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15 Settembre 2026
Wind Tre - Sciopero lavoro programmato notturno
Le scriventi Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL FISTEL-CISL UILFPC UIL in data 6 agosto 2026 hanno indetto uno sciopero “dello straordinario, supplementare, reperibilità e lavoro programmato notturno dal 14 settembre al 12 ottobre 2026 e sciopero per l’interno turno per il 12 ottobre 2026 per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori di WindTre S.p.a”.
Con lettera del 12/08/2026, pos.1002/26 il Commissario, avv. Peppino Mariano ha inviato un‘indicazione ex art.13 c.1 lett. d l.n.146/90, invitando le predette Organizzazioni Sindacali a riformulare la proclamazione indetta in data 6 agosto 2026, mediante espunzione del lavoro programmato notturno.
A fondamento di tale invito il Commissario rilevava che “il lavoro programmato notturno, pur mantenendo la classificazione di straordinario/notturno ai fini della retribuzione, viene svolto al posto del normale orario di lavoro diurno”, con la conseguenza che Tale prestazione non potrebbe beneficiare della speciale disciplina riservata al lavoro straordinario.
In adesione all’invito del Commissario le OO.SS. proclamanti, in data 14/08/2026 hanno riformulato la proclamazione di sciopero del 6 agosto 2026 “escludendo dal perimetro dello sciopero le prestazioni lavorative qualificabili come lavoro programmato notturno (LPN).
Tale riformulazione ha trovato ragione esclusivamente nella ristrettezza dei tempi a disposizione per l'effettuazione dello sciopero, che ha impedito di argomentare compiutamente l'equiparazione del lavoro notturno programmato al lavoro straordinario; equiparazione sulla cui base tale forma di astensione è sempre stata ricondotta alla disciplina dello sciopero dello straordinario.
Il lavoro programmato notturno, infatti, si effettua nella fascia oraria dalle 22 alle 7 non può essere considerato, in alcun modo, un cambio turno. Quest'ultimo consiste in un vero e proprio avvicendamento dei lavoratori nell'ambito dell'ordinaria programmazione dei turni. Il LPN presenta al contrario natura del tutto differente: il lavoratore svolge dapprima il proprio ordinario turno di lavoro e viene successivamente chiamato nella medesima giornata a rendere l'ulteriore prestazione notturna. A ciò si aggiunge che la durata del LPN non è predeterminata, bensì, varia in funzione dell'attività da svolgere: al pari dello straordinario essa può esaurirsi in poche ore ovvero protrarsi per l'intera notte. Di conseguenza, il lavoratore che effettua il LPN, non sempre usufruisce di un giorno di riposo compensativo che scatta solo nei casi espressamente previsti dall’Accordo aziendale del 4 febbraio 2017.
Alla luce di quanto precede e come già preannunciato il 14/08/2026, in occasione della riformulazione dello sciopero, le scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono, al Commissario delegato, di volerle convocare, con cortese sollecitudine, in un'audizione dedicata all'approfondimento della prestazione di lavoro programmato notturno, al fine di evitare che il prossimo sciopero, avente ad oggetto il LPN, venga ingiustificatamente privato delle regole limitative meno restrittive rispetto a quelle previste per lo sciopero ordinario.
Nell'auspicio di un sollecito riscontro, le scriventi organizzazioni sindacali porgono distinti saluti.
Le Segreterie Nazionali
SLC CGIL FISTEL CISL UILFPC UIL
Natascia Treossi Fabrizio Morroni Giulio Neri
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