1. PERIMETRO PERSONALE OPERATIVO COMPLESSIVO ED AVENTE DIRITTO
L’azienda Covisian S.p.A., si dichiara disponibile ad assumere, ex novo, n. 234 lavoratori con
mansioni operative di addetti al call center/customer care, aventi diritto all’assunzione ai sensi del
CCNL TLC, attualmente alle dipendenze di Koinè Bologna S.r.L. riportati nell’elenco allegato (All.
A) – della cui veridicità la fornitrice uscente si assume ogni responsabilità -, senza periodo di prova,
con il mantenimento di mansioni operative, del profilo orario contrattuale, dei livelli e della
retribuzione tabellare parametrata al livello di inquadramento ed al profilo orario, con applicazione
del CCNL TLC.
2. PERIMETRO PERSONALE OPERATIVO COMPLESSIVO ED AVENTE DIRITTO
L’azienda Covisian S.p.A. si dichiara disponibile ad assumere, ex novo, n. 13 lavoratori impiegati
con ultima mansione di “Team Leader”, aventi diritto all’assunzione ai sensi del CCNL TLC,
attualmente alle dipendenze di Koinè Bologna S.r.L., riportati nell’elenco allegato (All. A) senza
periodo di prova, mantenendone mansione, livello, profilo orario contrattuale e retribuzione tabellare
parametrata al livello di inquadramento ed al profilo orario, con applicazione del CCNL TLC. In
relazione a tali lavoratori la Covisian S.p.A., dopo aver effettuato una specifica analisi delle necessità
di personale di coordinamento operativo, si rende disponibile a confermare le mansioni di Team
Leader pur riservandosi, all’esito di un colloquio individuale e di un assessment effettuato da
personale specializzato, ad adibire le risorse ad attività operative entro 90 (novanta) giorni
dall’assunzione.
Si specifica, coerentemente con i principi di cui alla Clausola Sociale sancita dal CCNL TLC, che
sono esclusi dal processo di riassorbimento di personale, i lavoratori che svolgono funzioni indirette
di supporto alle attività operative, ivi compresi coloro che svolgono funzioni di direzione esecutiva,
di coordinamento e di controllo.
3. TEMPI DI PASSAGGIO
I lavoratori assunti, ai sensi del precedente punto 1) e 2), riportati nell’elenco allegato (All. A),
saranno assunti, ex novo, da Covisian S.p.A. a far data dal 1° marzo 2022.
4. MODALITÀ E CONDIZIONI DI PASSAGGIO
a) Si specifica che, nel rispetto alle norme vigenti relativi al contenimento del “Covid - 19” le
procedure di assunzione verranno organizzate, nel pieno rispetto dei protocolli adottati da
Covisian ed in conformità a quanto previsto dai Comitati Paritetici istituiti su tutti i siti Covisian
Italia, in modo da evitare assembramenti e ridurre al minimo indispensabile la presenza presso
gli uffici aziendali.
b) i lavoratori assunti, ai sensi dei precedenti punti 1) e 2), del presente Verbale avranno come sede
contrattuale, a far data dal 1° marzo 2022:
gli uffici in Torino in via Paolo Veronese n.250;
gli uffici in Bologna in via De Pisis n.11;
gli uffici in Casarano (LE) in Zona Industriale Tronco s.n.c.;
In relazione ad ogni lavoratore la sede contrattuale presso cui lo stesso sarà assegnato verrà indicata
nell’Elenco Allegato A e B.
Limitatamente ai lavoratori interessati dalla presente procedura che verranno assunti con Sede di
lavoro in Casarano (Le) ed al fine di ridurre i disagi derivanti dalla distanza tra l’attuale sede di lavoro
e l’unità produttiva di Casarano (nuova sede di lavoro), l’Azienda – eccezionalmente - si impegna a:
- pianificare turni che possono agevolare forme di car sharing tra colleghi;
- fasce di orario agevolate (tra le ore 09.00 e le ore 19.00) per i lavoratori che saranno chiamati
a prestare la propria attività lavorativa in presenza sul sito;
- il 70% dell'orario di lavoro mensile di norma sarà svolto in modalità smart working (ad
eccezione del lavoratore con profilo orario a 20 ore settimanale al quale si proporrà un profilo
orario part time verticale con almeno il 50 % dell’orario di lavoro mensile in modalità smart
working). Tuttavia si specifica che: A) nel periodo di start up (i primi due mesi) la prestazione
lavorativa sarà prevista prevalentemente sul sito per permettere la familiarizzazione tra i
neoassunti e gli altri colleghi; B) i Team Leader, nel periodo di assessment di cui al punto 2),
dovranno essere prevalentemente in sede; C) in caso di briefing, aggiornamenti, blocco sistemi,
criticità gravi rilevate sulla commessa potrà essere temporaneamente ridotta la percentuale di
lavoro agile anche oltre il termine del periodo di start up. Laddove, al termine del periodo
emergenziale, vi siano condizioni ostative al lavoro agile (a titolo esemplificativo di natura
tecnologica, normativa e contrattuale con i committenti) si convocheranno le OO.SS. per
ricercare adeguate soluzioni e/o per definire le modalità operative del telelavoro.
La Covisian S.p.A. e le OO.SS. rappresentanti dei lavoratori assunti ai sensi del presente
Accordo presso il sito di Casarano si incontreranno entro il mese di marzo p.v. (e
trimestralmente per il primo anno) per verificare l’efficacia delle misure individuate e ricercare
ulteriori soluzioni per facilitare le esigenze individuali. E comunque si incontreranno, in
qualsiasi momento, anche su richiesta di una sola delle Parti firmatarie del presente Accordo.
In relazione ai lavoratori con sede contrattuale in Bologna, la Covisian S.p.A. garantisce che, al
termine del iniziale periodo presso la sede transitoria, aprirà una propria sede produttiva presso la
quale saranno allocati i lavoratori di Bologna che sarà entro un raggio chilometrico di non più di 25
km dalla sede attuale. La Covisian S.p.A. prontamente comunicherà alle OO.SS. di Bologna la sede
definitiva individuata.
c) Fermo quanto sopra e fermo il carattere novativo della costituzione dei rapporti di lavoro di cui
al presente verbale, si specifica l’esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà di Covisian S.p.A.
in relazione al pregresso rapporto di lavoro alle dipendenze di Koinè Bologna S.r.l. (e/o con
società controllanti, controllate e/o collegate) con riferimento anche ai diritti economici e
normativi maturati dai lavoratori di cui al punto 1) e 2): ivi comprese tutte le conseguenze
giuridiche derivanti da contenziosi istaurati e/o instaurabili dai lavoratori nei confronti del precedente datore di lavoro afferenti a fatti e/o condizioni di lavoro che abbiano determinato
rivendicazioni dedotte e/o deducibili nei confronti di quest’ultimo.
d) In relazione ad eventuali assenti per malattia, infortunio e maternità o comunque cause
sospensive del rapporto di lavoro che comportino il mantenimento del posto di lavoro di cui
all’elenco allegato A, il rapporto continuerà alle dipendenze dell’azienda cessante e il lavoratore
verrà assunto dall’azienda subentrante al termine dell’evento sospensivo. Pertanto, nel periodo
intercorrente tra la data di cessazione della causa sospensiva e la data convenuta ai sensi del
presente accordo, il lavoratore rimarrà alle dipendenze della Società uscente.
e) le assunzioni, ex novo, avverranno con il mantenimento dell’anzianità convenzionale del
rapporto di lavoro precedentemente all’assunzione in Covisian S.p.A. alla specifica finalità della
maturazione degli scatti di anzianità e degli altri istituti espressamente previsti dalla Legge,
compresa, per gli assunti ante 7 marzo 2015, la disciplina ratione temporis in materia di
risoluzione del rapporto di lavoro. Con riferimento agli scatti di anzianità maturati ante
assunzione in Covisian S.p.A., ai lavoratori verrà riconosciuta una somma mensile, con la voce
“superminimo non assorbibile”, corrispondente al numero degli scatti maturati al momento della
cessazione del rapporto di lavoro con la società fornitrice uscente. Resta inteso che la somma
tra gli scatti maturati con il precedente datore di lavoro e quelli maturandi in Covisian S.p.A.
non potrà superare il numero massimo di n.7 così come previsto dal CCNL TLC. Si precisa che
chi avrà maturato alla data di assunzione numero massimo di scatti non maturerà alcun ulteriore
scatto in Covisian S.p.A.
f) resta inteso che, essendo il presente accordo in esperimento della procedura di cambio appalto,
per i lavoratori assunti, ex novo, da Covisian S.p.A. troverà applicazione esclusivamente la
contrattazione collettiva del CCNL TLC e la contrattazione integrativa di Covisian S.p.A.
g) Al fine di rispettare i tempi previsti dal presente Accordo per il passaggio dei lavoratori,
l’Azienda Covisian S.p.A. si rende disponibile ad incontrare i lavoratori entro il termine del
mese di febbraio, per sottoscrivere il contratto di lavoro, nonché la contestuale conciliazione di
cui al seguente punto 6). La Covisian S.p.A. indicherà con separate comunicazioni, a strettissimo
giro, alle OO.SS. il luogo e le date delle convocazioni sui territori interessati.
Si specifica che le assunzioni da parte di Covisian S.p.A. saranno subordinate all’esibizione da
parte dei lavoratori di idonea documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro
con il Fornitore uscente, con efficacia a far data dal 28 febbraio 2022.
h) Koinè Bologna S.r.l. al fine di agevolare il passaggio procederà alla risoluzione dei rapporti di
lavoro attraverso risoluzioni consensuali con esonero reciproco del preavviso al 28 febbraio
2022, fatte salve le specifiche del precedente punto d).
5. LAVORATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Inoltre, come condizione di miglior favore rispetto la normativa vigente, la Covisian S.p.A., come
richiesto dalle OO.SS., si impegna ad assumere con contratto a tempo determinato della durata di tre
(tre) mesi con mansione di addetto al call center/customer care, con profilo orario pari 20 ore
settimanali, i n.3 lavoratori di cui all’Allegato B.
6. LIBERATORIA
Relativamente al costituendo rapporto di lavoro con Covisian S.p.A. si specifica che i lavoratori
assunti da Covisian S.p.A., contestualmente alla sottoscrizione della lettera d’assunzione,
sottoscriveranno un verbale di conciliazione individuale ex art.410 e 411 c.p.c. con il quale i lavoratori, accettando le condizioni contrattuali sopra espresse, rinunciano espressamente ad ogni
azione nei confronti di Covisian S.p.A. direttamente e/o indirettamente connessa al pregresso rapporto
con Koinè Bologna S.r.l., alla sua risoluzione, nonché alla decorrenza dell’autonomo e distinto
rapporto di lavoro costituito con Covisian S.p.A.
Con la sottoscrizione del presente verbale di Accordo le Parti danno atto che la presente procedura
ha avuto luogo in conformità con la normativa di Legge e del CCNL TLC incluso l’art. 53 bis e che
sono state definite tutte le questioni relative al subentro di Covisian S.p.A. nell’erogazione del
Servizio relativo al Lotto 1.
Koinè Bologna S.r.L. (anche in nome e per conto delle società controllanti, controllate e collegate)
dichiara che ai n. 33 lavoratori alle proprie dipendenze presso le sedi di Trieste e Martellago (VE)
sarà garantita la continuità occupazionale nell'ambito dei servizi erogati per il Committente Hera di
cui al Lotto 2 e/o su altre commesse dalla stessa gestita.
Le Parti, nella consapevolezza dell’emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese (COVID-19) e delle
conseguenti limitazioni a riunioni, assemblee, assembramenti, ecc., confermano che la discussione si
è svolta con modalità in remoto, compreso l’inoltro e lo scambio di documenti.
Il presente Accordo si compone di n.6 (sei) pagine e di n.2 allegati (A-B) che sono parte integrante
del presente accordo.
Letto, approvato, confermato e validato telematicamente.
Covisian S.p.A.
Koinè Bologna S.r.L.
Koine S.r.L.
SLC - CGIL
FISTEL - CISL
UILCOM- UIL
UGL- TELECOMUNICAZIONI
Le RSU di KOINE’