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10 Febbraio 2021 Vodafone - Verbale di accordo comma 311 articolo 1 legge 178 risoluzione consensuali e piano di incentivazione

A. L’art. 14 comma 3 del D.L. n. 104 del 2020, convertito in Legge n. 126 del 2020, nonché da ultimo l’art. 1 comma
311 della Legge n. 178 del 2020, operante allo stato sino al 31 marzo 2021, prevede che nelle ipotesi di accordo
collettivo aziendale stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto
accordo è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo del 4 marzo 2015 n. 22;
Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono quanto segue:
1. Le Premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti convengono, ai sensi e per gli effetti del citato art. 1 comma 311 della Legge n. 178 del 2020, che la
Società’, al ricorrere dei presupposti di cui ai successivi articoli, procederà ad accordi individuali di risoluzione
incentivata volontaria del rapporto di lavoro fino ad un massimo di 300 lavoratori.
Detti accordi dovranno essere sottoscritti entro la data del 31 marzo 2021 e dovranno prevedere la cessazione del
rapporto di lavoro entro la medesima data.
3. I lavoratori interessati dovranno manifestare alla funzione HR la loro disponibilità formale alla risoluzione
consensuale incentivata del loro rapporto di lavoro con la Società anche attraverso le procedure che verranno rese
note.
4. Le Società si riservano di valutare le richieste pervenute, con particolare attenzione alle medesime provenienti dalle
funzioni aziendali oggetto di recenti investimenti e al centro della strategia di rilancio aziendale per lo sviluppo del
5G, nuovi servizi alle imprese e la trasformazione digitale. Sarà premura della funzione HR dare riscontro al lavoratore
in tempi utili.
5. Ai lavoratori che risolveranno consensualmente con le Società il loro rapporto di lavoro mediante sottoscrizione di
verbali di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. e 2113 comma 4 c.c. sarà corrisposto un incentivo all’esodo,
comprensivo di un importo a titolo di transazione generale novativa a fronte della rinuncia ad avanzare nei confronti
delle Società pretese inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro e la sua risoluzione.
6. Con riferimento all’incentivazione all’esodo di cui al punto 5, che precede, sarà riconosciuto un importo pari a:
a. 40 mensilità’ lorde per i lavoratori Full Time;
b. 44 mensilità’ lorde per i lavoratori Part Time;
7. Le Parti si incontreranno, su richiesta di una delle stesse, per un’informativa sull’andamento delle risoluzioni dei
rapporti di lavoro previste nella presente intesa.
8. In caso di proroga delle previsioni di cui all’art. 14 comma 3 del D.L. n. 104 del 2020, convertito in Legge n. 126
del 2020, nonché all’art. 1 comma 311 della Legge n. 178 del 2020 oltre il 31 marzo 2021, le Parti si incontreranno
per determinare un’estensione temporale della validità della presente intesa.
Le Parti confermano la presente intesa in via telematica.

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