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05 Marzo 2026
Tim - Verbale di accordo preliminare procedura licenziamento con non opposizione legge 223 1991
Roma, 5 marzo 2026
tra
TIM S.p.A.
e
le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL, UGL Telecomunicazioni, unitamente al Coordinamento Nazionale RSU TIM
Premesso che
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Le Parti in data 8 luglio 2025 hanno sottoscritto un contratto di solidarietà per la gestione di 1.852 lavoratori (in termini di full time equivalent) eccedenti.
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Nel corso dell’odierno incontro, la Società ha illustrato i fattori che, ferma restando la forza lavoro gestita con la solidarietà, determinano, ad oggi, una specifica e strutturale ulteriore eccedenza occupazionale per n. 350 lavoratori.
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Anche al fine di sostenere gli sforzi che le parti hanno condiviso di intraprendere con il contratto di solidarietà, si pone l’esigenza di un nuovo accordo per la gestione degli esuberi strutturali derivanti dalla progressiva evoluzione del mercato e attuazione del processo di trasformazione in corso.
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In tale quadro, la Società ha pertanto rappresentato l’esigenza di avviare una procedura di licenziamento collettivo, ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 223/1991, al fine di gestire l’ulteriore eccedenza occupazionale, conseguente alle attuali ragioni che la determinano, pari a n. 350 lavoratori, al fine di gestire gli esuberi in coerenza con l’attuale configurazione aziendale.
le Parti concordano
1.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2.
TIM S.p.A. avvierà la procedura di licenziamento collettivo ex lege 223/1991 indicata in premessa, e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a chiuderla, entro sette giorni dalla data di comunicazione di avvio, individuando quale criterio esclusivo per l’individuazione dei lavoratori nei cui confronti operare il recesso ex art. 24 della citata legge, la dichiarazione preventiva del singolo dipendente di disponibilità a non opporsi al licenziamento.
3.
Le Parti convengono sull’intenzione di avvalersi, ove ne ricorrano le condizioni, della facoltà prevista dall’art. 8, comma 4, del D.L. n. 148/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 236/1993, al fine di consentire che i licenziamenti possano essere eventualmente intimati fino al 31 dicembre 2028.
4.
Nel rispetto del principio della “non opposizione” al recesso, di seguito sono riportate le casistiche di accompagnamento alla cessazione del rapporto di lavoro:
a)
diritto a percepire l’indennità NASpI in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro con maturazione del diritto alla decorrenza, secondo la legislazione vigente all’atto del recesso, del trattamento pensionistico - di vecchiaia o anticipato - entro il termine di fruizione dell’indennità stessa.
b)
diritto a percepire l’indennità NASpI in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro senza raggiungere il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato, entro il termine di fruizione dell’indennità stessa.
5.
Le misure economiche di accompagnamento alla cessazione del rapporto di lavoro saranno eventualmente definite con separato accordo. Tali misure saranno riconosciute ai lavoratori a titolo di incentivo all’esodo, e per una quota dell’importo complessivamente riconosciuto a titolo di transazione generale e novativa, a fronte della rinuncia ad impugnare il licenziamento e comunque, subordinatamente alla preventiva sottoscrizione di un verbale conciliativo ai sensi dell’art. 2113 del codice civile, con rinuncia da parte del lavoratore a qualunque diritto, azione o pretesa, presente o futura, attivata o meno, traente origine dalla costituzione e/o dallo svolgimento e/o dalla risoluzione del rapporto di lavoro. Il verbale sarà sottoscritto in sede protetta ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c.
Letto, confermato e sottoscritto in via telematica.
p. TIM S.p.A.
p. SLC CGIL
p. FISTEL CISL
p. UILCOM UIL
p. UGL Telecomunicazioni
Coordinamento Nazionale RSU
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