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06 Dicembre 2021
Wind Tre - Verbale di accordo procedura licenziamento legge 223 del 1991
Il giorno 6 dicembre 2021, in modalità telematica, si sono incontrati:
La Società Wind Tre S.p.A. assistita da UNINDUSTRIA Roma
e
le Segreterie Nazionali e Territoriali di SLC-CGIL, FISTel-CISL e UILCOM-UIL, in una col Coordinamento delle r.s.u. Wind Tre,
e hanno sottoscritto il seguente Accordo
Premesso che:
a) la Società Wind Tre SpA, in data 2 dicembre 2021 ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ex artt. 4 e 24, Legge n. 223/91, nei confronti di n. 66 lavoratori, in forza nelle unità produttive/sedi indicate nell’Allegato alla lettera di avvio della procedura di licenziamento collettivo;
b) i motivi che hanno determinato tale necessità sono collegati all’implementazione del Piano Industriale avviato con l’Accordo del 24 giugno 2020 che prevedeva un primo “piano di riqualificazione e gestione delle efficienze” ispirato a principi di riqualificazione professionale, tutela occupazionale e razionalizzazione organizzativa, riconfermato dall’Accordo del 15 giugno 2021 (da intendersi nella presente integralmente trascritti con tutti i relativi Allegati) e, dunque, alla realizzazione di un complessivo riallineamento strategico anche attraverso la razionalizzazione delle strutture organizzative e l’efficientamento dell’Azienda;
c) al fine di gestire il ridimensionamento ed efficientamento complessivo della struttura organizzativa ed occupazionale, secondo quanto previsto dagli Accordi citati, la Società ha deciso di ricorrere all’iter disciplinato dagli articoli 4 e 24 della L. 23.07.1991 n. 223;
d) nel corso dell’incontro tenutosi in data odierna sono state quindi compiutamente riesaminate e confermate le motivazioni alla base della decisione della Società, sono state altresì esaminate e confermate le misure per fronteggiare sul piano sociale l’attuazione del programma di licenziamento;
e) le Parti hanno confermato di voler implementare quale strumento di gestione del personale eccedentario il licenziamento dei dipendenti che accettino la risoluzione incentivata del rapporto di lavoro;
tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:
1. La premessa costituisce parte integrante del presente verbale di accordo;
2. la Società procederà al licenziamento di n. 66 dipendenti i cui profili professionali e la relativa collocazione aziendale sono quelli indicati nell’Allegato alla citata lettera di avvio della procedura e che qui si riportano in allegato. Resta confermato che potrebbe verificarsi una diversa articolazione organizzativa rispetto a quanto esposto nell’Allegato citato a seguito dell’adozione di misure di “job rotation”;
3. per l’individuazione dei lavoratori interessati dal licenziamento di cui al presente Accordo, si farà ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, co.1 L. n. 223/91 al solo criterio della non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro mediante licenziamento, criterio sostitutivo rispetto a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, Legge 223/1991, compatibilmente, così come stabilito negli Accordi citati in premessa, con le esigenze tecnico organizzative e produttive quali, a titolo esemplificativo:
• numero di richieste per singolo dipartimento eccedenti il 5% dell’organico del dipartimento medesimo. Eventuali richieste superiori a tale percentuale potranno essere accettate se risulteranno compatibili con la normale attività del dipartimento interessato o alla luce della possibile compensazione e rotazione di personale tra i vari dipartimenti;
• richieste provenienti da lavoratori con competenze chiave o altamente specialistiche;
4. per l’individuazione dei lavoratori interessati dal presente Accordo, si farà ricorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, co.1, L. n. 223/91, e compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e produttive così come specificate negli Accordi citati in Premessa, esclusivamente al seguente criterio:
a) lavoratori che dichiarino di accettare il licenziamento e non si oppongano alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal senso il lavoratore interessato sarà tenuto a rappresentare la dichiarazione scritta e irrevocabile costituente atto di ‘formale e sostanziale non opposizione’ al licenziamento;
5. la comunicazione di recesso da parte dell’Azienda ai dipendenti, come sopra individuati, potrà avvenire a partire dal 9 dicembre 2021 e fino al 31 maggio 2022, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 8, co. 4, L. 236/93;
6. ai dipendenti licenziati secondo i criteri e le modalità sopra individuati verranno riconosciuti, previa sottoscrizione, in sede protetta, di verbale di conciliazione individuale transattivo ex artt. 410 e 411 c.p.c., gli importi a titolo di incentivo all’esodo e rimozione degli impedimenti legali e contrattuali alla risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 maggio 1988 n. 173, convertito in legge 26 luglio 1988, n. 291 (art. 4, comma 2 bis), unitamente al T.F.R., secondo quanto previsto dall’Accordo 15 giugno 2021;
7. le Parti si danno, inoltre, atto di aver svolto un pieno e trasparente confronto, ritenendo sanate nel presente Verbale di Accordo, ad ogni effetto di legge, eventuali irregolarità o carenze o vizi di qualsiasi natura relativi alla comunicazione di avvio della procedura e agli altri passaggi procedurali previsti dal combinato disposto degli artt. 4, 5 e 24, legge 23 luglio 1991 n. 223;
8. con il presente accordo le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito e concluso in ogni suo aspetto la procedura di consultazione relativa al licenziamento collettivo prevista dagli artt. 4 e 24 della Legge 223/91 e successive modifiche e integrazioni.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. la UNINDUSTRIA Roma
p. la Soc. Wind Tre SpA
p. la SLC CGIL
p. la FISTEL CISL
p. la UILCOM UIL
p. la RSU
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