In caso di eventi eccezionali (quali ad esempio eventi atmosferici, emergenze sanitarie) che determinano, al riguardo, provvedimenti istituzionali finalizzati alla tutela dell’incolumità e/o della salute pubblica, l’Azienda può disporre – anche a livello territoriale - la possibilità di ricorrere al lavoro agile giornaliero e al lavoro agile settimanale derogando, ove indispensabile, alle ordinarie modalità di svolgimento della prestazione, dandone tempestiva informativa alla RSU competente e alle Organizzazioni Sindacali.
12. Ulteriori fattispecie
Quale ulteriore misura di sostegno volta ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita/lavoro, le Parti convengono di incrementare, compatibilmente con le esigenze di servizio, - nei seguenti casi - la disponibilità individuale di lavoro agile secondo una specifica articolazione:
a) gravidanza: 4 settimane consecutive per le lavoratrici in gravidanza da fruire nel periodo precedente a quello del congedo di maternità obbligatorio;
b) maternità/paternità: 4 settimane consecutive per i lavoratori padri e le lavoratrici madri da fruire entro il compimento del primo anno di vita del bambino;
c) rientro in servizio dopo una malattia pari ad almeno 30 gg continuativi e che necessitano di trattamenti riabilitativi: 2 settimane intere consecutive per i lavoratori che svolgono il lavoro agile giornaliero e 1 settimana per coloro che svolgono lavoro agile settimanale, limitatamente alle due settimane successive al rientro;
d) rientro in servizio dei lavoratori sottoposti a trattamenti chemio, immuno e radio-terapici: numero di giorni successivi a quelli di malattia fruiti per terapie salvavita, fino a completamento della settimana lavorativa;
e) DSA: 4 settimane consecutive da fruirsi durante l’anno scolastico per i lavoratori, come individuati dalla Legge 170 del 2010, che debbano assistere nelle attività scolastiche a casa i figli affetti da DSA frequentanti le classi del primo ciclo dell’istruzione.
L’accoglimento di eventuali richieste di lavoro agile relative a periodi temporanei e continuativi avanzate da parte di dipendenti con gravi disabilità motorie sarà valutato dall’Azienda compatibilmente con le esigenze di servizio.
13. Monitoraggi
Le Parti confermano i seguenti indicatori utili per il monitoraggio dell'efficacia dello svolgimento della prestazione in modalità agile giornaliero e settimanale:
c) “riduzione km di percorrenza”.
14. Sistema di relazioni sindacali
Le Parti si impegnano ad effettuare una verifica trimestrale a livello nazionale sulla sperimentazione delle due nuove modalità di svolgimento della prestazione previste dal presente Accordo, sulle dotazioni disponibili, sugli ambiti organizzativi coinvolti e sull'andamento degli indicatori di cui al punto precedente.
In caso di formale richiesta di verifica urgente espressa da una delle Parti stipulanti la presente intesa, le stesse si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale o territoriale entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta per l’analisi delle criticità riscontrate e l’individuazione tempestiva di eventuali correttivi.
15. Lavoro agile giornaliero
Si applica agli ambiti organizzativi caratterizzati da attività svolte per obiettivi con adeguato livello di autonomia e flessibilità oraria.
Lo svolgimento della prestazione si articola in 2 giorni da remoto presso una sede all’esterno dei locali aziendali, come definito dagli accordi individuali, con l’ausilio di strumenti tecnologici che assicurino il collegamento protetto con il software aziendale necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa, avente i requisiti stabiliti dalla legge e 3 giorni presso la sede aziendale per ciascuna settimana. E’ inoltre prevista la possibilità di effettuare ulteriori 12 giorni annui in modalità agile, nella misura di massimo 1 giorno aggiuntivo a settimana.
Fermo restando il rispetto dell'orario di lavoro, la prestazione in lavoro agile giornaliero dovrà essere svolta, anche al fine di garantire i tempi di riposo e di disconnessione, con la seguente articolazione oraria:
- nell'arco orario compreso tra le ore 8:00 e le ore 20:00 con fruizione di unico intervallo tra le ore 12.30 e le 14.30, con una durata da un minimo di 30 fino ad un massimo di 120 minuti e comunque sempre assicurando la propria presenza tra le ore 10.00 e le 12.30 e tra le 14:30 e le 16:30.
Le modalità di svolgimento della prestazione precedentemente descritte, che risultano necessarie in fase di avvio del modello, potranno essere oggetto di rivalutazione con inserimento di ulteriori elementi di flessibilità in relazione all’andamento della sperimentazione nell’ambito delle verifiche previste dal presente accordo.
Durante le giornate lavorative in modalità agile, in ragione della peculiarità della modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e dei presupposti su cui tale modalità si fonda, è escluso il ricorso al lavoro supplementare/straordinario.
Nell’arco di tempo relativo alle fasce orarie sopra indicate, il lavoratore evidenzierà il proprio status operativo tramite l’applicativo informatico di messagistica istantanea aziendale (oggi Skype for Business/Microsoft Lync) e garantirà la contattabilità telefonica o telematica.
Per ciascuna settimana lavorativa il lavoratore dovrà prenotare contestualmente le giornate di lavoro agile e quelle da svolgere in sede previa prenotazione della postazione in Desk Sharing in accordo con il proprio responsabile e con un preavviso coerente con le esigenze organizzative aziendali.
16. Lavoro agile settimanale
Si applica agli ambiti organizzativi nei quali le attività svolte sono etero organizzate, non consentono di organizzare il lavoro per obiettivi e per i quali è indispensabile garantire il presidio in specifici archi orari.
L'esecuzione della prestazione lavorativa si articola in giornate/settimane alternate secondo uno schema e misura predefinite - 50% presso la sede aziendale e 50% da remoto presso una sede all'esterno dei locali aziendali - come definita dagli accordi individuali, con l’ausilio di strumenti tecnologici che assicurino il collegamento protetto con il software aziendale necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa, avente i requisiti stabiliti dalla legge.
La prestazione in lavoro agile settimanale dovrà essere svolta, anche al fine di garantire i tempi di riposo e di disconnessione, nel diverso arco di presidio del settore di appartenenza secondo la turnistica tempo per tempo vigente.
Al riguardo, l’Azienda si rende disponibile ad avviare un confronto atto a favorire la collocazione in lavoro agile delle turnazioni più disagiate, eventualmente avviando appositi esami congiunti, e a garantire l’individuazione di specifiche modalità atte a consentire l’operatività dell’istituto del cambio turno.
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Per il personale che attesta la propria presenza in servizio attraverso timbratura in postazione e opera attraverso l’utilizzo della barra telefonica, a far data dal 1° settembre 2020 l’Azienda consentirà l’applicazione della disciplina dei ritardi in compensazione e franchigia, di cui all’accordo 4 dicembre 2019, nonché il recupero dei permessi Mamma e Papà e dei permessi a recupero ex accordo 18 luglio 2019 anche in lavoro agile. Per tale personale è inoltre consentito il ricorso al lavoro supplementare/straordinario, secondo le ordinarie regole e modalità autorizzative.
Il lavoratore evidenzierà il proprio status operativo tramite gli specifici sistemi adottati e anche tramite l’applicativo informatico di messagistica istantanea aziendale (oggi Skype for Business/Microsoft Lync) e garantirà la contattabilità telefonica o telematica.
Le giornate/settimane di lavoro agile settimanale saranno comunicate, con cadenza almeno mensile, dall’Azienda ai lavoratori sulla base di apposite matrici.
In riferimento a quanto sperimentato a seguito della sottoscrizione dell'Accordo 11 giugno 2020, le Parti si danno atto che per i medesimi settori, anche nell’ambito del presente modello organizzativo, la visibilità dei dati e degli indicatori aggregati ai fini formativi e in un’ottica di miglioramento della qualità erogata e percepita, sarà riferita a gruppi non inferiori a tre unità omogenee.
Tenuto conto della peculiarità della prestazione in lavoro agile, che rende impossibile l’applicazione delle normali prassi in atto durante il lavoro in sede aziendale, le Parti si incontreranno per definire entro ottobre 2020 le modalità da applicare per gestire sessioni di affiancamento da remoto degli operatori che svolgono attività a diretto contatto con la clientela.
17. Disposizioni finali
A supporto del nuovo modello organizzativo agile, basata su autonomia e responsabilità professionale di tutti i dipendenti, nell’ottica di dare maggior impulso all’uso dei servizi digitali come lavoratori e come cittadini, le Parti intendono promuovere la diffusione tra i lavoratori delle connessioni broadband. A tale scopo TIM proporrà ai propri dipendenti condizioni ulteriormente migliorative per l’adesione all’offerta TIM SUPER a loro riservata, riducendo del 30% l’attuale importo.
Inoltre, l’Azienda si impegna a verificare la possibilità di stipulare una convenzione o una soluzione equiparabile con una società di distribuzione energetica in favore dei propri dipendenti che volessero aderirvi.
Qualora intervengano incisivi mutamenti ovvero siano riscontrate significative inefficienze tecnico organizzative o produttive, l'Azienda si riserva di sospendere temporaneamente l'applicazione della presente intesa, dandone preventivamente informazione alle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
Alla luce del punto 4 del Protocollo “Principi e Linee Guida per il nuovo lavoro agile nella filiera delle TLC” del 30 luglio 2020 e tenuto conto di quanto sarà definito in materia in sede di rinnovo del CCNL TLC, le Parti auspicano che eventuali incrementi di efficienza e produttività derivanti dal modello di lavoro introdotto dalla presente intesa possano favorire la condivisione di forme di riduzione della durata dell’orario di lavoro individuando le opportune compensazioni che assicurino l’invarianza del trattamento economico interessato.
Analogamente, in coerenza con quanto previsto nel punto 6) del citato Protocollo, identico auspicio è espresso in merito alla possibilità di introdurre misure di carattere economico e/o strumenti di welfare che supportino l’attività di lavoro a distanza delle persone.
Con il presente accordo si intende superata la precedente intesa in materia di lavoro agile del 18 luglio 2019.
Letto, confermato e sottoscritto.
per TIM S.p.A.
per SLC-CGIL
per FISTel-CISL
per UILCOM-UIL
per UGL Telecomunicazioni
Coordinamento Nazionale RSU