Il nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023) trasforma il RUP da "Responsabile Unico del Procedimento" a Responsabile Unico del Progetto, agendo come un vero project manager con competenze multidisciplinari e responsabilità estese dalla programmazione al collaudo. Nominato nell'atto di avvio, il RUP deve possedere requisiti di professionalità (art. 15 e All. I.2) e può avvalersi di strutture di supporto o responsabili di fase.
La FISTel CISL, in relazione all’applicazione del D.Lgs. 36/2023 – Codice dei Contratti Pubblici, evidenzia come l’introduzione e la ridefinizione della figura del RUP/RP (Responsabile Unico/Responsabile di Programmazione, Progettazione, Affidamento ed Esecuzione) producano effetti diretti e rilevanti sulle mansioni, responsabilità e tutele dei lavoratori RAI, in particolare ai Quadri e a tutto il personale impegnato nelle diverse Direzioni e strutture aziendali che potrebbero essere chiamate a vario sul CODICE APPALTI, in evidenza le Direzioni più coinvolte
Tali effetti non possono essere ricondotti a singole posizioni individuali, ma incidono sull’assetto organizzativo complessivo e sulle condizioni di lavoro di interi segmenti aziendali. Ne deriva che la questione assume pienamente la natura di interesse collettivo, come elaborato dalla dottrina giuslavoristica (Giugni, Romagnoli), e come tale deve essere oggetto di confronto sindacale preventivo.
Secondo l’insegnamento di Gino Giugni, l’interesse collettivo tutelato dal sindacato è un interesse autonomo e unitario, distinto dalla somma degli interessi individuali e legittimante l’azione sindacale anche in assenza di mandato dei singoli lavoratori.
Il sindacato è quindi titolare di una funzione ordinamentale che lo abilita a intervenire sulle scelte aziendali che incidono sulla struttura del lavoro e sull’organizzazione delle responsabilità.
Nel caso della figura del RUP/RP, la ridefinizione di ruoli, competenze e responsabilità – anche in termini di esposizione a rischi amministrativi, contabili e penali – non può essere affrontata come mera questione di correttezza giuridica del singolo incarico, ma come tema collettivo di regolazione del lavoro.
La FISTel CISL ritiene necessario chiarire che la tutela dei lavoratori affidata esclusivamente a strumenti legali, anche se promossi in forma collettiva, non è idonea a sostituire l’azione sindacale.
L’azione legale:
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interviene ex post, quando l’incarico è già stato assegnato o il danno già prodotto;
•
tutela posizioni individuali, seppur omogenee;
•
opera entro confini normativi rigidi, senza possibilità di incidere sull’organizzazione aziendale.
L’azione sindacale, invece:
•
interviene ex ante, nella fase di definizione delle regole;
•
tutela l’interesse collettivo dei lavoratori;
•
si esercita in una sede – il tavolo sindacale – alla quale solo il sindacato è legittimato a partecipare;
•
consente di negoziare soluzioni strutturali, evitando contenziosi futuri.
Come sottolineato da Franco Carinci, il sindacato agisce quale contropotere sociale, capace di riequilibrare rapporti di forza che non possono essere corretti dal solo intervento giudiziario. Allo stesso modo, Massimo D’Antona evidenzia che la rappresentanza sindacale consente di affrontare mutamenti normativi complessi – come quelli introdotti dal Codice Appalti – attraverso strumenti collettivi di regolazione, anziché lasciare i lavoratori esposti a responsabilità individuali non coerenti con il loro inquadramento contrattuale.
Codice Appalti, RUP/RP e prerogative sindacali
Alla luce di quanto sopra, la FISTel CISL ribadisce che:
•
la individuazione del RUP/RP e la distribuzione delle relative funzioni non possono prescindere da un confronto sindacale preventivo;
•
l’attribuzione di tali incarichi a lavoratori non dirigenti, senza adeguato inquadramento, formazione e riconoscimento contrattuale, costituisce una lesione dell’interesse collettivo;
•
eventuali soluzioni affidate esclusivamente alla tutela legale rappresenterebbero una risposta tardiva e parziale, non idonea a garantire una protezione effettiva dei lavoratori.
Il sindacato resta pertanto il soggetto centrale e insostituibile nella regolazione dell’impatto del Codice Appalti sull’organizzazione del lavoro in RAI, riservandosi, solo in via residuale, il ricorso a strumenti legali a tutela dei singoli.
Conclusioni
La FISTel CISL conferma che il confronto sindacale non rappresenta un ostacolo all’attuazione del Codice Appalti, ma lo strumento necessario per garantire:
•
legalità sostanziale,
•
tutela dei lavoratori,
•
corretta allocazione delle responsabilità,
•
prevenzione del contenzioso.
Solo attraverso la contrattazione e il confronto sindacale è possibile governare in modo equilibrato l’impatto del nuovo Codice Appalti e della figura del RUP/RP sull’organizzazione del lavoro RAI.
Richieste sindacali FISTel CISL
Alla luce delle considerazioni svolte, la FISTel CISL ritiene indispensabile che l’applicazione del D.Lgs. 36/2023 e la conseguente individuazione delle figure del RUP/RP siano accompagnate da misure strutturali di tutela, organizzative ed economiche, senza le quali l’attribuzione di tali funzioni risulterebbe impropria e potenzialmente lesiva per i lavoratori coinvolti.
In particolare, la Federazione ritiene imprescindibile:
1.
Copertura assicurativa obbligatoria
•
la stipula, a carico aziendale, di una polizza assicurativa di Responsabilità Civile Professionale verso Terzi e di Responsabilità Amministrativa e Contabile (danno erariale), come previsto dal Codice Appalti e ribadito dal parere ANAC n. 64 del 10 gennaio 2024, nonché di una polizza di tutela legale, anch’essa espressamente contemplata dalla normativa.
2.
Strutture di supporto per l’espletamento delle funzioni del RP/RPE
L’attività di rappresentanza del RP/RPE verso fornitori e ANAC non può gravare sul singolo lavoratore, ma deve essere supportata da adeguate strutture aziendali, in particolare attraverso:
o
supporto amministrativo per l’inserimento a sistema delle richieste interne (RDA), per l’interfacciamento con ANAC e per la verifica delle incombenze procedurali, incluse – quando richiesto – le verifiche sulle buste paga delle ditte appaltatrici;
o
supporto normativo qualificato per la gestione delle richieste di chiarimento e per la verifica della documentazione contrattuale, con risposte tempestive;
o
messa a disposizione di strumenti formali di interfacciamento (PEC, identità digitale, canali ufficiali), che devono rimanere di pertinenza aziendale;
o
istituzione di un Fondo dedicato, direttamente e automaticamente accessibile su richiesta motivata dell’RPE, per far fronte a esigenze sopravvenute (sicurezza, ambiente, emergenze operative).
3.
Supporto legale, amministrativo e operativo continuo
Per garantire il rispetto delle tempistiche e la correttezza delle procedure, è necessario un supporto strutturato che consenta:
o
la gestione in tempo reale delle varie fasi del procedimento;
o
la compilazione delle schede ANAC, oggi di fatto poste integralmente a carico dell’RPE;
o
i controlli previsti dalla normativa, inclusi quelli sulle retribuzioni dei lavoratori delle ditte esterne.
4.
Limite agli incarichi e valutazione del carico di lavoro
È indispensabile definire un limite massimo agli incarichi, tenendo conto che i lavoratori individuati come RPE sono già impegnati in attività non procrastinabili.
L’attribuzione indiscriminata di ulteriori responsabilità risulterebbe insostenibile e rischiosa.
5.
Indennità economica specifica
Deve essere riconosciuta una indennità economica aggiuntiva, distinta dagli incentivi contrattualmente previsti, che tenga conto dei costi effettivi sostenuti dai lavoratori incaricati, inclusi:
o
i costi delle assicurazioni di responsabilità patrimoniale e amministrativa;
o
i costi della tutela legale obbligatoria.
6.
Giusto ed equo compenso per le funzioni tecniche
In applicazione del Codice Appalti, deve essere garantito il giusto ed equo compenso per il RUP e per i soggetti che svolgono funzioni tecniche, pari all’80% del 2% della base delle procedure di affidamento, integrato da una quota fissa che tenga conto dei costi indipendenti dal volume economico delle procedure.
7.
Formazione obbligatoria e qualificata
La formazione deve essere:
o
adeguata e periodica;
o
mirata alle specifiche attività e competenze richieste;
o
organizzata per gruppi omogenei di lavoratori, in relazione alle funzioni effettivamente svolte.
Assetto organizzativo e ruolo del RUP
Alla luce di quanto sopra, la FISTel CISL ritiene che l’attuale normativa RAI non sia adeguata alla struttura dell’Azienda e alle professionalità dei suoi lavoratori.
Secondo la Federazione, il ruolo del RUP deve essere unico e individuato nella figura del Dirigente o di facente funzione, con il supporto di Direttori dell’esecuzione nelle diverse fasi e attività.
Il dirigente dispone infatti:
•
della struttura amministrativa e normativa necessaria;
•
dei poteri decisionali adeguati;
•
di una collocazione organizzativa coerente con le responsabilità previste dal Codice Appalti.
Ciò è già implicitamente riconosciuto dall’attuale regolamento RAI, che colloca la figura dell’RP nella fase di progettazione, ma non in quella di esecuzione, la quale presenta ulteriori e più complesse criticità, inclusi gli imprevisti con ricadute sulla sicurezza.
L’interfaccia con il mondo esterno – in particolare con i fornitori per modifiche contrattuali, penali, recessi – e con ANAC per gli adempimenti formali richiede la predisposizione di strutture almeno di livello direzionale, in grado di gestire tali fasi in modo centralizzato, competente e ridondante. È infatti da evitare un front end dispersivo nella fase di esecuzione, che esporrebbe i lavoratori e l’Azienda a rischi significativi derivanti da inevitabili asimmetrie di competenza e responsabilità.
Il nuovo Codice Appalti non legittima l’azienda a imporre il ruolo di RUP a qualunque lavoratore. L’incarico comporta responsabilità elevate, rischi personali e funzioni non sempre coerenti con l’inquadramento contrattuale.
La sua attribuzione richiede:
•
competenze specifiche,
•
adeguata formazione,
•
riconoscimento economico,
•
preventivo confronto sindacale.
In assenza di tali presupposti, l’assegnazione del ruolo di RUP è contestabile sotto il profilo contrattuale, organizzativo e giuridico.
La FISTEL CISL come Organizzazione sindacale ha la competenza e la legittimazione a tutelare gli interessi dei LAVORATORI nei confronti della RAI, abbiamo già diffidato la RAI di dare incarichi ai nostri iscritti senza un accordo sindacale sulla materia, chiedendo un nuovo tavolo di confronto alla RAI, una eventuale azione legale sarà svolta dai nostri Avvocati di federazione, ma in un secondo momento, nell’attesa che RAI conceda e copra le spese per una assicurazione, la nostra organizzazione, come FISTel CISL nazionale ha fatto una convenzione con HOWDEN per la TUTELA LEGALE e una POLIZZA COLPA GRAVE riservata ai propri iscritti
Roma, 9 maggio 2026
La segreteria nazionale FISTel CISL
alleghiamo la convenzione FISTel CISL HOWDEN
prevista per le seguenti profili professionali e i seguenti e ruoli
Richiedenti delle ingegnerie di AIS, di Tecnologie, di Radiofonia, di ICT, di Reti e Piattaforme, di RaiPlay e Digital, Produzione TV, Sedi Regionali (ecc.)
Impiegati Direzione acquisti
Building manager di sede
Capi laboratorio e tecnici di laboratorio
Servizi tecnici
ATS
Direttori di produzione, Direttori della Fotografia, Arredatori, Scenografi
Addetti alla Ricezione merce
Responsabili di sede
Addetti al collaudo