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01 Settembre 2023
Spettacolo - Indennità di discontinuità per il lavoratori del settore
Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 28 agosto 2023, ha approvato, in esame preliminare un Decreto Legislativo volto al riordino e alla revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Le nuove norme sono volte a compensare gli effetti negativi subiti dagli operatori del settore, caratterizzato da alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori.
BENEFICIARI: Tra i lavoratori discontinui del settore dello spettacolo che potrebbero beneficiare della misura, artisti, ed interpreti, gli operatori di cabine di sale cinematografiche, gli impiegati amministrativi e i tecnici dipendenti dagli enti e dalle imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, ma anche maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo stampa, impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti e lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.
IMPORTO MEDIO E NUMERO DI LAVORATORI INTERESSATI: Secondo primissime stime il nuovo intervento potrebbe interessare una platea di beneficiari di circa 20.600 lavoratori e l’indennità media potrebbe aggirarsi intorno ai 1.500 euro.
FINANZIAMENTO: La misura sarà finanziata con il Fondo per il sostegno economico temporaneo che per il 2023 prevede una dotazione di 100 milioni, 46 per il 2024, 48 milioni per il 2025 e 40 milioni a decorrere dal 2026.
DECORRENZA E FINALITÀ: A decorrere dal 1° gennaio 2024, si introduce una specifica indennità di discontinuità, al fine di tutelare tali categorie nei periodi di inattività o durante i periodi di studio e formazione.
REQUISITI E PRESENTAZIONE DOMANDA: Si individuano i requisiti che il lavoratore richiedente deve possedere al momento della presentazione della domanda di indennità all’INPS entro il 30 giugno di ogni anno a pena di decadenza. Si determina poi la misura e la durata del riconoscimento dell’indennità, insieme alle modalità di corresponsione della stessa in un’unica soluzione nella misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative all’anno solare precedente la presentazione della domanda. Con riferimento alla durata dell’indennità, si stabilisce che non siano computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione al fine di evitare il cumulo della medesima contribuzione per l’erogazione di più prestazioni di sostegno al reddito (per esempio, NASpl, indennità di maternità, malattia, infortunio). Vengono definite, inoltre, le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell’indennità.
ALAS: Si abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e si introduce un regime transitorio destinato a trovare applicazione agli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2023. Si prevede, infine, una disciplina transitoria per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti nell’anno 2022 e presentino la domanda entro il 15 dicembre 2023, determinando l’incumulabilità tra l’indennità di discontinuità e l’ALAS.
Roma, 01/09/2023
La Segreteria Nazionale FISTel CISL
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