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23 Giugno 2022
Wind Tre - Verbale di accordo modifica parametri premio di risultato 2022
Il 23 giugno 2022, a Roma, si sono incontrati in modalità telematica:
Wind Tre S.p.A., Wind Tre Italia S.p.A.,
e
le Organizzazioni Nazionali di SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, in una col Coordinamento Nazionale delle r.s.u. Wind TRE
e hanno sottoscritto il seguente Accordo
Premesso che
a) In data 15 giugno 2021 le Parti hanno sottoscritto apposito Accordo con il quale hanno definito un Premio di Risultato per gli anni 2021 e 2022 al fine di consentire un’erogazione economica collegata al raggiungimento di obiettivi di qualità e redditività funzionali al miglioramento della competitività aziendale e dell’andamento economico dell'impresa;
b) La quantificazione del suddetto Premio di Risultato è stata legata al raggiungimento di specifici obiettivi di due indicatori definiti l’uno come parametro economico (EBITDA di esercizio) e l’altro come parametro qualitativo (% CB TIED);
c) Nel medesimo Accordo le Parti hanno previsto al punto 4.6 di incontrarsi al livello nazionale per rivedere e/o confermare, di comune accordo ed esclusivamente per l’anno 2022, l’indicatore qualitativo al fine di allineare la determinazione economica del Premio di Risultato alle priorità strategiche Aziendali;
d) Per garantire sempre maggiore competitività nel proprio settore e favorire la crescita della performance aziendale anche attraverso l’individuazione dei migliori indicatori di natura qualitativa, le Parti ritengono necessario definire in questa sede un nuovo indicatore qualitativo in sostituzione della % della CB TIED;
e) A tale scopo convengono di sostituire alcuni articoli dell’Accordo 15 giugno 2021 citato;
tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue
1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2. Gli articoli 3, 4 e 8 dell’Accordo 15 giugno 2021 sono sostituiti come segue:
A) Nuovo articolo 3. Indicatori del premio di risultato
3.1 La quantificazione del Premio di Risultato sarà legata al raggiungimento di specifici obiettivi di due indicatori definiti come parametro Economico e Qualitativo:
3.2 L’indicatore di misurazione dell’andamento economico dell’Azienda assunto ai fini del calcolo del Premio di Risultato è:
• EBITDA di esercizio.
Descrizione indicatore:
EBITDA: Ricavi meno costi diretti, costi operativi, costi del personale e costi di acquisizione e retention dei clienti.
3.3 L’indicatore qualitativo dell’Azienda assunto ai fini del calcolo del Premio di Risultato è:
• % di Customer Base convergente (Fisso – Mobile)
Descrizione indicatore: % di customer base con servizio convergente Fisso e Mobile, con beneficio di prezzo e/o di servizio, sul totale della customer base del Fisso (mercato Consumer e Microbusiness) misurata al 31 dicembre 2022.
B) Nuovo articolo 4. Condizione di erogazione
4.1 Le condizioni di erogazione del Premio di Risultato sono le seguenti:
4.2 L’importo del Premio da erogare sarà determinato in ragione del conseguimento dei risultati Aziendali misurati attraverso gli indicatori ed il relativo peso percentuale come rappresentati nelle tabelle di seguito riportate:
- EBITDA con il peso del 70 %:
EBITDA
CONDIZIONI DI EROGAZIONE
< 90%
nessuna erogazione
90%
50% quota base
95%
95% quota base
100%
100% quota base
110%
300% quota base
- % di Customer Base convergente con il peso del 30%:
% CB Convergente
CONDIZIONI DI EROGAZIONE
< 40%
nessuna erogazione
40% (soglia minima)
90% quota base
TARGET 43%
100% quota base
4.3 Per risultati con valori intermedi si adotterà il criterio dell’interpolazione lineare. Per l’EBITDA oltre il 110% il pagamento sarà il 300% della quota base, mentre per la % di CB convergente il premio si ferma al 100% e non prevede overachievement. Nel caso di raggiungimento del target del 43% della “% di CB Convergente” e dell’EBITDA oltre il 100%, il risultato finale dello schema sarà uguale al risultato dell’EBITDA (es. EBITDA premio = 200% e % CB convergente premio = 100%, il risultato finale sarà 200%).
4.4 Nell’ambito di un apposito incontro in sede di Comitato di Premio di Risultato che si terrà entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente intesa verranno illustrati e recepiti in uno specifico verbale gli obiettivi per ciascun indicatore per l’anno 2022;
4.5 Gli obiettivi ed i parametri del Premio di Risultato sono riferiti: al risultato dell’intero anno solare di riferimento per l’indicatore economico EBITDA e a quello del mese di dicembre dell’anno 2022 per l’indicatore qualitativo % di Customer Base Convergente.
C) Nuovo articolo 8. Indicatori di detassazione di Premio di Risultato
8.1 Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dalla normativa di riferimento, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9E/2019, dovrà verificarsi, per l’anno di riferimento, l’incremento di almeno uno dei risultati degli indicatori condivisi. Ne deriva che, all’esito della consuntivazione, il beneficio fiscale risulterà quindi applicabile al premio maturato qualora si registri un incremento di almeno uno dei risultati degli indicatori. Ad esempio, per quanto riguarda l’indicatore qualitativo % di Customer Base Convergente, verrà misurato il valore della % di Customer Base Convergente che si realizzerà nell’anno 2022 rispetto al valore medio raggiunto nel biennio 2020/2021 pari a 39,1%.
8.2 Gli indicatori sopra descritti sono tra essi alternativi e concorrono congiuntamente alla determinazione dell’unico Premio di Risultato in oggetto. Il beneficio fiscale risulterà quindi applicabile all’intero premio qualora si registri un incremento in relazione ad almeno uno degli indicatori di cui sopra.
8.3 L’incremento di ciascun indicatore così come definito al punto che precede, sarà verificato nell’ambito del Comitato Premio di Risultato.
8.4 L’effettiva possibilità di procedere all’applicazione dell’imposta sostitutiva in questione sarà puntualmente verificata sulla base della normativa di riferimento.
8.5 Il presente verbale di accordo sarà depositato presso gli Enti competenti ai fini dell'ammissione ai benefici di legge in materia di decontribuzione/fiscalità agevolata nei termini e secondo le modalità stabiliti dal D. M. Interministeriale 25 marzo 2016 e dall'art. 55 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
3. Per quanto non espressamente e diversamente indicato nel presente Accordo, mantengono piena efficacia le disposizioni di cui all’Accordo del 15 giugno 2021, citato, che si intende in questa sede integralmente richiamato in ogni sua altra parte (es: Comitato premio di risultato; Beneficiari; Criteri di Calcolo; Conversioni in servizi Welfare, importo teorici lordi del Premio, etc.).
Letto, confermato e validato in via telematica
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