ex art. 4, commi da 1 a 7ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92
SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL, UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali
unitamente al Coordinamento Nazionale R.S.U.
- in data 11 giugno 2018 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le Parti hanno siglato un accordo, individuando gli strumenti da utilizzare per la gestione delle ricadute sui livelli occupazionali connesse al Piano Strategico 2018-2020;
- nell’ambito di tali strumenti è stata individuata l’applicazione delle misure previste ex art. 4, commi 1-7ter, della legge n. 92/2012, al fine di agevolare l’uscita anticipata dei lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento;
- secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 160, della legge n. 205/2017, limitatamente al periodo 2018-2020, il periodo di quattro anni di cui all’art 4, comma 2, della legge n. 92/2012 può essere elevato a un periodo massimo di sette anni;
- in data 26 febbraio 2019 le Parti hanno sottoscritto un accordo per l’uscita anticipata ex art. 4, commi 1-7ter, della legge n. 92/2012, per un numero massimo di 4188 dipendenti;
- l’accordo del 26 febbraio 2019 è in via di completamento con il piano di esodo di giugno 2020;
- l’attuale accordo si inserisce nel percorso delineato con le OO.SS con il Contratto di Espansione firmato il 2 agosto 2019 e la definizione congiunta di un moderno assetto della contrattazione integrativa aziendale, volto a coniugare politiche di investimento e sviluppo dell’Azienza e la sostenibilità sociale delle politiche aziendali;
Si conviene quanto segue.
1. Per il periodo dalla sottoscrizione del presente accordo fino al 30 novembre 2020, si farà
ricorso alla misura di accompagnamento alla pensione prevista dall’art. 4, commi da 1 a
7ter, della legge n. 92/2012, per un numero massimo di 700 dipendenti, aggiuntivo rispetto
al numero previsto dall’accordo del 26 febbraio 2019 di cui in premessa, nei termini di
seguito stabiliti;
2. in coerenza con la legislazione vigente, l’accesso all’esodo ex art. 4, commi da 1 a 7ter, della
legge n. 92/2012 ha, quali destinatari, nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive,
i dipendenti che, avendo espresso la loro manifestazione di interesse ai sensi dell’accordo
del 26 febbraio 2019 citato in premessa, maturino i requisiti minimi per il pensionamento,
di vecchiaia o anticipato, entro il 31 dicembre 2025 ed esprimano il proprio consenso a
risolvere il rapporto di lavoro con effetti entro il 30 novembre 2020.
3. a favore dei dipendenti di cui al precedente punto 2, TIM S.p.A. si impegna a corrispondere
all’INPS mensilmente un importo corrispondente al trattamento di pensione che
spetterebbe loro in base alle vigenti regole, fino alla prima decorrenza utile del trattamento
pensionistico, di vecchiaia o anticipato, nonché a versare all’Istituto la contribuzione
correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti, secondo quanto previsto dalle
norme di legge e dai provvedimenti amministrativi di esse esplicativi;
4. TIM S.p.A., presenterà nei confronti dell’INPS la domanda di accesso alla prevista
procedura, corredata dall’elenco degli interessati; l’INPS, come stabilito dalla legge,
provvederà ad effettuare la certificazione del diritto e il calcolo della prestazione di esodo;
5. conclusa positivamente la fase di verifica da parte dell’INPS, con emissione del
provvedimento di certificazione del diritto e della misura della prestazione, TIM S.p.A.
comunicherà al dipendente l’importo iniziale della prestazione la cui accettazione
costituisce condizione per la risoluzione consensuale in via transattiva del rapporto di
lavoro intercorso, con rinuncia a qualunque diritto, azione o pretesa, presente o
futura, attivata o meno, traente origine dallo stesso o dalla sua risoluzione, che il
dipendente sottoscriverà in sede sindacale ex art. 2113 del Codice Civile;
6. l’erogazione del trattamento economico nei confronti del dipendente da parte dell’INPS
decorrerà dal 1° giorno del mese successivo al mese di cessazione dal servizio;
7. a garanzia degli adempimenti di legge TIM S.p.A. rilascerà all’INPS la prevista fideiussione;
8. Nei confronti del personale che ricopre il ruolo di Responsabile, TIM S.p.A. valuterà la
possibilità di accesso al trattamento di cd. isopensione in rapporto alle esigenze tecnicoorganizzative;
9. qualora nel corso della vigenza del presente accordo si verifichino cambiamenti della
normativa previdenziale, le Parti si impegnano a valutare eventuali integrazioni/modifiche
dei contenuti dell’accordo con riferimento in particolare ai requisiti di accesso all’esodo ex
art. 4, commi da 1 a 7ter, legge n. 92/2012.
Letto, confermato e sottoscritto
Per TIM S.p.A.
Per SLC-CGIL
Per FISTel-CISL
Per UILCom-UIL
Per UGL Telecomunicazioni
Per Coordinamento Nazionale RSU