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23 Marzo 2026 Tim - Verbale di accordo a latere procedura licenziamento legge 223 1991

Roma, 23 marzo 2026
tra
TIM S.p.A.
e
le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL, UGL Telecomunicazioni, unitamente al Coordinamento Nazionale RSU TIM
1.
In data 23 marzo 2026, nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991 e s.m.i., le Parti hanno sottoscritto uno specifico Accordo i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati.
2.
In relazione alle casistiche di accompagnamento alla cessazione del rapporto di lavoro indicate nel Verbale di accordo sopra richiamato, le Parti convengono le seguenti misure economiche:
a)
ai lavoratori che nel corso o al termine del periodo di percezione dell’indennità NASpI spettante alla cessazione del rapporto di lavoro maturino il diritto alla decorrenza, secondo la legislazione vigente all’atto del recesso, del trattamento pensionistico, di vecchiaia o anticipato, l’Azienda riconoscerà all’atto della cessazione dal servizio, a titolo di incentivo all’esodo, a fronte della rinuncia ad impugnare il licenziamento e della definizione transattiva di ogni pretesa relativa al rapporto di lavoro, fino al raggiungimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico e comunque per un periodo massimo di 24 mesi, un importo pari alla differenza netta tra il 100% della retribuzione mensile, in atto al momento della cessazione e quanto percepito mensilmente a titolo di NASpI.
b)
Ai lavoratori che nel corso o al termine del periodo di percezione dell’indennità NASpI spettante alla cessazione del rapporto di lavoro non maturino il diritto alla decorrenza, secondo la legislazione vigente all’atto del recesso, del trattamento pensionistico, di vecchiaia o anticipato, l’Azienda riconoscerà all’atto della cessazione dal servizio, a titolo di incentivo all’esodo, a fronte della rinuncia ad impugnare il licenziamento e della definizione transattiva di ogni pretesa relativa al rapporto di lavoro, per il periodo della percezione della NASpI e comunque fino a massimo di 24 mesi, un importo pari alla differenza netta tra il 100% della retribuzione mensile in atto al momento della cessazione e quanto percepito mensilmente a titolo di NASpI, unitamente a una ulteriore somma -sempre a titolo di incentivo all’esodo a fronte della rinuncia ad impugnare il licenziamento- il cui importo sarà determinato dall’Azienda in relazione alle situazioni previdenziali, reddituali, lavorative dei singoli dipendenti interessati.
3.
Tali misure saranno riconosciute ai lavoratori a titolo di incentivo all’esodo, e per una quota dell’importo complessivamente riconosciuto a titolo di transazione generale e novativa, a fronte della rinuncia ad impugnare il licenziamento e comunque, subordinatamente alla preventiva sottoscrizione di un verbale conciliativo ai sensi dell’art. 2113 del codice civile, con rinuncia da parte del lavoratore a qualunque diritto, azione o pretesa, presente o futura, attivata o meno, traente origine dalla costituzione e/o dallo svolgimento del rapporto di lavoro e/o dalla sua risoluzione. Il verbale sarà sottoscritto in sede protetta ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c.
Letto, confermato e sottoscritto in via telematica
TIM S.p.A.
UILCOM UIL
SLC CGIL
UGL Telecomunicazioni
FISTEL CISL
Coordinamento Nazionale RSU TIM

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