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07 Giugno 2022
Tim - Verbale di accordo esodo pensione vecchiaia art 4 legge 92 del 2012
Roma, 7 giugno 2022
tra
TIM S.p.A.
e
le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL, UGL Telecomunicazioni, unitamente al Coordinamento Nazionale RSU TIM
Premesso che
• TIM opera nel settore delle Telecomunicazioni caratterizzato da un contesto di forte pressione competitiva, di stringente regolamentazione e di profonda trasformazione tecnologica che richiede continua innovazione di sistemi, tecnologie e competenze.
• In tale scenario, TIM S.p.A. si trova ad affrontare sfide che richiedono ingenti investimenti finalizzati al mantenimento della competitività del business e della sostenibilità aziendale.
• Il giorno 16 maggio 2022 le Parti si sono incontrate e hanno iniziato una prima esplorazione sull’andamento del settore relativamente allo scenario 2022-2024.
• Resta fondamentale, in continuità con il 2021, il ricorso al remix professionale delle persone di TIM, all’inserimento di competenze professionali non sufficientemente presenti in azienda e all’uscita volontaria - con gli strumenti previsti dalla legge - del personale prossimo alla pensione, in modo da realizzare il necessario processo di turn over.
• L’accordo odierno è in continuità con l’intesa sottoscritta nella giornata dell’8 marzo 2021 dalle Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTel-CISL, Uilcom-UIL e UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali, unitamente al Coordinamento Nazionale RSU, intesa nella quale altresì venne sottoscritto l’impegno a valutare il ricorso alla misura di accompagnamento alla pensione prevista dall’art. 4, commi da 1 a 7ter, della legge n. 92/2012 laddove dovesse intervenire l’esigenza di ricorrere a strumenti di esodo anticipato nel corso del 2022.
Le Parti concordano quanto segue
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Al fine di agevolare l’uscita anticipata dei lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia, è stata individuata l’applicazione delle misure previste ex art. 4, commi 1-7ter, della legge n. 92/2012.
3. TIM intende avvalersi di quanto disposto all’art. 1, comma 345, della legge n. 178/2020, che ha prorogato - fino al 2023 - la previsione per cui il periodo di quattro anni di cui all’art 4, comma 2, della legge n. 92/2012, può essere elevato a un periodo massimo di sette anni, già stabilita all’art. 1, comma 160, della legge n. 205/2017, limitatamente al periodo 2018-2020.
4. Per il periodo dalla sottoscrizione del presente accordo fino al 30 novembre 2022, si farà ricorso alla misura di accompagnamento alla pensione prevista dall’art. 4, commi da 1 a 7ter, della legge n. 92/2012, così come individuata nella presente intesa, per un numero
massimo di 1.200 dipendenti.
5. L’accesso all’esodo ex art. 4, commi da 1 a 7ter, della legge n. 92/2012 di cui alla presente
intesa avrà quali destinatari, nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive, i
dipendenti che:
a) raggiungano come prima decorrenza utile per l’accesso a pensione, esclusivamente
quella di vecchiaia;
b) maturino i requisiti per detta pensione di vecchiaia
- entro il 31 dicembre 2027 per:
o i tecnici on field e il relativo personale di coordinamento (Technician
coordinator), nell’ambito delle Operations Area
o i progettisti di rete (Designer) e il relativo personale di coordinamento
(Designer coordinator), nell’ambito delle Operations Area
- entro il 31 dicembre 2028 per il restante personale;
c) esprimano il proprio consenso a risolvere il rapporto di lavoro con effetti entro il 30
novembre 2022.
Le cessazioni avverranno a partire dal mese di settembre 2022 e comunque non oltre il 30
novembre 2022.
6. A favore dei dipendenti di cui al precedente punto 5 TIM S.p.A. si impegna a corrispondere
all’INPS mensilmente un importo corrispondente al trattamento di pensione che
spetterebbe loro in base alle vigenti regole, fino alla prima decorrenza utile del trattamento
pensionistico di vecchiaia, nonché a versare all’Istituto la contribuzione correlata fino al
raggiungimento dei requisiti minimi previsti, secondo quanto previsto dalle norme di legge
e dai provvedimenti amministrativi di esse esplicativi.
7. TIM S.p.A. manifesta la propria disponibilità - laddove ammesso dalle normative di legge e
dalle disposizioni di prassi amministrative - a corrispondere il trattamento di isopensione e
contribuzione correlata anche oltre la durata di trattamento prevista qualora, nel corso di
vigenza di applicazione del presente accordo, si verifichino cambiamenti della normativa
previdenziale.
8. Qualora nel corso della vigenza del presente accordo si verifichino cambiamenti della
normativa previdenziale, le Parti si impegnano a individuare integrazioni/modifiche dei
contenuti dell’accordo con riferimento ai requisiti di accesso all’esodo ex art. 4, commi da 1
a 7ter, legge n. 92/2012 e alle eventuali ricadute economiche.
9. TIM S.p.A. darà adeguata diffusione del presente accordo tramite apposito comunicato,
fissando modalità e termini per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei
dipendenti destinatari; tale manifestazione di interesse non è vincolante né per l’azienda né
per il lavoratore.
10. TIM S.p.A., raccolte le adesioni, presenterà nei confronti dell’INPS la domanda di accesso alla
prevista procedura, corredata dall’elenco degli interessati; l’INPS, come stabilito dalla legge,
provvederà ad effettuare la certificazione del diritto e il calcolo della prestazione di esodo.
11. Conclusa positivamente la fase di verifica da parte dell’INPS, con emissione del
provvedimento di certificazione del diritto e della misura della prestazione, TIM S.p.A.
comunicherà al dipendente l’importo iniziale della prestazione la cui accettazione
costituisce condizione per la risoluzione consensuale in via transattiva del rapporto di lavoro
intercorso, con rinuncia a qualunque diritto, azione o pretesa, presente o futura, attivata o
meno, traente origine dallo stesso o dalla sua risoluzione, che il dipendente sottoscriverà ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2113 del Codice Civile.
12. L’erogazione del trattamento economico nei confronti del dipendente da parte dell’INPS
decorrerà dal 1° giorno del mese successivo al mese di cessazione dal servizio.
13. A garanzia degli adempimenti di legge TIM S.p.A. rilascerà all’INPS la prevista fideiussione.
14. TIM S.p.A. valuterà l’accoglimento delle singole richieste in rapporto alle esigenze tecnicoorganizzative,
con particolare riferimento al personale in possesso di specifiche competenze
non diffuse in azienda e di non immediata replicabilità.
15. TIM S.p.A. si impegna a valutare, ove si verifichino le condizioni, la replicabilità del presente
accordo per le altre aziende del Gruppo.
Sottoscritto in via telematica
TIM S.p.A.
UILCOM UIL
SLC CGIL
UGL Telecomunicazioni
FISTEL CISL Coordinamento Nazionale RSU
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