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22 Giugno 2023
Vodafone - Verbale di accordo esodo art 4 legge 92 del 2012
Addì 22 giugno 2023 in Milano, presso la sede di Vodafone Italia s.p.a. si sono incontrate in via telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma Teams
La Società Vodafone Italia S.p.a assistita da Unindustria Roma e da Assolombarda
e
Le OO.SS. Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni, Nazionali e territoriali unitamente alle RSU (in seguito definite “Le Parti”)
Premesso che:
- a. negli ultimi anni la Società è stata interessata dalla contrazione dei ricavi che, da tempo, sta investendo il settore delle Telecomunicazioni, dovuta, da un lato, a fattori relativi al contesto di mercato – caratterizzato dall’ingresso di nuovi player e da un livello dei prezzi non sostenibile economicamente a cui si contrappone la tenuta del livello di investimenti nel Settore – e, dall’altro lato, dai fenomeni di crisi globali aggravati dagli effetti della pandemia da Covid-19, dalla crisi energetica ed inflattiva e, da ultimo, dal conflitto russo-ucraino;
- b. per far fronte alla contrazione di cui alla lettera a, per consentire investimenti necessari a garantire la sostenibilità del business nonché per competere con le evoluzioni dei modelli di mercato e di servizio, la Società ha avviato, tra l’altro, un percorso di trasformazione da Telco a Tech Company che ha imposto l’attivazione di un processo, tuttora in atto, di riorganizzazione delle proprie strutture e di riqualificazione del personale;
- c. nel contesto della delicata transizione verso il digitale imposta dall’evoluzione del mercato delle TLC la scrivente e le OO.SS. hanno intrapreso un percorso volto ad evitare il ricorso a strumenti traumatici attraverso la razionalizzazione e l’empowerment del capitale umano a disposizione dell’azienda, efficientando gli organici ed eliminando professionalità ridondanti per riconvertire e/o acquisire competenze nei nuovi settori di sviluppo.
- d. a tal fine, a partire dal 2019 la scrivente e le OOSS hanno sottoscritto diversi Accordi per la gestione degli esuberi di personale su base volontaria attraverso il criterio della non opposizione ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 85145 del 10 ottobre 2014 e, da ultimo, dell’art. 41, co. 5-bis), D. lgs. n. 148/2015.
- e. in corso di tale processo, è sopravvenuta la pandemia da Covid-19 che ha reso ancora più urgenti le azioni di riqualificazione del personale, volte a scongiurare il ricorso agli ammortizzatori sociali e la condizione di esubero strutturale, imponendo tra l’altro un’accelerazione, rispetto alle tempistiche programmate, degli sviluppi tecnologici in ambito 5G e, di riflesso, dei processi di reindustrializzazione e reingegnerizzazione e conseguente riorganizzazione di cui alla lettera b.;
- f. in questo contesto, la Società ha condiviso con le OO.SS. il ricorso ad una serie di strumenti utili a presidiare il raggiungimento degli obiettivi aziendali e ad evitare che, per l’effetto, si venissero a determinare ulteriori esuberi strutturali, e cosi sono stati siglati accordi su risoluzione incentivata del rapporto di lavoro nonché’ due ulteriori accordi di licenziamento collettivo con l’utilizzo all’unico criterio in deroga all’art. 5 L.223/91 della non opposizione nonché’ accordi per l’utilizzo di strumenti di politiche attive del lavoro volti a garantire ai lavoratori l’acquisizione effettiva di competenze coerenti con il piano di trasformazione ed a traguardare un cambio mix generazionale all’interno del perimetro aziendale (accordo per FNC nel 2020 e nel 2022) contratto d’espansione (luglio 2021) Isopesione (luglio 2021)
- g. tutte le azioni sopra descritte, hanno solo parzialmente limitato il sovradimensionamento strutturale del perimetro occupazionale per cui ad aprile 2023 la Scrivente è stata costretta ad aprire una procedura ex art. 4 e 24 L.223/91 per complessivi 1003 esuberi;
- h. esperita l’esame congiunto n fase sindacale conclusasi con un mancato accordo in data 25 maggio 2023 si procedeva ad aprire la fase Ministeriale per cercare di trovare una soluzione non traumatica alla predetta situazione;
- i. che in tale fase con l’intervento delle Istituzioni si raggiungeva un accordo complessivo che, mediante il ricorso ad una serie di strumenti e azioni coordinate riusciva a scongiurare il ricorso a licenziamenti collettivi con l’applicazione dei criteri di legge di cui all’art. 5 L.223/91;
- l. tra le varie azioni individuate le Parti, al Capitolo 4. pag. 4 dell’Accordo del 22 giugno 2023 che qui si intende integralmente richiamato, hanno concordato di fare ricorso, tra l’altro, alla misura di accompagnamento alla pensione prevista dall’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92/2012 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Isopensione), che consente di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei 5 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro corrispondendo una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe loro in base alle regole vigenti e versando all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito, “Accordo”).
2. Le Parti concordano che il presente Accordo è finalizzato ad accompagnare ai requisiti pensionistici complessivamente fino ad un massimo di n. 50 (cinquanta) lavoratori in eccedenza che raggiungano i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata nei 5 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro in base alle regole pensionistiche vigenti – comprensive dell’adeguamento alla speranza di vita ex art. 12 L. 122/2010, come in parte modificato dall’art. 15 del D.L. 4/2019 e s.m.i. – entro le seguenti due finestre di uscita:
- 31 dicembre 2023,
- 31 marzo 2024.
3. La gestione delle eccedenze verrà effettuata dall'Azienda su base volontaria, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali e i lavoratori interessati dovranno manifestare per iscritto alla Direzione aziendale (secondo le modalità che saranno comunicate) la propria volontà di aderire al presente Accordo, e a risolvere a tal fine il rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal precedente punto 4 dello stesso. Resta inteso che le manifestazioni di adesione presentate non saranno vincolanti per l'Azienda e che la stessa si riserva di valutare ulteriori adesioni pervenute successivamente alla scadenza già indicata in casi di motivata necessità.
4. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sarà formalizzata mediante la sottoscrizione di un verbale di conciliazione e transazione in sede sindacale ex art. 2113 c.c. e art. 410 e seguenti c.p.c. Resta inteso che il lavoratore, a fronte del pagamento della prestazione di accompagnamento alla pensione di cui al punto 5 del presente Accordo e di una ulteriore somma concordata con l’azienda e calcolata con un criterio crescente in proporzione al numero di anni di distanza dall’ottenimento della pensione effettiva INPS, dichiarerà di rinunciare ad ogni pretesa e azione giudiziale e/o stragiudiziale relativa, derivante e/o connessa all’instaurazione, allo svolgimento e alla risoluzione consensuale del rapporto lavorativo, fermo restando il diritto del lavoratore al riconoscimento delle spettanze di fine rapporto, con l'eccezione dell'indennità sostitutiva del preavviso che non sarà dovuta. La copertura medica individuale esistente al momento dell’accettazione dell’accordo, mediante la permanenza nel FSIO in qualita’ di socio beneficiario, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento di detto Fondo, verrà mantenuta fino al raggiungimento della pensione effettivamente erogata dall’INPS.
5. In conformità a quanto previsto dall’art. 4, l. 92/2012, raccolte le adesioni entro i termini di cui sopra, l’Azienda si impegna:
- a presentare apposita domanda all’INPS, corredata dell’elenco nominativo dei lavoratori interessati;
- conclusa positivamente la fase di istruttoria dell’INPS, con emissione del provvedimento di certificazione del diritto dei lavoratori e della misura della prestazione, a corrispondere all’INPS, a favore dei lavoratori di cui sopra per i quali l'istruttoria si sia conclusa positivamente, una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe loro in base alle regole pensionistiche vigenti, fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, di vecchiaia o anticipato, che dovrà avvenire entro un periodo massimo di 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, nonché a versare all’istituto la contribuzione correlata, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dai provvedimenti amministrativi in esse esplicativi
6. Il pagamento della prestazione di accompagnamento alla pensione di cui sopra decorrerà a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro concordata ai sensi del punto 4 del presente Accordo, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti e dalle circolari INPS. Le eventuali ulteriori somme saranno corrisposte al lavoratore secondo termini e modalità definite all’interno del singolo accordo di risoluzione consensuale. Le prestazioni verranno meno al raggiungimento dei requisiti pensionistici minimi per l’erogazione della pensione, vecchiaia e/o anticipata.
7. Qualora intervengano modifiche della normativa pensionistica oggi vigente e/o dell’attuale art. 4, commi 1-7 ter della legge 92/2012, così come modificata dalla legge 178/2020, le Parti si incontreranno per valutare le ricadute e le eventuali penalizzazioni per i lavoratori che abbiano già risolto il rapporto di lavoro in adesione al presente Accordo, fermo restando le condizioni concordate nello stesso, con l’impegno di garantire l’accesso alla pensione.
8. Il presente Accordo resterà valido per l'intero programma di esodo ovvero fino al 31 marzo 2024
9. Per tutto quanto qui non specificato, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della L. n. 92 del 2012 e successive modifiche ed integrazioni.
I contenuti del presente verbale di accordo sono stati discussi e condivisi in via telematica.
Letto confermato e sottoscritto in via telematica.
p. Vodafone Italia S.p.a
p. Unindustria Roma p. Assolombarda
p. Slc Cgil p. Fistel Cisl p. Uilcom Uil p. Ugl Telecomunicazioni
p. Rsu
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