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23 Marzo 2026
Tim - Verbale di accordo procedura licenziamento legge 223 1991
Roma, 23 marzo 2026
tra
TIM S.p.A. assistita da Unindustria Confindustria
e
le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL, UGL Telecomunicazioni, unitamente al Coordinamento Nazionale RSU TIM
Premesso che
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TIM S.p.A. ha avviato con nota del 17 marzo 2026 Prot. n. 0000686- TI la procedura di licenziamento per riduzione di personale di cui alla Legge n. 223/1991 e s.m.i. per n. 350 lavoratori eccedenti rispetto alle proprie esigenze organizzative e produttive.
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Nel corso dell’esame congiunto di cui alla sopracitata Legge n. 223/91, le Parti hanno approfondito il contesto di riferimento e le motivazioni indicate dall’Azienda relative alla procedura avviata, integralmente richiamate nella presente intesa.
le Parti concordano
1.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2.
Le Parti confermano l’entità, la distribuzione territoriale e i profili indicati nella procedura in oggetto, per numero massimo di n. 350 lavoratori di TIM S.p.A. in esubero.
3.
Le Parti definiscono, in luogo dei criteri di cui all’art. 5, comma 1, della Legge. n. 223/1991, quale criterio esclusivo per l’individuazione dei lavoratori nei cui confronti operare il recesso ex art. 24 della citata legge, la dichiarazione preventiva del singolo dipendente di disponibilità a non opporsi al licenziamento.
4.
Le Parti, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 8, comma 4 del D.L. n. 148/1993 convertito in legge n. 236/1993, convengono che i licenziamenti potranno essere intimati fino al 31 dicembre 2028.
5.
Nel rispetto del principio della “non opposizione” al recesso, di seguito sono riportate le casistiche di accompagnamento alla cessazione del rapporto di lavoro:
a)
diritto a percepire l’indennità NASpI in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro con maturazione del diritto alla decorrenza, secondo la legislazione vigente all’atto del recesso, del trattamento pensionistico - di vecchiaia o anticipato - entro il termine di fruizione dell’indennità stessa.
b)
diritto a percepire l’indennità NASpI in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro senza raggiungere il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato, entro il termine di fruizione dell’indennità stessa.
6.
Le misure economiche di accompagnamento alla cessazione del rapporto di lavoro sono definite con separato accordo sottoscritto tra le Parti in pari data. Tali misure saranno riconosciute ai lavoratori a titolo di incentivo all’esodo, e per una quota dell’importo complessivamente riconosciuto a titolo di transazione generale e novativa, a fronte della rinuncia ad impugnare il licenziamento e comunque, subordinatamente alla preventiva sottoscrizione di un verbale conciliativo ai sensi dell’art. 2113 del codice civile, con rinuncia da parte del lavoratore a qualunque diritto, azione o pretesa, presente o futura, attivata o meno, traente origine dalla costituzione e/o dallo svolgimento e/o dalla risoluzione del rapporto di lavoro. Il verbale sarà sottoscritto in sede protetta ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c.
7.
Le Parti si danno atto di aver esperito con esito positivo, per tutte le province interessate, la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991, avviata da TIM S.p.A. con comunicazione del 17 marzo 2026 per le ragioni e in riferimento ai profili ivi indicati.
8.
Ai sensi dell’art. 4, comma 12, della Legge n. 223/1991 si intendono sanati dal presente verbale di accordo, ad ogni effetto di legge, eventuali vizi della comunicazione di avvio ex artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991.
Letto, confermato e sottoscritto in via telematica
Unindustria Roma
TIM S.p.A.
SLC CGIL
UILCOM UIL
FISTEL CISL
UGL Telecomunicazioni
Coordinamento Nazionale RSU TIM
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