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20 Ottobre 2022
Spettacolo Dal Vivo - Riscontro ministero della cultura su decreto ministeriale 25 ottobre 2021
Si fa riferimento a quanto rappresentato da codeste Organizzazioni Sindacali, con nota del 20 ottobre 2022, in relazione alla disposizione dettata dall’articolo 12 del decreto ministeriale 27 luglio 2017, così come modificato dal decreto ministeriale 25 ottobre 2021.
In particolare, si evidenzia che la modifica di cui al comma 2 lett. b) del citato articolo 12 prevede che il Direttore/Direttrice del teatro può effettuare all’anno presso le sale direttamente gestite tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati ai sensi del presente decreto nel campo del teatro.
Il decreto ministeriale precedente del 2017 prevedeva che il direttore/direttrice del teatro poteva effettuare presso le sale direttamente gestite una sola nuova prestazione artistica all’anno come nuova produzione o coproduzione e in aggiunta una sola prestazione artistica come ripresa prodotta o coprodotta. Pertanto la differenza rispetto al passato è di una sola prestazione in più.
Tale disposizione è stata peraltro inserita, anche su richiesta delle associazioni di categoria, nell’ambito del Dm 25 ottobre 2021 al fine di consentire una graduale ripresa delle attività di spettacolo nella fase pandemica e post pandemica, introducendo una facoltà e non un obbligo per i Teatri nazionali e i TRIC.
Rispetto al triennio 2018-2020 è stata introdotta la facoltà di una sola prestazione in più e tale facoltà riguarda esclusivamente il direttore e non ovviamente anche gli organici impiegati.
Resta inteso, infatti, che detta previsione non può e non deve avere una ricaduta negativa sui livelli occupazionali del comparto artistico e che pertanto restano ferme le modalità di selezione, ad esempio, attraverso audizioni, previste dagli strumenti normativi e contrattuali vigenti.
Si evidenzia infine che tale facoltà, come giustamente sottolineato, nulla toglie ad un esame di merito rispetto ai fenomeni di assunzione del rischio culturale dei progetti e quindi all’apertura verso la valorizzazione dei talenti e dell'emergenza artistica, come indicato dal fenomeno collegato all'obiettivo operativo di "qualificare l'offerta produttiva".
In ogni caso, l’applicazione di tale disposizione sarà oggetto di attento monitoraggio, anche al fine di sottoporre all’Autorità di Governo eventuali proposte modificative in occasione della rivisitazione del meccanismo di finanziamento pubblico.
Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Parente
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