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26 Gennaio 2022
Bt Italia - Verbale di accordo procedura licenziamento legge 223 del 1991
Addì 26 gennaio 2022, in modalità telematica,
TRA
La Società BT Italia S.p.A., assistita da Unindustria Roma
E
Le Segreterie delle Organizzazioni Nazionali e Territoriali SLC CGIL – FISTEL CISL– UILCOM UIL, unitamente alle RSU di BT Italia S.p.A.
PREMESSO CHE:
• Con lettera del 24 gennaio 2022 la Società ha avviato, ex artt. 24 e 4 della Legge n. 223/91, una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale nei confronti di n. 20 lavoratori, strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali;
• nel corso degli incontri tenutosi nella fase sindacale della presente procedura sono state compiutamente esaminate e discusse le motivazioni alla base della decisione della Società, contenute nella citata lettera di avvio della procedura, che si intende integralmente richiamata. Sono state altresì esaminate e discusse le misure per fronteggiare sul piano sociale l’attuazione del programma di riduzione del personale e il ricorso a misure sociali di accompagnamento;
• dopo ampia discussione, le parti hanno raggiunto un’intesa alle condizioni di seguito indicate;
TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:
1) La premessa costituisce parte integrante del presente Verbale di Accordo;
2) La Società procederà alla risoluzione dei rapporti di lavoro fino ad un massimo di n. 20 lavoratori;
3) Le parti, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 8 della Legge n. 236/1993, concordano che la risoluzione dei rapporti di lavoro avverrà entro e non oltre la data del 31 marzo 2022. Le parti concordano che la risoluzione dei rapporti di lavoro sarà effettuata, con le tempistiche sopra riportate, secondo i seguenti criteri, sostitutivi di quelli previsti dall’art. 5, Legge 223/1991:
- nell’ambito delle esigenze tecnico organizzative e produttive, i lavoratori che non si oppongano alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- accesso prioritario al personale che abbia raggiunto i requisiti per il pensionamento in via anticipata o che, pur in carenza di tali condizioni, si trovi ad una distanza dal loro raggiungimento non superiore ai cinque anni.
4) Le Organizzazioni Sindacali e la Società hanno convenuto la corresponsione di un importo a titolo di incentivo all’esodo nei confronti dei lavoratori che non si opporranno alla risoluzione del rapporto di lavoro, alle condizioni precisate in separata intesa. L’importo relativo sarà erogato previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli art. 410 e 411 c.p.c..
Le Parti si danno, inoltre, atto di avere svolto un approfondito confronto e esame informativo in ordine alla situazione aziendale e agli esuberi e, pertanto, con la sottoscrizione del presente accordo si ritengono anche sanati eventuali vizi ad ogni effetto di legge della comunicazione di avvio della procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, par. 45 della legge n. 92/2012.
Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto di aver esperito, con esito positivo, la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/91, nonché da contratti o accordi vigenti.
Letto, confermato e sottoscritto in modalità telematica.
p. UNINDUSTRIA ROMA p. BT Italia S.P.A.
p. SLC CGIL – FISTEL CISL– UILCOM UIL
Nazionali e Territoriali p. le RSU
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