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21 Luglio 2022 Telecontact Center - Verbale di accordo esodo pensione vecchiaia art 4 legge 92 del 2012

Roma, 21 luglio 2022
Telecontact Center S.p.A.
e
le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL, UGL Telecomunicazioni
Nazionali
unitamente alle RSU Telecontact Center S.p.A.
Premesso che
 Telecontact Center S.p.A. opera nel settore delle Telecomunicazioni caratterizzato da
un contesto di forte pressione competitiva e di profonda trasformazione tecnologica
che richiede continua innovazione di sistemi, tecnologie e competenze.
 In tale scenario, Telecontact Center S.p.A. si trova ad affrontare sfide che richiedono
ingenti investimenti finalizzati al mantenimento della competitività del business e
della sostenibilità aziendale.
 Le Parti hanno avviato nell’ambito del Gruppo TIM, negli anni scorsi un percorso
orientato a una gestione sostenibile ed efficace della trasformazione in atto e
intendono proseguire il confronto per affrontare al meglio le sfide del settore e a
supportare la realizzazione degli obiettivi aziendali.
 Le Parti in un contesto in continuo divenire come quello attuale, ritengono necessario
individuare in via prioritaria interventi di gestione di flessibilità in uscita.
Le Parti concordano quanto segue
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Al fine di agevolare l’uscita anticipata dei lavoratori vicini al raggiungimento dei
requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia, è stata individuata l’applicazione
delle misure previste ex art. 4, commi 1-7ter, della legge n. 92/2012.
3. Telecontact Center S.p.A. intende avvalersi di quanto disposto all’art. 1, comma 345,
della legge n. 178/2020, che ha prorogato - fino al 2023 - la previsione per cui il periodo
di quattro anni di cui all’art 4, comma 2, della legge n. 92/2012, può essere elevato a un periodo massimo di sette anni, già stabilita all’art. 1, comma 160, della legge n. 205/2017, limitatamente al periodo 2018-2020.
4. Per il periodo dalla sottoscrizione del presente accordo fino al 30 novembre 2022, si farà ricorso alla misura di accompagnamento alla pensione prevista dall’art. 4, commi da 1 a 7ter, della legge n. 92/2012, così come individuata nella presente intesa, per un numero massimo di 20 dipendenti.
5. L’accesso all’esodo ex art. 4, commi da 1 a 7ter, della legge n. 92/2012 di cui alla presente intesa avrà quali destinatari, nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive, i dipendenti che:
a) raggiungano come prima decorrenza utile per l’accesso a pensione, esclusivamente quella di vecchiaia con maturazione dei requisiti per detta pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2028;
b) esprimano il proprio consenso a risolvere il rapporto di lavoro con effetti entro il 30 novembre 2022.
Le cessazioni avverranno non oltre il 30 novembre 2022.
6. A favore dei dipendenti di cui al precedente punto 5 Telecontact Center S.p.A. si impegna a corrispondere all’INPS mensilmente un importo corrispondente al trattamento di pensione che spetterebbe loro in base alle vigenti regole, fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico di vecchiaia, nonché a versare all’Istituto la contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dai provvedimenti amministrativi di esse esplicativi.
7. Telecontact Center S.p.A. manifesta la propria disponibilità - laddove ammesso dalle normative di legge e dalle disposizioni di prassi amministrative - a corrispondere il trattamento di isopensione e contribuzione correlata anche oltre la durata di trattamento prevista qualora, nel corso di vigenza di applicazione del presente accordo, si verifichino cambiamenti della normativa previdenziale.
8. Qualora nel corso della vigenza del presente accordo si verifichino cambiamenti della normativa previdenziale, le Parti si impegnano a individuare integrazioni/modifiche dei contenuti dell’accordo con riferimento ai requisiti di accesso all’esodo ex art. 4, commi da 1 a 7ter, legge n. 92/2012 e alle eventuali ricadute economiche.
9. Telecontact Center S.p.A. darà adeguata diffusione del presente accordo tramite apposito comunicato, fissando modalità e termini per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei dipendenti destinatari; tale manifestazione di interesse non è vincolante né per l’azienda né per il lavoratore.
10. Telecontact Center S.p.A., raccolte le adesioni, presenterà nei confronti dell’INPS la domanda di accesso alla prevista procedura, corredata dall’elenco degli interessati; l’INPS, come stabilito dalla legge, provvederà ad effettuare la certificazione del diritto e il calcolo della prestazione di esodo.
11. Conclusa positivamente la fase di verifica da parte dell’INPS, con emissione del provvedimento di certificazione del diritto e della misura della prestazione, Telecontact Center S.p.A. comunicherà al dipendente l’importo iniziale della prestazione la cui accettazione costituisce condizione per la risoluzione consensuale in via transattiva del rapporto di lavoro intercorso, con rinuncia a qualunque diritto, azione o pretesa, presente o futura, attivata o meno, traente origine dallo stesso o dalla sua risoluzione, che il dipendente sottoscriverà ai sensi e per gli effetti dell’art. 2113 del Codice Civile.
12. L’erogazione del trattamento economico nei confronti del dipendente da parte dell’INPS decorrerà dal 1° giorno del mese successivo al mese di cessazione dal servizio.
13. A garanzia degli adempimenti di legge Telecontact Center S.p.A. rilascerà all’INPS la prevista fideiussione.
14. Telecontact Center S.p.A. valuterà l’accoglimento delle singole richieste in rapporto alle esigenze tecnico-organizzative, con particolare riferimento al personale in possesso di specifiche competenze non diffuse in azienda e di non immediata replicabilità.
Sottoscritto in via telematica
per Telecontact Center S.p.A.
SLC-CGIL
FISTel-CISL
UILCom-UIL
UGL Telecomunicazioni
RSU

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