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18 Febbraio 2026 Rai - Superamento accordo rec up modifica normativa in materia codice contratti pubblici

Oggetto: superamento dell’accordo REC RUP per modifica normativa in materia di Codice dei contratti pubblici
Spett.le RAI,
in relazione alle modifiche normative in tema di Codice dei contratti pubblici introdotte dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. nonché dalla Legge 7 gennaio 2026, n. 1, gli accordi (23.12.2014 siglati da FISTel CISL UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni) e quanto previsto dal CCL (CCL 28.02.2018; “Art. 12-Appalti") risultano ormai superati e non più attuabili.
PREMESSO CHE
La Legge 28 dicembre 2015, n. 220 ha ridefinito il regime giuridico della RAI, configurandola come una società per azioni di interesse nazionale a controllo pubblico.
Natura Societaria: La RAI è una S.p.A. partecipata quasi totalmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) (99,56%) e per la quota restante dalla SIAE (0,44%);
Organismo di Diritto Pubblico: Nonostante la forma societaria di diritto privato, è considerata un organismo di diritto pubblico ai fini dell’applicazione della normativa sui contratti pubblici e sulla trasparenza;
Responsabilità Civile: L'Amministratore Delegato e i membri del CdA sono soggetti alle azioni di responsabilità previste dal Codice civile per le società di capitali;
Danno erariale: Nonostante la veste di S.p.A., la giurisprudenza ha consolidato l'orientamento secondo cui sussiste la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale eventualmente cagionato da amministratori, dirigenti e dipendenti;
Responsabilità Amministrativo-Contabile: Gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Rai possono essere chiamati a rispondere dinanzi alla Corte dei conti per le perdite economiche riconducibili alle risorse pubbliche gestite, qualora tali perdite derivino da una gestione negligente, illecita o impropria delle risorse, configurando un danno al patrimonio pubblico;
Dolo o Colpa Grave: Per la configurazione del danno erariale è necessario l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave;
La responsabilità amministrativa dell’ente ex D.lgs. 231/2001 si aggiunge e non sostituisce quella erariale personale;
I dipendenti e gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare illeciti e, in caso di accertamento di danno erariale, la procura della Corte dei conti procede all'azione di responsabilità.
CONSIDERATO CHE
Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) trasforma il RUP da "Responsabile Unico del Procedimento" a Responsabile Unico del Progetto, attribuendogli funzioni di coordinamento unitario dell’intervento dalla programmazione all’esecuzione. Nominato nell'atto di avvio, il RUP deve possedere requisiti di professionalità (art. 15 e All. I.2) e può avvalersi di strutture di supporto o responsabili di fase.
L’introduzione e la ridefinizione della figura del RUP/RP (Responsabile Unico/Responsabile di Programmazione, Progettazione, Affidamento ed Esecuzione) producono effetti diretti e rilevanti sulle mansioni, responsabilità e tutele dei lavoratori RAI, con particolare riferimento ai Quadri e a tutto il personale impegnato nelle diverse Direzioni e strutture aziendali che potrebbero essere chiamate a vario titolo ad operare in applicazione del medesimo Codice, tra cui risultano maggiormente coinvolte AIS, ICT, TECNOLOGIE, CRITS, CSRE, PRODUZIONE TV e RADIO.
COMPENSO
La quota non superiore al 2% (incentivo per le funzioni tecniche) dell’importo posto a base di gara, secondo criteri stabiliti dalle stazioni appaltanti, prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.), può essere destinata al RUP (Responsabile Unico del Progetto) e agli altri tecnici dipendenti della Stazione Appaltante - inclusi collaboratori e chi svolge compiti di pianificazione, progettazione, direzione lavori - che svolgono attività di supporto per lavori, servizi e forniture, nonché al finanziamento di innovazione, formazione e digitalizzazione.
Destinatari: la suddetta quota viene distribuita fino all'80% tra RUP, progettisti, direttori dei lavori e loro collaboratori;
Finalità: Premiare le funzioni tecniche interne, garantendo la qualità delle prestazioni;
Esclusioni: Non spetta per attività di semplice supporto amministrativo o non tecnico, e non è applicabile a professionisti esterni (per i quali valgono le norme sull'equo compenso).
ASSICURAZIONI
La Legge 1/2026 (art. 4-bis) introduce l’obbligo di polizza per colpa grave per chi gestisce risorse pubbliche. In particolare, la stessa Legge integra l’articolo 1 della legge 20/1994 introducendo il comma 4-bis che testualmente recita: “Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all’amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l’impresa di assicurazione è litisconsorte necessario”.
Un obbligo che incide direttamente sulla sfera economica dei lavoratori e che si traduce in un costo a loro carico in quanto l’art. 3, comma 59, L. 244/2007, prevede la nullità del contratto di assicurazione stipulato dall’ente in favore dei propri amministratori “per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali…”
Fermo restando il generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile, l’obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti, previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituisce norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007. Di conseguenza, tale divieto non si applica alla copertura dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici, nello svolgimento delle funzioni di cui all’allegato I.10, del d.lgs. n. 36/2023, indipendentemente dal grado di colpa, ferma restando l’esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 c.c.). La deroga non si estende, tuttavia, ad altre forme di copertura assicurativa del dipendente non espressamente previste dalla legge».
L’ANAC, con parere n. 64/23, ha, in linea con l’orientamento della magistratura contabile, espressamente affermato che «…in tema di polizze assicurative, le norme …depongono quindi per la conferma, da parte dal legislatore, dell’obbligatorietà della stipula delle stesse per i progettisti interni, con spese a carico delle risorse indicate dall’art. 45 del Codice. Quanto sopra trova conforto nell’avviso espresso dalla Corte dei conti (Sez. reg. controllo Piemonte, Deliberazione n. 89/2023/SRCPIE/PAR) che, seppure afferente alle polizze professionali per la verifica della progettazione, costituisce un orientamento di carattere generale sull’argomento…».
Parallelamente, la scelta organizzativa di frammentare le funzioni in più “Responsabili di Progetto”, senza un RUP unico formalmente riconosciuto, moltiplica le esposizioni alla giurisdizione contabile e amplia in modo distorsivo il rischio assicurativo.
Il combinato disposto tra obbligo assicurativo e frammentazione organizzativa rischia quindi di trasferire sui lavoratori un peso economico eccessivo e sistemico, in contrasto con il quadro normativo e con gli orientamenti consolidati degli organi istituzionali.
PRESO ATTO CHE
Il nuovo Codice dei contratti pubblici non legittima l’azienda a imporre il ruolo di RUP a qualunque lavoratore. L’incarico comporta responsabilità elevate, rischi personali e funzioni non sempre coerenti con l’inquadramento contrattuale.
L’incarico al ruolo di RUP/RP deve prevedere:
a)
competenze specifiche;
b)
adeguata formazione;
c)
riconoscimento economico;
d)
una struttura amministrativa e normativa di supporto ai RUP/RP di fase (esecuzione);
e)
un’assicurazione per colpa grave e tutela legale di cui deve farsi carico la RAI.
CONCLUSIONI
In questo contesto, non è più rinviabile l’apertura di un confronto formale e strutturato finalizzato alla definizione di un nuovo accordo sindacale che disciplini in modo chiaro e coerente:
1. Ambito di applicazione e volontarietà dell’incarico:
o
Definizione puntuale delle figure interessate:
o
Coerenza tra incarico e inquadramento contrattuale;
o
Previsione di criteri oggettivi di conferimento e revoca dell’incarico;
2. Formazione e requisiti professionali
o
Percorsi obbligatori di formazione certificata;
o
Aggiornamento continuo e supporto tecnico-normativo;
3. Struttura organizzativa di supporto
o
Chiarezza nel modello organizzativo (unitarietà del RUP);
o
Strutture amministrative e legali di supporto ai RUP/RP e ai responsabili di fase;
o
Definizione delle responsabilità per evitare sovrapposizioni e moltiplicazioni improprie dell’esposizione contabile;
4. Compensi e assicurazioni
o
Applicazione integrale dell’incentivo per funzioni tecniche (fondo 2%);
o
Indennità annuale di incarico per tutto il personale coinvolto nelle varie fasi e/o procedure;
o
Trasparenza nei criteri di ripartizione dei compensi destinati alle funzioni tecniche;
o
Tutela legale a carico Rai in caso di azioni dinanzi ai fori competenti;
o
Copertura per colpa grave e danno erariale.
La Segreteria nazionale FISTel CISL

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