b) lo svolgimento delle assemblee sindacali ex art. 20 della Legge n. 300/70, indette in orario di lavoro, anche con la possibilità di espletare l’esercizio di voto da remoto, ferma restando la disciplina tempo per tempo vigente che regola la materia e l’obbligo di registrare tempestivamente l’assenza con l’inserimento dell’apposito titolo giustificativo nei sistemi, secondo le modalità indicate dall’Azienda.
9. Sicurezza sul lavoro e tutela antinfortunistica
9.1. In materia di Sicurezza sul lavoro e assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali, si rinvia a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 22 e 23 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017.
10. Formazione
10.1. Sui temi della sicurezza, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017, è disponibile un corso di formazione on line riguardante le specifiche logiche, finalità e modalità di svolgimento della prestazione in lavoro agile, comprensivo di una sezione dedicata all'approfondimento dei temi della sicurezza dei lavoratori.
11. Sistema di relazioni sindacali
11.1. Le Parti si impegnano ad effettuare una verifica trimestrale a livello nazionale sull’applicazione dei due modelli di svolgimento della prestazione.
11.2. In caso di formale richiesta di verifica urgente espressa da una delle Parti stipulanti la presente intesa, le stesse si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale o territoriale entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta per l’analisi delle criticità riscontrate e l’individuazione tempestiva di eventuali correttivi.
12. Modelli di lavoro agile e disponibilità delle sedi
12.1. Si confermano i due modelli di lavoro giornaliero e settimanale che differiscono per l’organizzazione e per il regime orario secondo quanto di seguito specificato.
12.2. Al fine di massimizzare gli effetti in termini di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale e in coerenza con le indicazioni governative e comunitarie, per entrambi i modelli sarà disposta, in via sperimentale, la chiusura delle sedi nelle giornate di venerdì, sabato e domenica e dalle ore 20:30 alle ore 07:00 del giorno successivo (dal lunedì al venerdì). Durante tali giornate e fasce orarie, coloro che non hanno aderito al lavoro agile svolgeranno la prestazione presso sedi hub del comune di appartenenza.
12.3. Durante tutto il periodo di sperimentazione resteranno comunque aperte le sedi dove è previsto un presidio on site o che debbano restare aperte per specifiche esigenze produttive.
13. Lavoro agile giornaliero
13.1. Si applica agli ambiti organizzativi caratterizzati da attività svolte per obiettivi con adeguato livello di autonomia e flessibilità oraria.
13.2. Le caratteristiche del nuovo modello di lavoro comportano la necessità di pianificare e prenotare contestualmente sulla piattaforma dedicata sia le giornate di lavoro previste in sede sia quelle in lavoro agile per ogni settimana di lavoro.
13.3. Lo svolgimento della prestazione si articola in 2 giorni presso la sede aziendale per ciascuna settimana e i restanti giorni in lavoro agile.
13.4. Le due giornate di presenza in sede saranno preventivamente pianificate, in raccordo con il responsabile, in modo da realizzare, quando necessario, la compresenza.
13.5. Fermo restando il rispetto dell'orario di lavoro, la prestazione in lavoro agile giornaliero dovrà essere svolta, anche al fine di garantire i tempi di riposo e di disconnessione, con la seguente articolazione oraria:
- nell'arco orario compreso tra le ore 08:00 e le ore 20:00 con fruizione di unico intervallo tra le ore 12:30 e le 14:30, con una durata da un minimo di 30 fino ad un massimo di 120 minuti e comunque sempre assicurando la propria presenza tra le ore 10:00 e le 12:30 e tra le 14:30 e le 16:30.
13.6. Durante le giornate lavorative in modalità agile, in ragione della peculiarità della modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e dei presupposti su cui tale modalità si fonda, è escluso il ricorso al lavoro supplementare/straordinario.
13.7. Nell’arco di tempo relativo alle fasce orarie sopra indicate, il lavoratore evidenzierà il proprio status operativo tramite il programma di messaggistica istantanea aziendale (ad oggi Microsoft Teams) e garantirà la contattabilità telefonica o telematica.
13.8. Per ciascuna settimana lavorativa il lavoratore dovrà prenotare contestualmente le giornate di lavoro agile e quelle da svolgere in sede, secondo quanto indicato dal responsabile.
14. Lavoro agile settimanale
14.1. Si applica agli ambiti organizzativi nei quali le attività svolte sono etero organizzate, non consentono di organizzare il lavoro per obiettivi e per i quali è indispensabile garantire il presidio in specifici archi orari.
14.2. L'esecuzione della prestazione lavorativa si articola in giornate/settimane alternate secondo uno schema e misura predefinite 50% presso la sede aziendale e 50% (cui si aggiungono i giorni di cui al punto 12.2) in agile, come definito dagli accordi individuali.
14.3. La prestazione in lavoro agile settimanale dovrà essere svolta, anche al fine di garantire i tempi di riposo e di disconnessione, nel diverso arco di presidio del settore di appartenenza secondo la turnistica tempo per tempo vigente.
14.4. Il lavoratore evidenzierà il proprio status operativo tramite gli specifici sistemi adottati e anche tramite il programma di messagistica istantanea aziendale (ad oggi Microsoft Teams) e garantirà la contattabilità telefonica o telematica.
14.5. Le giornate/settimane di lavoro agile settimanale saranno comunicate, con cadenza almeno mensile, dall’Azienda ai lavoratori sulla base di apposite matrici.
15. Deroghe
15.1. Ferma restando la disciplina generale sopra riportata, le Parti condividono la necessità di prevedere il ricorso a particolari modalità di lavoro agile (ad es. lavoro agile 5 gg su 5) per il personale appartenente a specifiche strutture e/o che presentino esigenze di natura tecnico organizzative o di sperimentazione di nuove attività. Al riguardo si darà informativa preventiva alle Organizzazioni Sindacali.
15.2. Eventuali richieste di ulteriore flessibilità per periodi temporanei e continuativi avanzate da parte di dipendenti con gravi disagi saranno valutate di volta in volta compatibilmente con le esigenze di servizio.
15.3. Con riferimento ai lavoratori under 35, al fine di valorizzare le loro attitudini all’utilizzo di strumenti digitali e di offrire un modello e ambiente di lavoro più attrattivo al pari delle migliori prassi del mercato, sarà data facoltà al responsabile – in accordo con il lavoratore - di modulare la prestazione lavorativa con maggiore flessibilità.
16. Disciplina di deroga per eventi di natura eccezionale
16.1. In caso di eventi eccezionali, a titolo esemplificativo, eventi atmosferici, emergenze sanitarie, temporanea indisponibilità della sede a causa di lavori di manutenzione), l’Azienda può disporre, anche a livello territoriale, la possibilità di ricorrere al lavoro agile derogando, ove indispensabile, alle ordinarie modalità di svolgimento della prestazione, dandone tempestiva informativa alle Organizzazioni Sindacali.
17. Disposizioni finali
Qualora intervengano incisivi mutamenti ovvero siano riscontrate significative inefficienze tecnico organizzative o produttive, l'Azienda si riserva di sospendere temporaneamente l'applicazione della presente intesa, dandone preventivamente informazione alle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
Per rendere sempre più efficace l’utilizzo di questo strumento, le Parti provvederanno a costituire un Osservatorio all’interno del quale far confluire un monitoraggio trimestrale, anche in riferimento a quanto previsto al punto 15.3, per verificare l’andamento e valutare le modifiche ove ne emerga la necessità.
Letto, confermato e sottoscritto.
FIBERCOP S.p.A.
Accordo 5 dicembre 2022
SEGRETERIE NAZIONALI
SLC-CGIL
FISTel-CISL
UILCom-UIL
UGL Telecomunicazioni