale per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia (avendo maturato il requisito minimo contributivo) o alla pensione anticipata.
Secondo quanto riportato dalla relazione tecnica che ha accompagnato il provvedimento, le aziende potenzialmente interessate ad applicare la norma, cioè che contano almeno mille dipendenti, sono 381, con una platea di ipotetici beneficiari, sia per quanto riguarda lo scivolo che la riduzione di orario, stimata in un totale di 1,1 milioni di lavoratori.
In attesa della pubblicazione da parte dell’Inps di una circolare sull’operatività dello scivolo previdenziale previsto dal Contratto di Espansione, cerchiamo di esaminare le differenze di questo nuovo strumento rispetto all’articolo 4 della legge 92/2012 c.d. “Isopensione”.
ISOPENSIONE LEGGE FORNERO L’articolo 4 della legge 92/2012 ha introdotto, nei casi di eccedenza di personale e previo la sottoscrizione di un accordo sindacale, lo scivolo pensionistico nel quale l'azienda si impegna al versamento a favore del lavoratore, che volontariamente accetta di accedere all’Isopensione, per tutto il periodo di esodo fino a un massimo di 4 anni, elevato a 7 anni per il triennio 2018-2020 con la Legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017), di un assegno d'importo corrispondente a quello del trattamento di pensione maturato in base alle regole vigenti alla data di cessazione dal rapporto di lavoro, sia essa di vecchiaia o anticipata, fino alla maturazione definitiva dei requisiti per il pensionamento.
La retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i
contributi correlati, sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti attualmente pari al 33% è determinata dalla
retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva
degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive
(retribuzione imponibile esposta in uniEmens), divisa per il numero di settimane
di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 (circolare Inps n. 119 del
01/08/2013).
Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del
28/01/2019, ha apportato modifiche in tema di accesso al trattamento
pensionistico introducendo dal 1° gennaio 2019 la possibilità, fino al 31 dicembre
2026, di accesso alla pensione anticipata al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi
di anzianità contributiva per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne con
decorrenza del trattamento pensionistico che si acquisisce trascorsi tre mesi
dalla maturazione dei predetti requisiti contributivi.
La circolare INPS n. 10 del 29/01/2019 ha chiarito che per le prestazioni di
accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4 legge 28 giugno 2012, n. 92,
aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2019, i datori di lavoro devono
provvedere al pagamento delle predette prestazioni ai lavoratori fino alla
decorrenza del trattamento pensionistico, ovvero anche nei tre mesi successivi
alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento
della contribuzione correlata sarà pagato fino alla maturazione dei requisiti minimi
previsti per il predetto trattamento (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10
mesi per le donne).
Le prestazioni di Isopensione con decorrenza entro il 31 dicembre 2018,
continueranno a essere erogate fino alla scadenza prevista in base alle norme
tempo per tempo vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro,
ferma restando la facoltà per il titolare di presentare domanda di pensione
anticipata secondo nuovi i requisiti contributivi.
SCIVOLO PREVIDENZIALE CONTRATTO ESPANSIONE
Con lo strumento introdotto dall’articolo 26-quater del Dl 34/2019, nel caso di
attivazione del Contratto di Espansione, è stato introdotto un nuovo scivolo
pensionistico alla pensione di vecchiaia o anticipata per il lavoratore che
volontariamente accetta di chiudere il rapporto con un accordo di non
opposizione preventivo. La durata massima dello scivolo è di 5 anni (la prima
versione del decreto preveda 7 anni) e, a differenza dell’articolo 4 legge
92/2012, è prevista la clausola di garanzia secondo cui il pensionamento
avverrà con i requisiti vigenti al momento dell’accordo.
Se lo scivolo è indirizzato verso la pensione di vecchiaia (per soggetti con una età non superiore a 62 anni e 6 mesi al dicembre 2020 (che nel 2025 richiederà 67 anni e 6 mesi di età), il datore di lavoro verserà solo una indennità pari alla pensione maturata al momento della fine del rapporto di lavoro ad integrazione della prestazione di disoccupazione e il periodo di esodo sarà coperto nei primi deu anni dalla contribuzione figurativa da NASPI. Una volta conclusa la disoccupazione il lavoratore non avrà diritto ad ulteriori contributi figurativi. Se lo scivolo è indirizzato verso la pensione anticipata il datore di lavoro verserà oltre all’indennità pari alla pensione maturata al momento della fine del rapporto ad integrazione della prestazione di disoccupazione anche la contribuzione correlata (presumibilmente calcolata sulla media dell’imponibile previdenziale dell’ultimo quadriennio), ad esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa da Naspi. Al fine della futura pensione, bisogna pertanto tenere conto se la retribuzione pensionabile prima dell’indennità di disoccupazione è elevata, in quanto per i periodi coperti dall’indennità di disoccupazione Naspi, i contributi figurativi calcolati dividendo la retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni per il numero di settimane coperte da contributi, e poi moltiplicati per il coefficiente 4,33, hanno il limite di retribuzione sulla quale versare i contributi figurativi pari a 1.840,02 € ovvero a 1,4 volte l’importo mensile della Naspi che per l’anno in corso è di 1.314,00 €.
Anche con lo scivolo previdenziale introdotto con il Contratto di Espansione i datori di lavoro devono provvedere al pagamento delle predette prestazioni ai lavoratori fino alla decorrenza del trattamento pensionistico, ovvero anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata sarà pagato fino alla maturazione dei requisiti minimi previsti per il predetto trattamento (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne).
Dalle simulazioni riportate dal Sole24Ore, a parità di periodo di esodo (60 mesi), lo scivolo del Contratto di Espansione rispetto a quello previsto dalla Legge Fornero comporta per le aziende un risparmio notevole, fino al 38%, se indirizzato alla pensione di vecchiaia, mentre se indirizzato alla pensione anticipata, il risparmio è meno contenuto, perché comunque tre anni di contributi vanno versati. Allo stesso tempo, per il lavoratore che accetta volontariamente l’esodo, va rilevato come la pensione di vecchiaia che si raggiunge dopo 5 anni di scivolo del Contratto di Espansione, è di importo più basso di circa 270,00 euro lordi mensili, mentre per la pensione anticipata la differenza è di circa 60,00 euro lordi (fonte Sole24ore).
In TIM, è in vigore l’accordo sottoscritto al Ministero del Lavoro l’11 giugno 2018, a seguito della procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria avviata dall’azienda il 16 maggio 2018, che, per il biennio 2019-2020, prevede l’utilizzo dello strumento dell’Isopensione introdotto dalla riforma del lavoro targata Fornero, legge n. 92/2012.
Nel corso della trattativa nazionale del 16/17/18 luglio u.s. nel riconfermare la validità di tale accordo, l’azienda ha dichiarato di essere in attesa della pubblicazione da parte dell’INPS della circolare sull’operatività dello scivolo previdenziale previsto dal Contratto di Espansione al fine delle opportune valutazioni sul possibile utilizzo del nuovo strumento.
In caso di un eventuale richiesta da parte dell’azienda di utilizzo del nuovo scivolo previdenziale, premesso che la maggior parte degli “esodabili” traguarda entro dicembre 2025 alla pensione anticipata, riteniamo che nulla vieti, in caso di traguardo verso la pensione di vecchiaia, che potrebbe comportare una sostanziale riduzione dell’importo, di prevedere un accordo con il quale TIM contribuisca a ridurre la perdita economica, come avvenuto con i dei lavoratori che accettino di cessare dal servizio per la maturazione del requisito per la “pensione anticipata quota 100” (accordo del 26 febbraio 2019).
RSU TIM Unità Produttiva Veneto FISTel CISL
Segreteria Regionale FISTel CISL