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17 Giugno 2021 Vodafone - Verbale di accordo premio di risultato 2021 - 2024

1. Il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese esercenti servizi di
telecomunicazione, all’art. 44, 3 comma, rinvia alla sede aziendale la definizione degli importi, dei
parametri e dei meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al
Premio di Risultato (anche PdR);
2. L’accordo del 27 settembre 2016 relativo al Premio di Risultato per il personale di Vodafone, è
scaduto il 31 marzo 2019;
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue
Istituire nei confronti del personale di Vodafone un Premio di Risultato, di seguito disciplinato, che
definisce l’erogazione economica collegata a programmi finalizzati a conseguire incrementi, di qualità,
redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché’
ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Tale premio avrà vigenza triennale a partire dal 1° aprile 2021 fino al 31 marzo 2024 e sarà erogato
secondo quanto riportato nel paragrafo “Criteri di Erogazione”.
1. Indicatori del Premio di Risultato
Il Premio di Risultato sarà composto da un solo indicatore:
EBITDA peso 100%
2. L’erogazione del Premio
L’erogazione del premio è basata sul risultato dell’obiettivo EBITDA secondo i seguenti criteri:
EBITDA
EBITDA PREMIO PAGATO
< 90% 0%
90% e <95% 60%
95% e <= 110% fra 85% e 125%
> 110 % 140%
* Per I valori tra il 95% e il 110% il payout cresce in maniera direttamente proporzionale al
risultato. Per I risultati pari al 100% del target il payout sarà pari al 100% della base
3. Cancello del Premio di Risultato
L’erogazione del valore maturato di Premio di Risultato sarà soggetta ad un cancello il cui valore
soglia è pari al 90% dell’EBITDA target; performance al di sotto della soglia porteranno ad un
azzeramento dell’intero payout del PdR.
4. La commissione del Premio di risultato
I valori target dell’obiettivo saranno definiti dall’Azienda in modo coerente con l’andamento
economico della Azienda e verranno illustrati alla Commissione paritetica del Premio di Risultato
di norma entro il mese di giugno dell’anno fiscale di riferimento. Tale commissione sarà composta
da 6 componenti di nomina aziendale e sindacale i cui nominativi saranno comunicati all’azienda.
Resta inteso che, in caso di straordinari e non prevedibili eventi societari, il comitato si riunirà
tempestivamente per valutare l’effetto di tali eventi sul premio di risultato.
Per la gestione del premio di risultato è confermato che la commissione paritetica premio di
risultato si riunirà periodicamente, di norma ogni 6 mesi, al fine di:
1. Analizzare e monitorare nel corso del periodo di applicazione del premio di risultato
l’andamento dell’indicatore;
2. Esaminare eventuali criticità che dovessero insorgere e proporre alle parti stipulanti eventuali
azioni correttive a fronte di andamenti anomali, fermo restando la sostenibilità economica di
dette azioni correttive.
Tenuto conto del livello delle informazioni che saranno comunicate, i componenti della
commissione PDR sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni che saranno fornite e, in
generale, sugli argomenti oggetto dell’attività del comitato nel rispetto dei principi sanciti dall’art.
2105 del Codice civile. L’eventuale violazione di tali obblighi comporterà l’immediata
convocazione delle parti per la valutazione dei provvedimenti che potranno comportare
l’allontanamento del responsabile. Entro il mese di giugno la commissione PDR si incontrerà per
definire una modalità di comunicazione interna coerente con i principi dell’art. 2105 c.c.
5. Regole di Partecipazione
Il periodo di riferimento per la definizione degli obiettivi è l’anno fiscale consistente nel periodo
1° aprile – 31 marzo.
Il premio verrà corrisposto in una unica soluzione entro il mese di giugno successivo alla chiusura
dell’anno fiscale, sulla base di quanto consuntivato al 31 marzo dello stesso anno di pagamento.
L’importo erogato a titolo di premio di risultato non avrà incidenza su tutti gli istituti contrattuali
diretti, indiretti e differiti (incluso il TFR).
Hanno titolo alla corresponsione del premio di risultato i lavoratori in forza alla data del 31 marzo
dell’anno di riferimento.
Avranno diritto al premio i seguenti lavoratori:
- I lavoratori assunti a tempo indeterminato. Per i lavoratori assunti a tale titolo
successivamente all’inizio del periodo di riferimento verrà corrisposto un importo pro-quota
a condizione che abbiano reso una prestazione lavorativa effettiva di almeno 6 mesi
continuativi.
- I lavoratori assunti/trasformati con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale, in tal
caso il valore del premio di risultato sarà riproporzionato secondo il regime orario di
riferimento, tenendo conto anche di eventuali variazioni in corso d’anno del regime orario.
- I lavoratori con contratto a tempo determinato che abbiano prestato almeno 6 mesi di
effettivo servizio e qualora ricorrano le seguenti condizioni:
(1) In forza al 31 marzo del periodo di riferimento.
- I lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato che abbiano prestato
almeno 6 mesi di effettivo servizio e qualora ricorrano le seguenti condizioni;
(2) Presenti in servizio al 31 marzo del periodo di riferimento;
Tale importo, se dovuto, sarà comunicato da Vodafone alle società di somministrazione per il
relativo pagamento.
Le giornate di assenza dal servizio a titolo di malattia non saranno considerate pro quota utili
ai fini della maturazione del premio di risultato, fatta eccezione per i seguenti eventi:
- Malattia con ricovero ospedaliero;
- Assenze dal servizio per le quali il FSIO eroghi il trattamento previsto dell’art. 12 del
regolamento (trattamento di emodialisi o affetti da morbo di Cooley o da neoplasie, nonché
per le situazioni che per prospettive prognostiche siano assimilabili a quelle precedentemente
indicate nel presente capoverso);
- I periodi di assenza per malattia di durata pari o superiore a 6 giorni di calendario.
Fanno eccezione, parimenti, i giorni di permesso mensili previsti dalla l. 104/1992, e le assenze
dal servizio a titolo di congedo di maternità, i permessi ex D.Lgs 119 del 2011, nonché i casi di
assenza per gravidanze a rischio e congedo parentale (escluso ALO).
Nell’allegata tabella 1 (cfr. Allegato 1) sono indicati gli importi lordi del premio di risultato espressi
su base annua e corrispondenti ai valori target.
6. Conversione in servizi Welfare.
Ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa, si stabilisce che il premio di risultato potrà
essere fruito per scelta del lavoratore, in tutto o in parte, in servizi di Welfare.
Questa facoltà sarà riconosciuta esclusivamente in caso di applicabilità del regime di tassazione
agevolata ai soli lavoratori in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente.
I lavoratori interessati, fermi restando i requisiti di cui sopra, potranno scegliere su base volontaria
la modalità di erogazione del Premio di Risultato, convertendo l’intero importo maturato o parte
di questo, nei beni e servizi disponibili all’interno del Piano Welfare Aziendale.
La Direzione Aziendale comunicherà tempi e modalità di conversione del premio in welfare nel
rispetto della normativa in vigore tempo per tempo.
La Direzione Aziendale curerà una costante informativa circa le procedure di utilizzo della
piattaforma welfare e delle scadenze previste.
Resta inteso che nei confronti di quanti non avranno esercitato l’opzione per il Welfare aziendale
o l’avranno esercitata solo in parte, si procederà all’erogazione in denaro del Premio di Risultato
o dell’importo residuo con le competenze del mese di giugno, applicando, nei casi consentiti, il
regime fiscale agevolato previsto dalla normativa in vigore.
7. Detassazione del premio di risultato
Le parti, ai sensi dell’art. 1 co. da 182 a 189 della L. 208/2015 convengono che, il previsto regime
fiscale agevolato (detassazione) delle somme erogate a titolo di Premio di Risultato corrisposte e
riferiti al presente accordo, avverrà al verificarsi di un incremento di valore, anche solo di almeno
uno dei seguenti parametri di qualità innovazione e produttività:
• Crescita di FWA- La tecnologia FWA ha assunto un ruolo rilevante nel
raggiungimento del primo obiettivo del programma Agenda Digitale Europea,
vale a dire nel fornire al 100% della popolazione la possibilità di accedere
alla Rete attraverso servizi di connettività con velocità di connessione pari almeno
a 2 Mbps. Questa tecnologia rappresenta per l’azienda uno degli elementi chiave
del proprio sviluppo. L’unità di misura è il numero di sim attivato per quarter
rapportato allo stesso quarter dell’anno precedete.
• Crescita diffusione 5G. La tecnologia 5G si pone come obiettivo ottenere una
maggiore efficienza e versatilità nel supporto delle applicazioni di rete rendendo
possibili applicazioni oltre per la telefonia mobile anche nell’IoT che nelle aree
machine to machine. La crescita sarà rappresentata dal numero di città che
verranno coperte da una rete 5G nel periodo di riferimento, rispetto al numero di
città servite dal 5G nell’anno precedente;
• Formazione erogata - incremento ore formative
Il periodo di riferimento rispetto al quale verificare l’incrementalita’ dei parametri è pari
a 12 mesi con partenza aprile e termine marzo dell’anno successivo.
I dati parametri di riferimento e i relativi obiettivi saranno comunicati alla Commissione
Premio di Risultato alla prima convocazione.
La quota parte del premio di risultato spettante a lavoratori e non erogate saranno
devolute al FSIO.
Il presente accordo verrà depositato in via telematica, a cura dell’azienda, presso gli enti
preposti.
Letto, firmato e sottoscritto in via telematica.
P. UNINDUSTRIA p. SLC CGIL
p. le SOCIETA’ p. FISTEL CISL
p. UILCOM UIL p. UGL Telecomunicazioni
p. Coordinamento RSU

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