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04 Maggio 2022 Spettacolo - Compilazione cu 2022 iscritti inps gestione ex enpals reddito da diritto d'autore

Riteniamo, con la presente, sottoporre alla vostra cortese attenzione quanto segue.
Nelle istruzioni ministeriali per la compilazione della CU 2022, al capitolo VII, punto 2 “Dati relativi alle somme erogate”, a pagina 79 viene specificato:
“nei punti 34 e 35 indicare l’importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice “C” nonché ai redditi annui superiori a euro 5.000 derivanti dalle attività contrassegnate al punto 1 dai codici “M” “M1” e “V” .
Omissis
Omissis
Per gli iscritti all’ INPS gestione ex ENPALS indicare i contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto “1” dal codice “A”, “O”, “O1”.”
Riportiamo di seguito la
Circolare INPS N° 1 del 15-01-2004
Oggetto: Compensi percepiti a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d’autore, d’immagine e di replica. Trattamento contributivo.
Omissis
2. Il diritto di autore
La disciplina legislativa del diritto di autore trova le sue fonti in alcune disposizioni del codice civile (articoli 2575-2583) e nella legge speciale 22 aprile 1941, n.633 (di seguito, anche l.d.a.), nel corso del tempo più volte oggetto di modifiche e integrazioni, talora di carattere particolarmente innovativo. Ai sensi delle predette norme, il diritto di autore ha per oggetto “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.” (art.1, l.d.a.) In linea generale, l’opera è considerata frutto dell’ingegno quando possiede: a) il requisito della creatività, che non si identifica con l’originalità in assoluto e neppure con la novità (elemento, quest’ultimo, proprio dell’invenzione industriale protetta), ma con l’individualità della prestazione e con la personalità, cioè con la capacità di esprimere in modo personale un sentimento, un’idea, un fatto, un qualsiasi aspetto della vita; b) il requisito della concretezza d’espressione, nel senso di costituire un prodotto concreto, che possa vivere di vita autonoma e sia idoneo ad essere reso pubblico e riprodotto. Anche le elaborazioni creative di preesistenti opere dell’ingegno – quali le traduzioni in altra lingua,[1] le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti e le riduzioni,[2] i compendi,[3] le variazioni non costituenti opera originale (art.4, l.d.a.) – sono considerate opere dell’ingegno e, quindi, suscettibili di autonoma protezione e di utilizzazione economica. Titolare del diritto di autore è l’autore stesso, che lo acquista, a titolo originario, con la creazione dell’opera (art.2576, c.c. e art.6, l.d.a.), determinandosi una comunione originaria laddove più soggetti partecipino all’attività creativa. Nell’ambito delle forme di tutela che la legge attribuisce al titolare del diritto di autore, è necessario distinguere il profilo morale da quello patrimoniale. Il primo consiste nei diritti, inalienabili ed irrinunciabili, di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera che possa recare pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’autore. Il secondo si estrinseca, invece, in una serie di facoltà che consentono l’utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno (art.2577, comma 1, c.c. e art.12, l.d.a.), in ogni forma e modo, originale e derivato, nei limiti determinati dalla legge, e, in particolare, nell’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli da 12 a 18-bis della legge stessa, consistenti nel diritto di pubblicazione (art.12), nel diritto di riprodurre l’opera in più esemplari (art.13), di trascrizione dell’opera orale (art.14), di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art.15), di diffusione a distanza (art.16), di porre in circolazione e di importare l’opera o gli esemplari di essa (art.17), di elaborazione, traduzione e pubblicazione delle opere in raccolta (art.18), di noleggio e di prestito (art.18-bis). Analizzando il profilo oggettivo del comma 3 dell’art.43 della legge in discorso, si osserva preliminarmente come, sulla base delle previsioni legislative che regolano la tutela patrimoniale del diritto di autore, due distinte tipologie di compenso possano essere associate all’utilizzo dell’opera dell’ingegno: a) il cosiddetto “equo compenso”; b) il compenso per la cessione del diritto di utilizzazione economica dell’opera. L’equo compenso costituisce una forma di compenso da riconoscersi, sovente per il tramite della SIAE o dell’IMAIE, agli autori ed agli artisti interpreti ed esecutori (artt.80 e 82, l.d.a.) qualora le loro opere siano oggetto di utilizzazione secondaria, intendendosi l’utilizzazione di un’opera fissata su un supporto materiale che, proprio in quanto riprodotta, è suscettibile di una serie infinita di fruizioni da parte di un numero non definito di utenti, in quanto utilizzata “a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi” (articoli 73 e 73-bis, l.d.a.). In particolare, nel campo delle opere cinematografiche, l’equo compenso è previsto, oltre che per gli autori della parte musicale, del soggetto e della sceneggiatura, anche a favore del direttore artistico e, nelle opere tradotte da una lingua straniera, agli autori delle traduzioni e degli adattamenti in lingua italiana (art.46-bis, l.d.a.). L’obbligo di versare il compenso per l’utilizzazione secondaria grava su soggetti diversi dal committente della prestazione lavorativa che ha prodotto l’opera, generalmente coincidenti con gli organismi di emissione che curano la predetta utilizzazione; ciò esclude l’assoggettamento a contribuzione previdenziale delle somme erogate a tale titolo e induce, pertanto, a ritenere che l’equo compenso non rientri nell’ambito della regolamentazione recata dalla norma in argomento. Ciò che la legge n.289 del 2002 assume a riferimento, quando tratta della “cessione dello sfruttamento economico del diritto di autore” è, invece, la forma di compenso, stabilita nell’ambito di un rapporto contrattuale fra il committente/produttore/datore di lavoro e l’artista, derivante dalla cessione dell’utilizzazione dei diritti enucleati nei sopra citati articoli della legge n.633 del 1941. E’ il caso di sottolineare come l’imponibilità di tali compensi, ancorché nella modulazione contributiva fissata dalla norma in argomento, presupponga l’esistenza fra le parti di un rapporto di lavoro, sia esso di natura subordinata ovvero autonoma, distinzione che, come noto, per le categorie di lavoratori dello spettacolo di cui si tratta non comporta alcuna differenza ai fini del relativo obbligo di assicurazione obbligatoria. Ne consegue, evidentemente, che il compenso relativo alla cessione dello sfruttamento economico di un’opera realizzata dall’artista su commissione e fissata su idoneo supporto materiale, costituendo il corrispettivo della cessione del diritto esclusivo di utilizzo economico dell’opera, definito nell’ambito di un contratto avente ad oggetto la vendita di un prodotto, è assoggettabile a contribuzione previdenziale indipendentemente dal fatto che sia scorporato dalla retribuzione. Passando all’esame del profilo soggettivo della norma, vale a dire l’ambito dei lavoratori interessati dallo specifico regime previdenziale dei compensi per la cessione dello sfruttamento economico del diritto d’autore, giova preliminarmente rilevare come il legislatore abbia al riguardo operato un generico richiamo a tutte le tipologie di lavoratori, di cui all’art.3, comma 1, numeri da 1 a 14, del D.Lgs. C.P.S. n.708/1947, convenzionalmente rientranti nel novero delle cosiddette categorie artistiche. Entro tale ambito, l’individuazione delle figure professionali titolari del diritto esclusivo di cedere l’utilizzazione economica dell’opera, è agevolata dalle relative previsioni della più volte citata legge sul diritto d’autore, che, in relazione alle varie forme di espressione artistica, identifica espressamente ovvero per relationem i soggetti considerati autori dell’opera. Pertanto, sempre facendo riferimento alle categorie da 1 a 14 dell’art.3, del D.Lgs. C.P.S. 708 del 1947, si può ritenere che l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno di carattere creativo (primo fra tutti il diritto di cessione dello sfruttamento economico dell’opera) faccia capo alle categorie degli sceneggiatori teatrali (ex art.10, l.d.a.) e cinematografici (ex art. 44, l.d.a.), degli architetti (ex art.2, comma 1, n.5, l.d.a.), degli scenografi (ex art.2, comma 1, n.4, l.d.a.) e dei coreografi (ex art.37, comma 1, l.d.a.). Aderendo agli orientamenti della dottrina più autorevole, in base alla quale, nel settore cinematografico, la figura del direttore artistico, di cui all’art. 44 della l.d.a., coincide con quella del regista principale,[4] si ritiene che anche alla predetta categoria di artisti faccia capo la facoltà di cedere lo sfruttamento economico del diritto di autore dietro compenso. Lo stesso dicasi per il regista teatrale, in quanto autore dell’opera collettiva: “chi organizza e dirige la creazione dell’opera” (cfr. art.7, l.d.a.). Alla luce della previsione dell’art.4, della Legge n.633/1941 e in linea con l’indirizzo interpretativo espresso al riguardo dall’Amministrazione Finanziaria,[5] possono, infine, considerarsi titolari del diritto d’autore anche i dialoghisti e gli adattatori cinetelevisivi, anche nei casi in cui effettuano traduzioni e interpretazioni di opere dalla lingua originale. Proprio in relazione alle predette categorie, vale la pena sottolineare che, anche in presenza di compensi pattuiti nei contratti individuali e riconducibili alla cessione dello sfruttamento economico del diritto d’autore, l’assetto e la misura del compenso connesso allo svolgimento della prestazione lavorativa sono regolati dai relativi contratti collettivi di lavoro vigenti tempo per tempo e che costituiscono il punto di riferimento per la determinazione dei minimi retributivi ai fini previdenziali. Quanto sopra costituisce, d’altronde, un principio di carattere generale, valido, quindi, nei confronti di ogni figura professionale assicurata all’Ente.
Per quanto sopra riportato, appurato che anche la tipologia di reddito “diritto d’autore“ è soggetta a contribuzione INPS ex ENPALS, riteniamo di chiedere a questo spett.le istituto, nelle spiegazioni ministeriali meglio specificate precedentemente, di modificare il capoverso per implementarlo con:
“Per gli iscritti all’ INPS gestione ex ENPALS indicare i contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto “1” dal codice “A”, “O”, “O1”, “B”.”
Cordiali saluti.
Le Segreterie Nazionali
SLC-CGIL FISTEL-CISL UILCOM-UIL

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