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06 Aprile 2020
Vodafone - Verbale di accordo proroga contratto di solidarietà
Addì 08.04.2020, tramite sottoscrizione in modalità telematiche in ragione dell’emergenza COVID-19
tra
la Soc. VODAFONE ITALIA SPA (di seguito anche la Societa’),
e
SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL nazionali e territoriali, unitamente al Coordinamento Nazionale di RSU di Vodafone Italy (di seguito “le Organizzazioni Sindacali”; la Società e le Organizzazioni Sindacali di seguito congiuntamente “le Parti”)
premesso che:
- la Società, unitamente al coordinamento nazionale e alle OOSS Nazionali di categoria, con l’Accordo del 12 giugno 2018 e del 4 aprile 2019 ha inteso definire e regolamentare la cosiddetta “contrattazione d’anticipo”, volta ad identificare un sistema di relazioni industriali basato su di un modello di confronto finalizzato a ricercare soluzioni che, in via preventiva e condivisa, accompagnino la profonda trasformazione digitale del mercato TLC;
- più nello specifico, attraverso l’Accordo del 4 aprile 2019 le Parti hanno definito e progressivamente attuato un piano di riorganizzazione che in coerenza con la digitalizzazione aziendale si e’ posta l’obiettivo comune di sostenere l’occupazione mediante azioni mirate di:
o riconversione professionale;
o progressivo insourcing di attivita’;
o mantenimento del perimetro delle attivita’, anche con strumenti riconducibili al lavoro agile;
- l’andamento dell’anno fiscale 2019 – 2020 ed il presente anno fiscale 2020-2021 rendono necessario intensificare le misure adottate nell’accordo del 4 aprile 2019;
- in considerazione di quanto precede, la Societa’ ha evidenziato la necessita’ di gestire e di proseguire con il piano di trasformazione digitale, rendendosi pertanto necessario avvalersi per altri sei mesi del contratto di solidarieta’ difensiva.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
1. Le premesse sono parte integrante della presente intesa
2. L’azienda applica il vigente CCNL TLC
3. Le Parti concordano di attivare l’istituto del Contratto di Solidarietà di tipo “Difensivo” (di seguito “Contratto”) di cui all’art. 21 comma 1 lettera c) del D.lgs 148 del 2015 che trovera’ applicazione nei confronti di 5.151 lavoratori;
4. L’applicazione del Contratto interesserà tutte le strutture aziendali nelle diverse articolazioni funzionali e territoriali, secondo il modello organizzativo adottato dalla Società, fatta eccezione per la struttura aziendale preposte alla gestione della seguente attività:
a) Direzione Technology – strutture Technology Vertical (in quanto svolge attivita’ di service per l’Europa)
5. Sarà interessato all’applicazione del Contratto di Solidarieta’ nel limite di cui al punto 3) tutto il restante personale di Vodafone Italia S.p.A., inclusi i lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale in considerazione del carattere strutturale dello stesso. L’articolazione della riduzione dell’orario di lavoro del personale con contratto di lavoro a tempo parziale verrà riproporzionata sulla base della medesima percentuale di riduzione applicata nell’unità organizzativa di appartenenza.
6. L’articolazione della riduzione degli orari di lavoro è in tutti i casi di tipo “verticale” e si esprimerà in giornate intere di sospensione dell’attività lavorativa, con distribuzione su base mensile secondo quanto di seguito indicato in relazione alle diverse unità organizzative. La riduzione oraria verrà applicata secondo le percentuali di seguito specificate, calcolate come media su base mensile:
- per il customer care, la riduzione sarà pari ad una percentuale massima del 25% dell’orario di lavoro corrispondente ad un massimo di 5 giornate mensili;
- per tutte le restanti strutture organizzative, la riduzione sarà pari ad una percentuale massima del 5% dell’orario di lavoro corrispondente a 1 giornata mensile.
In particolare la comunicazione delle giornate di sospensione per la sola area del Customer care avra’ cadenza semestrale, coerentemente con i periodi di emissione della turnistica.
Per le restanti aree coinvolte nel Contratto di Solidarieta’, la comunicazione delle giornate di sospensione avverra’ in via preventiva e riguardera’ l’intera durata del Contratto di Solidarieta’ stesso.
Ambiti organizzativi con riduzione dell’orario di lavoro pari al 25%
- Direzione Commercial Operations Unit:
- Le attivita` di assistenza diretta o indiretta della customer base (operatore call center e operatori di back office);
- Le attivita` di gestione e coordinamento (Team Leader e Performace Leader )
- Le attivita` di monitoring ( consolle )
Tale riduzione dell’orario di lavoro si realizzerà su base mensile attraverso un numero massimo di 5 giornate di sospensione dal lavoro per ciascun mese di intervento del Contratto.
Ambiti organizzativi con riduzione dell’orario di lavoro pari al 5%.
(Macroarea “Azienda” comprensive delle strutture Vertical, escluse le strutture di cui al par. 4)
- Le attività relative alla Direzione Hr & Organization
- Le attività relative alla Direzione Finance
- Le attività relative alla Direzione Media Relation & Corporate Communication
- Le attività relative alla Direzione External Affairs
- Le attività relative alla Direzione Legal Affairs
- Le attività relative alla Direzione Consumer Business Unit
- Le attività relative alla Direzione Vodafone Business Italy
- Le attività relative alla Direzione Commercial Operations Unit (non comprese nella riduzione del 25%)
- Le attività relative alla Direzione Technology
- Le attivita` relative alla Direzione Strategy
- Le attività di Segreteria relative a tutte le funzioni organizzative aziendali.
Tale riduzione dell’orario di lavoro si realizzerà su base mensile attraverso n. 1 giornata di sospensione dal lavoro per ciascun mese di intervento del Contratto.
7. L’elenco nominativo di tutto il personale interessato dall’intervento del suddetto Contratto, pari complessivamente a n. 5.151 dipendenti, suddiviso per unità produttiva e per struttura aziendale, è riportato nell’allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
8. Nei confronti del personale che alla data di attivazione del Contratto si trovi nelle condizioni di seguito specificate, il regime di riduzione dell’orario di lavoro sarà applicato, dal momento del venir meno di tali condizioni, in base alle rispettive strutture organizzative di appartenenza/assegnazione: personale che risulti distaccato presso altre aziende, anche del Gruppo e lavoratori in aspettativa.
9. Fermo restando il numero massimo di lavoratori destinatari del Contratto, le Parti convengono che disposizioni organizzative o provvedimenti esecutivi, anche di organi giudiziari o amministrativi, costitutivi o dichiarativi di rapporti di lavoro, determineranno la variazione dei nominativi in elenco, secondo la percentuale di riduzione oraria in atto nella funzione di appartenenza e le modalità di articolazione per ciascuna definite.
10. Il Contratto avrà una durata di 6 mesi, con decorrenza dal giorno 1 maggio 2020 e fino al 31ottobre 2020
11. Le riduzioni di orario programmate potranno essere differite qualora intervengano non preordinate esigenze di salvaguardia del servizio, di funzionalità degli impianti, di garanzia di presidi minimi ed in ogni caso per inderogabili contingenze operative, in ragione della specificità dell’attività svolta che determina la necessità di risolvere problemi che per loro natura sono imprevedibili, non consentendo, in tali casi, di determinare in anticipo sia le eventuali richieste di intervento sia la complessità dell’intervento stesso. Di quanto sopra, al lavoratore sarà dato un preavviso non inferiore a 48 ore, con contestuale comunicazione scritta della relativa nuova programmazione, dando evidenza alle RSU territoriali.
12. E’ fatta salva la facoltà, ai sensi della normativa vigente, di applicare una minore riduzione d’orario, rispetto a quanto pattuito, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate, tra l’altro, a punte stagionali o a periodi feriali. In tal caso, la Società ne darà comunicazione ai competenti uffici informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo. Le Parti altresì concordano che durante la vigenza del presente Accordo non saranno richieste, per i lavoratori in solidarietà, prestazioni di lavoro straordinario, salvo casi eccezionali (fatte salve sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all’attività produttiva) secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dagli accordi in essere
13. Le Parti convengono che, qualora necessarie, potranno essere utilizzate le giornate di riduzione per solidarietà fino ad un massimo di 2 giorni al mese nell’arco nel periodo di solidarieta’ per l’effettiva partecipazione a corsi di formazione finalizzati alla riconversione e riqualificazione professionale.
14. La Società disporrà l’anticipazione ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, del trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge sopra richiamate, salvo buon fine.
15. Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all’effettiva prestazione di lavoro. Per le quote di Trattamento di Fine Rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione di orario di lavoro troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 21, comma 5, del D.lgs. n. 148/2015.
16. Le Parti concordano sull’opportunità di istituire sessioni periodiche di verifica, con cadenza trimestrale, a livello nazionale con le Segreterie Nazionali, Territoriali ed il Coordinamento Nazionale delle RSU, firmatarie del presente Accordo sull’andamento applicativo della presente intesa, anche al fine di valutare la permanenza delle condizioni a fondamento dell’attivazione del Contratto e verificare l’effettiva necessità del ricorso allo stesso per tutta la durata prevista dal presente Accordo.
Il presente Accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data.
Le parti confermano, infine, che il presente accordo viene sottoscritto dalle Segreterie Nazionali e Territoriali di SLC CGIL, FISTel CISL e UILCOM UIL e dal Coordinamento Nazionale delle RSU di Vodafone Italia S.p.A.,
Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno reciprocamente atto di aver compiutamente esperito ed espletato positivamente ad ogni effetto e in ogni sua parte quanto previsto dal DLgs 148/2015 e dal D.M. 94033/2016
Letto, confermato e sottoscritto
per la Vodafone Italia S.p.A.
per la SLC-CGIL nazionali e territoriali
per la FISTel-CISL nazionali e territoriali
per la UILCOM-UIL nazionali e territoriali
per il Coordinamento Nazionale delle RSU
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