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21 Settembre 2021
Vodafone - Verbale di accordo procedura licenziamento legge 223 del 1991
• Con comunicazione del 17 settembre 2021 la Società ha avviato una procedura di licenziamento
collettivo ex art. 4 e 24 L.223/91, dichiarando un esubero di personale pari a n.170 (centosettanta)
lavoratori ritenuti strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali;
• A detta comunicazione, ai suoi allegati e alle motivazioni ivi specificate si fa per brevità rinvio e
devono intendersi qui integralmente riprodotte;
• È stato richiesto l’esame congiunto di cui all’art. 4 comm.5 L.223/91, avvenuto in data odierna
Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:
a) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
b) ai sensi per gli effetti dell’art.5 L.223/91, a seguito del confronto, le Parti concordano che gli
esuberi di cui alle premesse e dichiarati dalla Società risultano individuati nel numero di 170
(centosettanta);
c) Le parti convengono che, i lavoratori individuati secondo i criteri tecnico – organizzativi nelle aree
di esubero, cesseranno il rapporto di lavoro unicamente in presenza di esplicita non opposizione
al licenziamento, prestata in forma scritta, con dichiarazione dello stesso di rinunciare
espressamente all’impugnazione del provvedimento aziendale e successivo accordo inter partes;
d) Le parti si danno espressamente atto che il sopracitato criterio di scelta è da considerarsi
alternativo e sostitutivo di quelli previsti all'art. 5, comma 1, L.223/1991;
e) In deroga al termine di cui all’art.24 comm.1 L. 223/91, come previsto dall’art.8, comm.4, L.
236/93, le parti concordano che la Società potrà procedere ai licenziamenti entro il termine del
31 marzo 2022;
f) Le OO.SS. e la Società hanno concordato, quale incentivo per i lavoratori interessati alla
procedura, un sostegno economico come da separata intesa;
g) L’erogazione di tale sostegno economico – che verrà corrisposto ai lavoratori, in parte, a titolo di
incentivo all’esodo e, in parte, a titolo di transazione generale e novativa – sarà condizionato alla sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione individuale, ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c.
con esplicita rinuncia all’impugnazione del licenziamento nonché ad ogni eventuale ulteriore
pretesa inerente al precorso rapporto di lavoro;
h) Le parti si danno, inoltre, atto di aver svolto un pieno e trasparente confronto ritenendo sanate
eventuali irregolarità o carenze o vizi di qualsiasi natura relativi alla comunicazione di avvio della
procedura ed agli altri passaggi procedurali previsti dal combinato disposto degli artt. 4,5 e 24
della L. 23 luglio 1993 n. 223 e suc. mod. e int.
i) Il presente accordo viene sottoscritto in modalità telematica dalle Parti.
L.C.S.
p. UNINDUSTRIA Roma p. SLC - CGIL
p. VODAFONE ITALIA S.p.A. p. FISTEL – CISL
p. UILCOM – UIL
p. UGL Telecomunicazioni
p. Coordinamento RSU
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