La percentuale media di riduzione settimanale dell’orario di lavoro individuale è definita nella misura del 13,85% degli orari di lavoro; la relativa incidenza su tale orario è riportata nella tabella che segue.
[- 5 ore e - 32 min]
Gli orari di lavoro settimanali del personale part time saranno riproporzionati sulla base della medesima percentuale di riduzione per solidarietà.
Per i lavoratori a tempo parziale per i quali, in costanza di validità del Contratto intervenga il ripristino dell’orario originario per effetto di accordi individuali con l’Azienda definiti prima del Contratto stesso, salvo il caso di espressa richiesta di proroga del regime part time, si applica pro quota la percentuale di riduzione sopra stabilita per ciascuna tipologia oraria full time in relazione alla struttura di appartenenza; analogamente per l’articolazione delle sospensioni di cui al paragrafo che segue.
Per i lavoratori con prestazione a tempo parziale in modalità c.d. “verticale” o “mista” sarà operato il riproporzionamento del numero di giornate di sospensione previste per i lavoratori full time della struttura di appartenenza in funzione della percentuale di riduzione part time.
7. Articolazione delle riduzioni dell’orario di lavoro e modalità applicative
L’articolazione della riduzione degli orari di lavoro - secondo la percentuale specificata al successivo punto 7.1 - per tutti i lavoratori è di tipo “verticale” su base e cadenza mensile; essa avrà luogo a giornate intere di sospensione dell’attività lavorativa secondo quanto di seguito riportato.
Le giornate di sospensione saranno preventivamente comunicate - a mezzo e-mail - dall'azienda ai singoli lavoratori, con calendarizzazione plurimensile.
Le sospensioni saranno collocate, compatibilmente con un’adeguata copertura del presidio, in contiguità con le giornate di Riposo o di “Libero Lavorativo”, anche in caso di ripianificazione della giornata di sospensione.
7.1 Riduzione oraria del 13,85%
Interessato a tale riduzione oraria è il restante personale della Società che non rientra tra le esclusioni di cui al precedente paragrafo 5.
8. Quantificazione delle giornate di sospensione e relative modalità attuative
Il numero di giornate di riduzione oraria del 13,85% sarà pari a:
o anno 2024: n. 29 giorni di sospensione complessivi da fruire a giornate intere;
o anno 2025: n. 16 giorni di sospensione complessivi da fruire a giornate intere.
Per tutte le giornate di sospensione sopra indicate l’azienda disporrà il pagamento del trattamento di integrazione salariale alla fine di ciascun periodo di paga, così come previsto dal D.Lgs. n. 148/2015.
L’azienda si impegna ad anticipare il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
Fermo restando il pagamento del trattamento di integrazione salariale alla fine di ciascun periodo di paga - così come sopra specificato - per tutte le giornate di sospensione previste dal presente accordo, le parti concordano di ricorrere al Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni -laddove ricorrano le previste condizioni- così come di seguito specificato.
Olivetti S.p.A. -laddove ricorrano le previste condizioni- in attuazione del presente accordo farà domanda ex art. 5, comma 1, lett. c), del D.I. 4 agosto 2023 (istitutivo del Fondo) relativa alla possibilità di ricorrere a prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale in modo da garantire - nei limiti della capienza massima del Fondo - che il trattamento complessivo di integrazione sia pari all’80% della retribuzione così come previsto all’art. 6, comma 3 del predetto Decreto.
Le parti convengono altresì di verificare la possibilità di attivare il sopracitato Fondo anche in relazione al tema della formazione.
9. Deroghe
La giornata di programmata sospensione potrà essere collocata in altra data del medesimo mese qualora intervengano non preordinate esigenze di salvaguardia del servizio, di funzionalità degli impianti, di garanzia di presidi minimi e, in ogni caso, per inderogabili contingenze operative.
Di tale modifica sarà data comunicazione al lavoratore interessato con un preavviso di almeno quattro giorni lavorativi antecedenti sia rispetto l’originaria data di sospensione sia rispetto la nuova data programmata.
Laddove in via del tutto eccezionale fosse necessario collocare la giornata di programmata sospensione in altra data di diverso mese ne sarà data preventiva informativa alle Organizzazioni Sindacali stipulanti la presente intesa.
È fatta inoltre salva la facoltà di derogare in senso positivo alla riduzione definita nel Contratto sia con riferimento ad esigenze di impiego delle risorse assunte nell’ambito del Contratto di Espansione del 5 agosto 2022 limitatamente ai profili di elevata specializzazione, riconducibili al mercato enterprise, al cloud, al data science e al mondo cyber per un numero massimo di 20 persone circa e sia per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, legate di norma, a campagne commerciali, punte stagionali o a periodi feriali. In tali casi l’azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo.
Durante la vigenza del Contratto non sono ammesse, per i lavoratori destinatari del Contratto medesimo, prestazioni eccedenti il normale orario a tempo pieno previsto dal CCNL Tlc, fatte salve sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all’attività produttiva.
10. Istituti legali e contrattuali
Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta, nonché gli istituti normativi, contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all’effettiva prestazione di lavoro, ad eccezione di Ferie, Permessi annui retribuiti ex accordo 17 febbraio 2020 e, laddove definito, del Premio di Risultato. Per le quote di Trattamento di Fine Rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione di orario di lavoro troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015.
11. Elenco dei lavoratori destinatari del Contratto di Solidarietà
In allegato B è riportato l’elenco nominativo dei lavoratori cui è applicato il Contratto e che di questo costituisce parte integrante.
Fermo restando il numero massimo di lavoratori destinatari del Contratto, le Parti convengono che disposizioni organizzative o provvedimenti esecutivi anche di organi giudiziari o amministrativi costitutivi o dichiarativi di rapporti di lavoro, determinano la variazione dei nominativi in elenco, secondo la percentuale di riduzione oraria in atto nella Funzione di appartenenza e le modalità di articolazione per ciascuna definite.
Ai lavoratori il cui rapporto è interrotto o sospeso, ovvero ai lavoratori in distacco limitatamente al solo periodo di distacco, il Contratto è applicato alla ripresa del servizio in azienda ovvero al rientro nell’unità produttiva di appartenenza, in coerenza con quanto disposto per l’articolazione funzionale per territorio di appartenenza.
In relazione a quanto esplicitato nel presente Contratto di Solidarietà, Olivetti S.p.A. si riserva la possibilità di formulare proposte di incentivazione all’uscita commisurate alle situazioni previdenziali, reddituali, lavorative dei singoli dipendenti.
* * *
Le parti convengono sull’esigenza di prevedere momenti periodici di verifica a livello nazionale, nell’ambito dell’Osservatorio sul Contratto di Solidarietà, circa l’attuazione di quanto convenuto nello stesso.
A. LAVORO AGILE
In merito allo strumento del lavoro agile, le parti condividono di prorogare fino al 15 settembre 2024 il modello di lavoro agile attualmente vigente.
B. PREMIO DI RISULTATO
Nel confermare il ruolo fondamentale della contrattazione aziendale pur dentro ad un contesto difficile, per la valorizzazione e l’apprezzamento del contributo dei lavoratori alla realizzazione degli obiettivi aziendali, le parti si impegnano a definire entro il 30 aprile 2024, un’intesa sul Premio di Risultato.
CLAUSOLA FINALE
In considerazione delle finalità e degli obiettivi condivisi tra le parti, le previsioni del presente accordo sono da considerarsi correlate ed inscindibili tra di loro.
Letto, confermato e sottoscritto
p. Olivetti S.p.A.
SEGRETERIE NAZIONALI E TERRITORIALI
FAVOREVOLE
SLC-CGIL
X
FISTel-CISL
X
UGL Telecomunicazioni
X
RSU
X