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29 Marzo 2022 Wind Tre Retail - Verbale di accordo videosorveglianza

In data 29/03/2022, la società WindTre Retail S.r.l., rappresentata da Massimiliano Chinzari, Manuela Giusti, Marco Mondini e Michela Porcaro e le OO.SS. Nazionali di categoria SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL rispettivamente nelle persone di Natascia Treossi, Giorgio Serao, Pierpaolo Mischi e relative delegazioni, si sono incontrate, al fine di concordare quanto segue.
In relazione a tutti i punti vendita di WindTre Retail, l’Azienda ha evidenziato la necessità di procedere all’installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza per esigenze di tutela del patrimonio aziendale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 4 L. 300/1970 ss.mm.ii.
Le apparecchiature, ubicate all’interno di ciascun punto vendita, verranno installate in ossequio alle prescrizioni di cui alla circolare n. 5/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Le Parti intendono individuare, alla luce delle modifiche legislative citate, una modalità di gestione delle immagini videoregistrate nei tempi di conservazione e nelle modalità di accesso che sappia salvaguardare la dignità e la riservatezza delle persone.
L’installazione all’interno dei punti vendita ha il solo scopo di tutelare il patrimonio aziendale nelle ipotesi di furto o qualsivoglia reato, sia come strumento di prevenzione a tutela della persona, sia come strumento di sostegno e supporto alle Autorità nelle attività di loro competenza, nel rispetto delle norme di garanzia previste nel presente accordo.
Le Parti convengono che l’installazione degli impianti di videosorveglianza è finalizzata esclusivamente ai motivi di cui sopra: gli stessi non hanno finalità di controllo a distanza dei lavoratori, né possono essere utilizzati per effettuare monitoraggi sull’attività, anche lavorativa, delle risorse e non saranno utilizzabili a fini disciplinari o valutativi, fatto salvo che non costituiscano prova di comportamenti civilmente e/o penalmente perseguibili.
Le immagini saranno acquisite tramite telecamere di tipo analogico o di tipo over-IP con registrazione criptata e h. 24, a copertura dell’intero punto vendita e prevalentemente delle zone sensibili, rivolte in direzione delle vetrine espositive e degli armadi blindati o stanze di sicurezza, per identificare eventuali furti e in corrispondenza del banco vendita dove avvengono le abituali operazioni di cassa, facendo attenzione a non inquadrare l’operato del lavoratore. Non è prevista l’installazione di telecamere brandeggiabili o dotate di zoom, né saranno utilizzati sistemi di videosorveglianza dotati di software che permettano il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (ad es. morfologia del volto) o con altri specifici dati personali (in particolare con dati biometrici, ovvero sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima). Eventuali esigenze differenti saranno preventivamente illustrate alle Organizzazioni Sindacali
Le telecamere saranno in numero congruo massimo di 10 (in relazione al layout di negozio) e saranno segnalate da apposita cartellonistica. L’Azienda fornirà ulteriori specifiche alle OO. SS., se richieste, non appena saranno definite.
Le registrazioni saranno conservate per la durata massima di 7 gg dalla rilevazione delle informazioni, a scadenza della quale verranno automaticamente cancellate, fatto salvo il caso in cui si debba ottemperare ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria ovvero a seguito di apertura di un incidente di sicurezza.
Il titolare del trattamento dei dati è WindTre Retail. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza sono protetti da stringenti misure di sicurezza che consentono di monitorare l'attività svolta da parte del personale incaricato di visionare le immagini o di controllare i sistemi di ripresa. La struttura nazionale Security Control Room, Security & Emergency Management e le persone nominate Security Custodian, uniche a possedere le credenziali (user e password), potranno visionare le immagini in play back ovvero
in tempo reale in caso di necessità (es. attivazione allarmi, richieste di intervento, eventi anomali, incidenti
di sicurezza). Laddove presenti, i presidi di Vigilanza avranno accesso alle immagini solo in tempo reale
ed esclusivamente per la sede di competenza.
I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza sono protetti da stringenti misure di sicurezza e
saranno accessibili da remoto solo dal personale autorizzato (Security Control Room, Security &
Emergency Management e le persone nominate Security Custodian) e in casi eccezionali debitamente
motivati, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, furti e danneggiamenti dei locali
aziendali. L’accesso alle immagini da remoto sarà tracciato tramite apposite funzionalità atte a conservare
i log di accesso per il periodo previsto dalla normativa volta per volta vigente in materia.
Le immagini non potranno essere trasferite su supporti di memoria portatili (quali a titolo esemplificativo
e non esaustivo memorie USB, CDROM, ecc.) fatto salvo il caso in cui si debba ottemperare ad una
specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria ovvero a seguito di
apertura di un incidente di sicurezza.
Con periodicità semestrale e/o su richiesta delle parti sottoscriventi il presente Accordo, l’azienda fornirà
alle OO. SS. evidenza dei log di accesso e la motivazione di tali accessi al fine di verificare le modalità di
funzionamento degli impianti.
In coerenza con la normativa vigente saranno inviate comunicazioni scritte ai lavoratori al fine di fornire
adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli. I dati oggetto
della presente intesa saranno trattati e conservati, secondo i principi stabiliti dalla Normativa sulla
protezione dei dati personali.
L'attivazione degli impianti in questione sarà resa nota mediante affissione di appositi cartelli informativi
sia all'esterno che all'interno dei locali soggetti a videosorveglianza, previa informativa alle RSU dei negozi
interessati, ove presenti.
Qualora venissero apportate modifiche e/o integrazioni che non alterino in modo significativo le
potenzialità degli impianti, in relazione alle tutele contenute nel presente accordo, l’Azienda fornirà
comunque opportuna informativa alle RSU, ove presenti.
Il presente verbale di accordo disciplina pertanto anche il trattamento dei dati personali effettuato
mediante i sistemi di videosorveglianza, al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, in
attuazione e nei limiti di quanto stabilito dall’art. 4 L. 300/1970 ss.mm.ii., dal Regolamento Europeo
679/2016 ( per brevità GDPR), dal Codice in materia di protezione dei dati personali (196/2003 ss.mm.ii)
e dal provvedimento Generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante e successive modifiche ed
integrazioni.
Qualora dovessero essere installati ulteriori impianti di videosorveglianza, le Parti torneranno ad
incontrarsi in via preventiva.
L’Azienda, nel procedere all’installazione degli apparati, si impegna sin da ora a rispettare integralmente i
contenuti del presente Accordo.
Letto, confermato e sottoscritto
WINDTRE RETAIL ______________________________
FISTEL CISL ____________________________________
SLC CGIL ______________________________________
UILCOM UIL ___________________________________

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