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09 Gennaio 2026
Tiscali - Verbale di accordo procedura licenziamento legge 223 del 1991
Addì 9 gennaio, tra la Società Tiscali Italia S.p.A., assistita da Unindustria
e
le Segreterie Nazionali e Territoriali di SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL unitamente alle rappresentanze
aziendali
Premesso che:
- in data 29 dicembre u.s., le Parti, nell’ambito del confronto finalizzato a monitorare la situazione aziendale
nel suo complesso e l’applicazione del contratto di solidarietà sottoscritto tra le stesse, sottoscrivevano
un Verbale di Accordo Quadro finalizzato alla gestione non traumatica delle eccedenze dichiarate dalla
Società;
- tenuto conto di quanto concordato la Società ha attivato, in data 8 gennaio u.s. e per il tramite di
Unindustria, una procedura ai sensi e per gli effetti della Legge 23 luglio 1991, n. 223, per il licenziamento
collettivo per riduzione di personale di n. 100 dipendenti distribuiti sulle unità produttive di Cagliari,
Roma, Milano, Bari e Taranto
Tutto ciò premesso:
Le Parti, confermando i contenuti del verbale di Accordo Quadro sottoscritto tra le stesse il 29 dicembre u.s.,
concordano di chiudere positivamente e con Accordo, la procedura di licenziamento collettivo avviata in data
8 gennaio u.s.
Le Parti concordano che tutti i lavoratori interessati alla risoluzione del rapporto di lavoro saranno individuati
secondo il criterio della non opposizione al licenziamento, nel rispetto della relativa ripartizione per sede
territoriale e categorie professionali. Tale criterio si intende ad ogni effetto sostitutivo di quelli previsti
dall’art. 5 comma 1 della già citata Legge n. 223/1991.
In favore dei lavoratori che non si opporranno al licenziamento, previa sottoscrizione di apposito verbale di
conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., si applicheranno le previsioni delle separate
intese sottoscritte dalle Parti.
Le Parti convengono di fissare il termine per la risoluzione collettiva dei rapporti di lavoro ex art. 8 comma 4
Legge 236/93 e s.m.i. al 31 gennaio 2026 esercitando così la facoltà di deroga e proroga ai sensi della suddetta
legge.
L’azienda, si riserva inoltre, la facoltà di non accettare le richieste di adesione al piano di incentivazione, sulla
base di proprie valutazioni discrezionali legate a particolari situazioni organizzative e gestionali.
Al riguardo, le Parti si danno atto di aver svolto un approfondito confronto ed esame informativo in ordine
alla situazione aziendale ed agli esuberi e pertanto, con la sottoscrizione del presente accordo si ritengono
anche sanati eventuali vizi ad ogni effetto di legge della comunicazione di avvio della procedura ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 4, comma 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223 così come modificato dall’art. 1, par.
45), della l. n. 92/2012.
Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le Parti si danno atto di aver esperito ed esaurito con
esito positivo la procedura di riduzione del personale prevista dagli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991, anche ai
fini di quanto previsto dall’articolo 5 comma 4 ultima parte della legge citata.
Per quanto non previsto dal presente Accordo le Parti convengono di rinviare alle separate intese sottoscritte
in data odierna e il 29 dicembre u.s.
Letto, confermato e sottoscritto in via telematica da
UNINDUSTRIA Tiscali Italia S.p.a.
SLC-CGIL FISTEL-CISL UILCOM-UIL
RSU
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