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31 Ottobre 2019 Vodafone - Richiesta interpello inps su prestazioni in contratto di solidarietà

In riferimento alle Vostra circolare n. 95 bis del 6 Settembre 2006, punto 7.2 in tema di riposi giornalieri per allattamento destinato a lavoratrici e lavoratori dipendenti chiediamo alla Vostra Direzione un chiarimento in merito. Da quello che comprendiamo nel caso di assenze dal lavoro, nelle giornate contrattualmente previste, con permessi retribuiti frazionabili ad ore quali ad esempio ROL (riduzione oraria lavorativa), permessi per legge 104, permessi sindacali, permessi studio, ecc., spetta il riconoscimento del riposo giornaliero per allattamento anche nel caso in cui la somma complessiva delle ore generi la totale astensione dal luogo di lavoro per il lavoratore padre o la lavoratrice madre. In riferimento alle Vostre circolari n. 110 del 17 Aprile 1992, punto 19 paragrafo G, e la n. 126 del 3 luglio 2000 in tema di assegni al nucleo familiare per i lavoratori a tempo parziale, nello specifico per i part time verticali, chiediamo alla Vostra Direzione un chiarimento in merito. Da quello che comprendiamo nel caso di assenze dal lavoro, nelle giornate contrattualmente previste, con permessi retribuiti o indennizzati quali ad esempio ROL (riduzione oraria lavorativa), ferie, malattia, infortunio sul lavoro e maternità, spetta il riconoscimento dell’assegno familiare. Questo, anche nel caso in cui la somma complessiva delle ore lavorate nella settimana, certificate da timbratura, sia inferiore alle 24 ore. Con riferimento ai permessi per assistenza disabili di cui alla L. 104/1992, in costanza di solidarietà difensiva l’Istituto impone il riproporzionamento del monte ore/giorni di spettanza di ciascun dipendente. Al fine di individuare la corretta formula di calcolo da applicare per operare il suddetto ricalcolo, si rileva quanto segue. Con Interpello n. 46 del 3 ottobre 2008, il Ministero del lavoro ha affermato il principio per cui “la ridotta entità della prestazione lavorativa richiesta in pendenza di Cassa Integrazione Guadagni […] rende necessario, al fine di evitare un comportamento discriminatorio rispetto ad un lavoratore obbligato a prestare attività lavorativa per tutti i giorni lavorativi del mese, un ridimensionamento proporzionale dei giorni di permesso fruibili.”

Peraltro, per quanto concerne le modalità di riproporzionamento dei giorni di permesso, l’Interpello faceva riferimento alla circolare INPS allora vigente (circ. INPS n. 128/2003) in materia di ricalcolo dei giorni di permesso 104 spettanti ai lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale e distribuzione verticale dello stesso. Da tale riferimento si desume, pertanto, un’assimilazione tra la condizione di un lavoratore con orario di lavoro part – time verticale e i dipendenti in regime di cassa integrazione. Tale circolare oggi è stata sostituita, da ultimo, dalla circ. INPS n. 3114/2018. Alla luce di quanto precede, si domanda se: - rimane confermato il principio per cui i dipendenti, a seguito di collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria (attivata a seguito di sottoscrizione di contratto di solidarietà difensiva), sono assimilati, con riferimento al solo istituto dei permessi per assistenza disabili ex L. 104/1992, indipendentemente dalla percentuale di impiego di partenza (Full Time o Part Time) e dalla originaria distribuzione dell’orario di lavoro (verticale, orizzontale, mista), a lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale e distribuzione verticale del medesimo; - conseguentemente, per determinare il monte ore/giorni fruibile dai suddetti lavoratori collocati in cassa integrazione, trovano applicazione le formule di calcolo indicate nella circolare n. 3114/2018. In caso affermativo, si domanda di verificare la correttezza del prospetto in allegato (All. 1), indicante le spettanze di giorni/ore di permesso 104 in corrispondenza alle percentuali di impiego esistenti ad oggi in azienda, al netto delle riduzioni di orario di lavoro dovute a solidarietà difensiva. Chiediamo pertanto a codesta Spettabile Direzione la giusta interpretazione. Rimanendo a completa disposizione per ogni tipo di chiarimento attendiamo un cordiale riscontro.
Le Segreterie Nazionale
Slc/Cgil Fistel/Cisl Uilcom/Uil
Francesco Giuseppe Alessandro Faraoni Pierpaolo Mischi

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