Nel caso in cui si preveda nel corso di vigenza del Contratto un incremento, temporaneo o strutturale, del grado di occupazione di personale part time, per detto personale la riduzione oraria sarà calcolata in base alla nuova durata settimanale, temporanea o strutturale, dell’orario di lavoro.
5. Articolazione della riduzione degli orari di lavoro
L’articolazione della riduzione degli orari di lavoro - secondo le percentuali di cui al paragrafo che precede - è, per tutti i lavoratori, di tipo “verticale” su base e cadenza mensile; essa avrà luogo pertanto per giornate intere di sospensione dell’attività lavorativa, secondo quanto di seguito indicato.
Per i lavoratori con prestazione a tempo parziale in modalità cd. “verticale” o “mista” sarà operato il riproporzionamento delle giornate di sospensione previste per i lavoratori full time della struttura di appartenenza, in funzione della percentuale di riduzione part time.
6. Quantificazione delle giornate di sospensione e relative modalità attuative
Il numero di giornate di riduzione oraria, calcolato in base alle percentuali di cui al precedente punto 4, sarà pari a:
Totale anni 2021-2022: n. 12 giornate di sospensione, ripartite come segue:
1. anno 2021: n. 6
2. anno 2022: n. 6
Dette giornate, rapportate ai cicli di quattro settimane che ricadono nel periodo in cui si applicano le riduzioni orarie, producono una percentuale di riduzione pari al 3,5%, applicando l’algoritmo di seguito indicato [12 giorni di riduzione ÷ (52 settimane x 16 mesi ÷ 12 x 5 giorni settimanali)].
Totale anni 2021-2022: n. 42 giornate di sospensione, ripartite come segue:
1. anno 2021: n. 20
2. anno 2022: n. 22
Dette giornate, rapportate ai cicli di quattro settimane che ricadono nel periodo in cui si applicano le riduzioni orarie, producono una percentuale di riduzione pari al 12,1%, applicando l’algoritmo di seguito indicato [42 giorni di riduzione ÷ (52 settimane x 16 mesi ÷ 12 x 5 giorni settimanali)].
In relazione al predetto numero di giornate di sospensione è previsto che le ore dedicate alle attività formative di cui al precedente capitolo B) siano svolte in giornate di sospensione dedicate, nel numero di seguito specificato; eventuali ore di formazione parzialmente non fruite nelle suddette giornate dedicate potranno essere completate in altra data:
a) Riduzione oraria del 3,5%
1. anno 2021: n. 1 giornata dedicata alla formazione
2. anno 2022: n. 1 giornata dedicata alla formazione
b) Riduzione oraria del 12,1%
1. anno 2021: n. 6 giornate dedicate alla formazione
2. anno 2022: n. 6 giornate dedicate alla formazione
Per tutte le giornate di sospensione sopra indicate l’azienda disporrà il pagamento del trattamento di integrazione salariale alla fine di ciascun periodo di paga, così come previsto dal D.Lgs. n. 148/2015.
7. Modalità applicative
7.1 Riduzione oraria del 3,5%
Le giornate di sospensione saranno preventivamente comunicate - a mezzo e-mail - dall'azienda ai singoli lavoratori, con calendarizzazione trimestrale.
Le sospensioni saranno collocate, compatibilmente con un’adeguata copertura del presidio, in contiguità con le giornate di Riposo o di “Libero Lavorativo”, anche in caso di ripianificazione della giornata di sospensione.
7.1.1 Destinatari Riduzione oraria del 3,5%
BRAND STRATEGY, MEDIA & MULTIMEDIA ENTERTAINMENT
- In ambito Tim Vision and Entertainment Products, al personale dedicato alle attività di Multimedia Operations and Testing.
CHIEF INNOVATION & INFORMATION OFFICE
- In ambito IT & Digital Solutions - IT Quality Assurance & Application Monitoring, al personale della funzione IT Application Monitoring al netto del personale inserito in archi di turnazione 0-24.
CHIEF TECHNOLOGY & OPERATIONS OFFICE
- In ambito Network Operations & Assurance - Network & Service Management, al personale della funzione Radio Maritime & Technical Emergencies al netto del personale inserito in archi di turnazione 0-24.
- In ambito Network Operations & Assurance, al personale della funzione Integrated Operations Center al netto del personale inserito in archi di turnazione 0-24.
- In ambito Network Operations & Assurance al personale in ambito PJ Network Operations Center Inwit al netto del personale inserito in archi di turnazione 0-24.
- In ambito Network Operations & Assurance - Assurance - On Line Assurance Operations - Assurance Competence Center, al personale con la mansione Team Leader Service Client Management (coordinatore del personale inserito in archi di turnazione 0-24) e al personale con la mansione Specialist Process Management Assurance (Service Manager) e relativo coordinatore.
- In ambito Network Operations & Assurance - Assurance - On Line Assurance Operations - Customer Device Management, al personale con la mansione Specialist Service Client Management Soluzioni Evolute Dati e Fonia Assurance e relativi coordinatori.
- In ambito Network Operations & Assurance - Assurance – Assurance Service Area - Custom, al personale con la mansione Specialist Service Client Management Assurance e relativi coordinatori.
- In ambito Network Development & Delivery - Delivery – Standard Services OAO, al personale della funzione OAO National Operations.
- In ambito Network Development & Delivery - Delivery – Standard Services Retail, al personale della funzione Focal Point & Retail National Operations.
- In ambito Network Development & Delivery - Delivery - Premium Services Delivery al personale della funzione Premium National Activities & Special Projects.
- In ambito Operations Area - Standard & Configuration Services al personale delle funzioni Standard Services e Configuration Center.
- In ambito Operations Area – Premium Services, al personale con la mansione di Configurator Operator e Specialist Job Management e relativi coordinatori.
- In ambito Operations Area – Field Operations Line, al personale delle funzioni Resources & Job Management e Field Force.
7.2 Riduzione oraria del 12,1%
Interessato a tale riduzione oraria è il restante personale che non rientra tra le esclusioni né tra i destinatari delle riduzioni orarie con percentuale pari al 3,5%.
Le giornate di sospensione saranno preventivamente comunicate - a mezzo e-mail - dall'azienda ai singoli lavoratori, con calendarizzazione trimestrale.
Le sospensioni saranno collocate, compatibilmente con un’adeguata copertura del presidio, in contiguità con le giornate di Riposo o di “Libero Lavorativo”, anche in caso di ripianificazione della giornata di sospensione.
8. Deroghe
La giornata di programmata sospensione potrà essere collocata in altra data del medesimo mese laddove intervengano esigenze organizzative o formative.
Di tale modifica sarà data comunicazione al lavoratore interessato con un preavviso di almeno quattro giorni lavorativi antecedenti sia rispetto l’originaria data di sospensione sia rispetto la nuova data programmata.
È fatta inoltre salva la facoltà di derogare in senso positivo alla riduzione definita nel Contratto per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate, di norma, a campagne commerciali, punte stagionali o a periodi feriali; in tali casi l’azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo.
9. Istituti legali e contrattuali
Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all’effettiva prestazione di lavoro, ad eccezione del Premio di Risultato.
L’azienda disporrà il pagamento del trattamento di integrazione salariale alla fine di ciascun periodo di paga, salvo buon fine.
10. Elenco dei lavoratori destinatari
Fermo restando il numero massimo di lavoratori destinatari, le Parti convengono che disposizioni organizzative o provvedimenti esecutivi anche di organi giudiziari o amministrativi costitutivi o dichiarativi di rapporti di lavoro, determinano la variazione dei nominativi in elenco, secondo la percentuale di riduzione oraria in atto nella Funzione di appartenenza e le modalità di articolazione per ciascuna definite.
Ai lavoratori in distacco - a norma dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 - o il cui rapporto è interrotto o sospeso il Contratto è applicato alla ripresa del servizio in TIM S.p.A., in coerenza con quanto disposto per l’articolazione funzionale per territorio di appartenenza.
CLAUSOLE FINALI
L’efficacia del presente accordo, nonché delle altre intese stipulate in pari data, è subordinata alla positiva sottoscrizione in sede governativa del Contratto di Espansione.
Letto, confermato e sottoscritto
per UNINDUSTRIA Roma
per TIM S.p.A.
per SLC CGIL
per FISTEL CISL
per UILCOM UIL
per UGL Telecomunicazioni
per Coordinamento Nazionale RSU