- supportare il ricambio generazionale.
Per acquisire le necessarie professionalità i principali profili professionali ricercati sono:
▪ profili per internalizzazione attività su processi chiave aziendali (Security Assessment, Information Security Management, Cyber Analyst, Cyber Security Lab, Security Engineer, System Administrators, Systems Analyst Developer, DevOps Engineer, Designer, Production & Data Engineer, Operatori H24 in ambiti NOC/IT Operations/Assurance/Technology, Network System Integrator, Network Cloudification Engineer, Data Center Site Manager, Incident & Problem Manager, System Platform Administrator; System Analyst ecc.);
▪ profili con new capabilities 5G, Cloud, Cyber Security, Digital, Big Data sia nell’ambito delle strutture tecnologiche, sia in ambito commerciale (Network System Integrator, Network Cloud, Product Manager, Progettisti ICT/Business/Technical Presales, Project Manager/PMO, Energy/System/Cloud/Data Management Engineer, Cloud Architect, Salesforce/SAP/Google practice specialist, Contract PMO, Delivery Manager, Service Manager Senior SW Architect, Validation E2E Manager,Service Support IOT; Data scientist, Database Administrator ecc.);
▪ profili per presidio processi on Field, Progettazione, Assurance, Network Operations (Progettisti, Specialisti e Manutentori di Rete e Impianti Tecnologici, TOF, TOL, Diagnostic Operator, Network Designer, Project Manager Operations/Automation/Data Network/SDN/Process Engineer, Data Analyst, Specialisti per progettazione di reti e prodotti per la clientela, ecc.);
▪ profili commerciali con conoscenze specifiche sulle nuove tecnologie che possano supportare il nuovo scenario di Business aziendale previsto dal Piano (Account Manager, KAM, Wholesale Marketing Specialist, ecc.);
▪ profili di operatori di caring per supportare il nuovo scenario di Business aziendale previsto dal Piano;
▪ profili nell’ambito delle strutture di governo, coordinamento e supporto ai processi di business, finalizzate al ricambio generazionale e all’introduzione di nuove e/o specifiche competenze (profili finance, acquisti, digital e web communication, regulatory, legal, ecc.).
Al fine di sostenere il Progetto di Trasformazione, potenziando le competenze già acquisite dai lavoratori e diffondendo al contempo le nuove, è stato definito il Progetto di formazione e di riqualificazione (di seguito “Progetto”), parte integrante del presente Contratto.
Il Gruppo TIM rinnova il proprio impegno ad assicurare l’investimento formativo necessario per l’adeguamento e la valorizzazione delle competenze, per l’arricchimento dei ruoli e per lo sviluppo delle professionalità di tutto il personale, in vista del conseguimento degli obiettivi del Piano.
A tale scopo, le società del Gruppo TIM interessate dal Contratto garantiranno l’applicazione del “Progetto” con gli specifici focus in esso indicati, in coerenza con le necessità derivanti dall’evoluzione del modello organizzativo, di business e delle competenze, sul presupposto che la formazione debba accompagnare il processo di Trasformazione in atto, valorizzando le professionalità esistenti e sviluppando le nuove, necessarie per sostenere il percorso evolutivo aziendale.
Attraverso il “Progetto”, il Gruppo TIM intende accrescere il valore del capitale umano nel tempo, operando in maniera socialmente responsabile per ridurre il rischio di discontinuità che possa ripercuotersi negativamente sulle competenze dei lavoratori oltre che sulle attività di business.
Un importante elemento di novità del “Progetto” è rappresentato dall’adozione di un modello formativo basato sulla valorizzazione della responsabilità e del coinvolgimento individuale del lavoratore, che sarà chiamato a scegliere, secondo regole definite, i corsi da fruire all’interno di percorsi funzionali agli obiettivi di formazione e riqualificazione del Piano.
Il “Progetto” è stato elaborato sulla base delle priorità del percorso evolutivo aziendale, a partire dall’analisi dei fabbisogni formativi espressi dalle funzioni aziendali in coerenza con gli obiettivi specifici e dei gap di competenza, altresì considerando i topic trend che impattano sullo scenario del Gruppo TIM e le risultanze emerse da Focus Group condotti con i lavoratori.
Il “Progetto” si articola in 4 aree di competenza fondamentali, necessarie a sostenere il Piano di Trasformazione: il riposizionamento e lo sviluppo del mercato di riferimento, lo sviluppo della rete, la digital transformation ed il change management.
Le 4 aree di competenza sono:
1. tecnologiche: area dedicata allo sviluppo delle competenze tecnologiche distintive, che vanno dal 5G al Networking, dal cloud alla cybersecurity;
2. professionalizzanti: area dedicata allo sviluppo delle competenze di business e di supporto;
3. trasversali: area dedicata alle competenze necessarie per affrontare il processo di change management; sono competenze chiave per accrescere la performance, l’ingaggio e l’employability della popolazione del Gruppo TIM;
4. ecosistema: area dedicata all’acquisizione di competenze che impattano sull’ecosistema di TIM, delle Telco e dell’ICT.
Il Progetto di formazione e riqualificazione sarà applicato dal Gruppo TIM con focus specifici per le società.
In termini di metodologia di erogazione saranno utilizzati sia il sincrono che l’asincrono e ciò al fine di rispondere alle richieste emerse sia dalle verifiche di apprendimento che dai momenti di dialogo con i lavoratori.
Gli investimenti previsti, sia in termini economici che organizzativi, sono significativi, considerata la molteplicità delle professionalità presenti. Per questo motivo, le Parti si impegnano a favorire il più ampio ricorso alle diverse forme di finanziamento previste per le attività di formazione e riqualificazione professionale, quali, a titolo esemplificativo, Fondimpresa.
Le attività connesse alla realizzazione del “Progetto” saranno gestite con il supporto di un soggetto certificato a garanzia della qualità del processo. Il soggetto ha, tra l’altro, il compito di monitorare la realizzazione del processo di formazione attraverso la verifica documentale anche in formato digitale, la realizzazione di sondaggi/interviste/questionari ai partecipanti, individuando eventuali azioni di miglioramento che saranno proposte alle società del Gruppo TIM.
I lavoratori riceveranno, all’esito del percorso formativo, il relativo attestato individuale.
I lavoratori interessati al Piano di accompagnamento alla pensione ex art. 41, comma 5bis del D.lgs. 148/2015 (di cui al paragrafo D del presente Contratto) non saranno destinatari del “Progetto”. Si allega al presente Contratto - e ne costituisce parte integrante - il “Progetto” (allegato 1), unitamente alle attestazioni del soggetto certificatore (allegati da 2 a 6).
C) RIDUZIONI DELL’ORARIO DI LAVORO
Le riduzioni dell’orario di lavoro di cui al presente Contratto saranno applicate dalle società del Gruppo TIM dal 1° settembre 2022 al 29 febbraio 2024, nella misura e con le modalità indicate nei prospetti di dettaglio allegati al presente Contratto, come parte integrante dello stesso (allegati da 7 a 11).
La riduzione oraria riguarderà le unità produttive delle società del Gruppo TIM interessate dal Contratto, come specificato negli allegati.
La riduzione oraria applicata riguarderà un numero massimo di lavoratori del Gruppo TIM pari a: 30.123 unità, così suddivise: TIM S.p.A. max 26.842 unità; Telecontact Center S.p.A. max 1.843 unità, Noovle S.p.A. max 693 unità, Olivetti S.p.A. max 269 unità, Telecom Italia Sparkle S.p.A. max 476 unità e riguarderà l’intero complesso di ciascuna azienda con le esclusioni indicate negli allegati da 7 a 11.
La riduzione oraria sarà applicata ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi i lavoratori part-time in quanto la tipologia contrattuale ha carattere strutturale nel Gruppo TIM.
Per i lavoratori part-time per i quali, in costanza di validità del presente Contratto intervenga il ripristino dell’orario originario per effetto di accordi individuali con l’azienda definiti prima del Contratto stesso, salvo il caso di espressa richiesta di proroga del regime part-time, si applica pro quota la percentuale di riduzione sopra stabilita per ciascuna tipologia oraria full-time in relazione alla struttura di appartenenza.
Nel caso in cui si preveda nel corso di vigenza del Contratto un incremento, temporaneo o strutturale, del grado di occupazione di personale part-time, per detto personale la riduzione oraria sarà calcolata in base alla nuova durata settimanale, temporanea o strutturale, dell’orario di lavoro.
Laddove, nel corso di vigenza del Contratto, si realizzino sperimentazioni di nuove soluzioni organizzative -che necessitino, a supporto, di interventi di riqualificazione individuale dei lavoratori, anche con assegnazione degli stessi a diversi profili professionali - saranno comunque mantenute, nei confronti degli interessati dai predetti interventi, le riduzioni orarie relative all’originario settore/profilo di appartenenza.
Le Parti si danno atto che la stabilità delle percentuali di riduzione oraria per tutta la durata del Contratto è funzionale al corretto e puntuale conseguimento degli obiettivi di Progetto e del percorso evolutivo aziendale.
L’articolazione della riduzione degli orari di lavoro - secondo le percentuali specificate nei prospetti di dettaglio allegati è, per tutti i lavoratori, di tipo “verticale” su base e cadenza mensile; essa avrà luogo, pertanto, per giornate intere di sospensione dell’attività lavorativa.
Per i lavoratori con prestazione a tempo parziale in modalità c.d. “verticale” o “mista” sarà operato il riproporzionamento del numero di giornate di sospensione previste per i lavoratori full-time della struttura di appartenenza in funzione della percentuale di riduzione part-time.
Le giornate di sospensione saranno preventivamente comunicate - a mezzo e-mail - da ciascuna azienda ai singoli lavoratori, con calendarizzazione plurimensile.
Le sospensioni saranno collocate, compatibilmente con un’adeguata copertura del presidio, in contiguità con le giornate di Riposo o di “Libero Lavorativo”, anche in caso di ripianificazione della giornata di sospensione.
Il numero di giornate di riduzione oraria, calcolato in base alle percentuali di riduzione oraria applicate come da prospetti di dettaglio allegati, sarà pari a:
a) Riduzione oraria del 10%
Periodo 1° settembre 2022 - 29 febbraio 2024: n. 39 giornate di sospensione complessive.
Dette giornate, rapportate ai cicli di quattro settimane che ricadono nel periodo in cui si applicano le riduzioni orarie, producono una percentuale di riduzione pari al 10%, applicando la formula di seguito indicata [52 settimane annue x 5 giorni settimanali / 12 mesi annui x18 mesi di durata / 39 giorni].
b) Riduzione oraria del 15%
Periodo 1° settembre 2022 - 29 febbraio 2024: n. 59 giornate di sospensione complessive.
Dette giornate, rapportate ai cicli di quattro settimane che ricadono nel periodo in cui si applicano le riduzioni orarie, producono una percentuale di riduzione pari al 15%, applicando la formula di seguito indicata [52 settimane annue x 5 giorni settimanali / 12 mesi annui x18 mesi di durata / 59 giorni].
c) Riduzione oraria del 25%
Periodo 1° settembre 2022 - 29 febbraio 2024: n. 98 giornate di sospensione complessive
Dette giornate, rapportate ai cicli di quattro settimane che ricadono nel periodo in cui si applicano le riduzioni orarie, producono una percentuale di riduzione pari al 25%, applicando la formula di seguito indicata [52 settimane annue x 5 giorni settimanali / 12 mesi annui x18 mesi di durata / 98 giorni].
In relazione al predetto numero di giornate di sospensione è previsto che le ore dedicate alle attività formative di cui al precedente paragrafo “B” siano svolte in giornate di sospensione dedicate, nel numero di seguito specificato da intendersi compreso nel relativo numero di giornate di sospensione complessive di cui alle precedenti lettere a), b), c):
a) Riduzione oraria del 10%
n. 3 giornate di sospensione complessive dedicate alla formazione;
b) Riduzione oraria del 15%
n. 6 giornate di sospensione complessive dedicate alla formazione;
c) Riduzione oraria del 25%
n. 8 giornate di sospensione complessive dedicate alla formazione.
Per tutte le giornate di sospensione sopra indicate è previsto il pagamento del trattamento di integrazione salariale alla fine di ciascun periodo di paga, così come previsto dal D.Lgs. n. 148/2015. Ciascuna azienda si impegna ad anticipare il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
Fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo “D” (“Scivolo pensionistico”), nei confronti di quei lavoratori che maturino, tra il 1°dicembre 2022 e il 30 novembre 2023, i requisiti previsti per l’accesso al programma di esodo di cui al comma 5bis, art. 41, D.Lgs. n. 148/2015, sarà applicata una riduzione oraria fino al 100% dell’orario di lavoro, così come previsto al comma 7 del citato art. 41.
Tale riduzione si applica a partire dal mese successivo all’opzione del lavoratore al Piano di accompagnamento alla pensione.
La giornata di programmata sospensione potrà essere collocata in altra data del medesimo mese laddove intervengano esigenze organizzative o formative.
Di tale modifica sarà data comunicazione al lavoratore interessato con un preavviso di almeno quattro giorni lavorativi antecedenti sia rispetto l’originaria data di sospensione sia rispetto la nuova data programmata.
È fatta inoltre salva la facoltà di derogare in senso positivo alla riduzione definita nel Contratto per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, legate, di norma, a campagne commerciali, punte stagionali o a periodi feriali; in tali casi ciascuna azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo.
Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta, nonché gli istituti normativi, contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all’effettiva prestazione di lavoro, ad eccezione di Ferie, Permessi annui retribuiti ex accordi vigenti e Premio di Risultato. Tale condizione di miglior favore non si applica ai lavoratori che maturino, tra il 1°dicembre 2022 e il 30 novembre 2023, i requisiti previsti per l’accesso al programma di esodo di cui al comma 5bis, art. 41, D.Lgs. n. 148/2015, cui sarà applicata una riduzione oraria fino al 100%.
Fermo restando il numero massimo di lavoratori destinatari, le Parti convengono che disposizioni organizzative o provvedimenti esecutivi anche di organi giudiziari o amministrativi costitutivi o dichiarativi di rapporti di lavoro, determinano la variazione dei nominativi in elenco, secondo la percentuale di riduzione oraria in atto nella Funzione di appartenenza e le modalità di articolazione per ciascuna definite.
Ai lavoratori in distacco - a norma dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 - o il cui rapporto è interrotto o sospeso, il Contratto è applicato alla ripresa del servizio in azienda, in coerenza con quanto disposto per l’articolazione funzionale per territorio di appartenenza.
Le società del Gruppo TIM interessate dal Contratto hanno quantificato l’onere a copertura della richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale nella misura di seguito indicata, con dettaglio per ciascun anno Anno
TIM S.p.A.
TCC S.p.A.
T.I. SPARKLE S.p.A.
NOOVLE S.p.A.
OLIVETTI S.p.A.
TOTALE GRUPPO TIM
2022
27.366.010
962.867
521.133
701.719
383.296
29.935.024
2023
89.260.415
2.841.158
1.714.877
2.178.112
1.209.753
97.204.314
2024
12.864.638
431.508
250.156
357.328
187.437
14.091.068
TOTALE
129.491.063
4.235.533
2.486.166
3.237.159
1.780.486
141.230.406
DIPENDENTI INTERESSATI DALLE RIDUZIONI ORARIE ESPRESSI IN UNITA’ FTE
TOTALE
25.956
1.344
473
692
268
28.733
D) SCIVOLO PENSIONISTICO
Il Piano di uscite è finalizzato ad accompagnare alla pensione fino a un numero stimato massimo di 2.223 lavoratori (dirigenti, impiegati, quadri) complessivo del Gruppo TIM che risolvano consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2023, ferma restando la maturazione dei requisiti di legge. Le predette risoluzioni consensuali avverranno al: 30 novembre 2022, 30 giugno 2023, 30 novembre 2023, sulla base della prima finestra utile.
Il lavoratore interessato dovrà esplicitare, in forma scritta tramite apposito modulo e rilascio di specifica delega all’azienda di appartenenza per il trattamento dei dati contributivi e previdenziali, la propria volontà di aderire al Piano secondo le modalità e i tempi che saranno definiti con apposita comunicazione da parte di ciascuna azienda.
Ciascuna azienda del Gruppo TIM interessata dal Contratto valuterà l’accoglimento delle singole richieste di adesione al Piano di accompagnamento alla pensione in rapporto alle esigenze tecnico-organizzative.
I lavoratori la cui richiesta di adesione al Piano è stata accolta dall’azienda di appartenenza dovranno sottoscrivere accordi conciliativi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con rinuncia a qualunque diritto, azione o pretesa, presente o futura, attivata o meno, traente origine dallo stesso o dalla sua risoluzione, che il lavoratore sottoscriverà, in sede protetta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2113 del codice civile.
A fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro riconoscerà per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall’INPS.
Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro verserà anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, determinati così come previsto dalle norme di legge e dai provvedimenti amministrativi di esse esplicativi vigenti in materia.
Per i lavoratori che cesseranno dal servizio ai sensi del presente Piano di accompagnamento alla pensione si applica la previsione di cui all’art.41, comma 9 del D.Lgs. n. 148/2015 per cui le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Le Parti riconoscono che ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 41, comma 5 bis, 4° periodo del D.Lgs. n. 148/2015, poiché il Gruppo TIM costituisce un gruppo di imprese con organico complessivo superiore a 1.000 unità lavorative, che attuerà un Piano di riorganizzazione di particolare rilevanza strategica in linea con i programmi europei, che si impegna ad assumere un lavoratore per ogni tre che risolvano il rapporto di lavoro secondo quanto sopra indicato.
Allo scopo di dare attuazione al presente Contratto, il datore di lavoro presenterà apposita domanda all’INPS, accompagnata da fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. L’azienda interessata si obbliga a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione correlata.
Le società del Gruppo TIM hanno previsto di applicare il Piano di accompagnamento alla pensione al numero di lavoratori sotto specificato:
Società del Gruppo TIM n. complessivo lavoratori
TIM Spa
2.120
Telecontact Center Spa
14
Telecom Italia Sparkle Spa
27
Noovle Spa
26
Olivetti Spa
36
DECORRENZA
TIM S.p.A.
TCC S.p.A.
T.I. SPARKLE S.p.A.
NOOVLE S.p.A.
OLIVETTI S.p.A.
TOTALE GRUPPO TIM
30/11/2022
1.120
10
5
14
25
1.174
30/06/2023
500
0
11
8
7
526
30/11/2023
500
4
11
4
4
523
TOTALE
2.120
14
27
26
36
2.223
Le società del Gruppo TIM interessate dal Contratto hanno quantificato l’onere a copertura della spesa nella misura indicata nel relativo allegato.
Con la sottoscrizione del presente accordo in sede governativa, il Gruppo TIM e le OO.SS. sottoscrittrici concordano sull’attivazione del Contratto di Espansione di cui all’articolo 41 del decreto legislativo n. 148/2015 e s.m.i.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell’accordo raggiunto dalle Parti in sede governativa in merito al Contratto di Espansione, dichiara esperita con esito positivo la procedura di cui all’articolo 24 del D.Lgs. n. 148/2015.
La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, al termine del confronto tra le Parti, trasmetterà tempestivamente il presente accordo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione per i successivi adempimenti finalizzati all’autorizzazione.
Le Parti convengono sull’esigenza di prevedere momenti periodici di verifica - a livello nazionale e territoriale - sull’andamento degli impegni previsti dal presente Contratto in sede di “Osservatorio di Gruppo sul Contratto di Espansione”, di cui al verbale di accordo del 28 luglio 2022.
Letto, confermato e sottoscritto.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
GRUPPO TIM SPA SLC CGIL
UNINDUSTRIA ROMA FISTEL CISL
UILCOM UIL
UGL TELECOMUNICAZIONI
COORDINAMENTO NAZIONALE RSU TIM SPA
R.S.U. di Telecontact Center S.p.A., Olivetti S.p.A., Noovle S.p.A., T.I. Sparkle S.p.A
FEDERMANAGER
RSA FEDERMANAGER