e) i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per
assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
f) le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali
g) il numero delle giornate lavorative espletabili in modalità Smart Working per ciascuna
j) l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in
modalità agile e le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
5. Sotto quest’ultimo profilo, il numero delle giornate lavorative espletabili in modalità Smart Working
per ciascun mese è pari a 8 (ovvero 2 giornate a settimana). Compatibilmente con le esigenze
organizzative e produttive della Società e previo confronto con RSU/RSA di sito, potrà essere
ammesso temporaneamente l’incremento o la diminuzione delle giornate di Smart Working oltre il
suddetto limite mensile/settimanale e purché vi sia sempre compatibilità con le mansioni da svolgere.
A livello di sito sarà possibile ad esempio superare gli 8 giorni mensili (2 giornate a settimana), in via
temporanea, in via esemplificativa e non esaustiva, per gestire al meglio eventuali problematiche di
spazi, postazioni disponibili, e/o di natura logistica, allerta meteo, turnazioni notturne, domenicali e/o
festivi. La fruizione di giornate mensili/settimanali di Smart Working inferiore o superiore al massimo
non dà diritto ad alcuna compensazione nei mesi successivi.
6. Il dipendente, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 5, potrà godere di tale
misura per 8 giorni al mese (2 giornate a settimana), da fruire come giornata intera (eventualmente
anche consecutive) nel rispetto delle pianificazioni fornite dalla Società. Il calendario verrà
determinato sulla base delle esigenze della Business Unit/Dipartimento/Modulo in questione e
comunque seguendo le priorità fissate dal Responsabile che, in ogni caso potrà disporre l’eventuale
rimodulazione delle giornate di Smart Working cercando, ove possibile, un’equa distribuzione delle
giornate di Lavoro Agile tra tutti i lavoratori. Le giornate di presenza in azienda dovranno essere
garantite e la pianificazione dovrà tenere conto delle esigenze organizzative e degli spazi disponibili.
Resta ferma la possibilità per Transcom, in caso di eccezionali esigenze (a titolo esemplificativo e non
esaustivo per sopravvenute esigenze organizzative, produttive o formative), di richiedere al
dipendente di rientrare in sede; tale richiesta dovrà di norma essere comunicata al lavoratore entro tre
giorni dalla giornata di Smart Working.
6.1. Nel caso in cui il dipendente venga richiamato presso la propria sede di lavoro, la Società non si
farà carico dei costi di trasporto e non provvederà ad alcun rimborso qualora il dipendente si trovasse
in località diversa dalla sede stessa.
6.2. Su richiesta del dipendente (per mutate esigenze personali e/o professionali) o ad iniziativa della
Società, previo confronto con le Parti, a titolo esemplificativo e non esaustivo per sopravvenute
esigenze organizzative, produttive o formative, la prestazione lavorativa in modalità Smart Working
potrà essere interrotta temporaneamente, fatto salvo il preavviso di 15 giorni, con conseguente rientro
in sede.
V. Smart Working Emergenziale.
1. Nella vigenza della normativa emergenziale in materia di c.d. “lavoro agile semplificato”, ovvero per
fare fronte alla necessità di dare attuazione a specifici adempimenti in materia di salute e sicurezza
connessi al distanziamento sociale, Transcom potrà, in deroga a quanto previsto ai precedenti punti
III e IV, ricorrere allo strumento dello Smart Working - per ogni rapporto di lavoro subordinato - anche
in assenza degli accordi individuali (c.d. Smart Working Emergenziale).
2. Il ricorso allo strumento dello Smart Working Emergenziale, al fine di garantire, nel contesto
aziendale, il rispetto della normativa emergenziale e, comunque, la tutela della sicurezza e della
salute del personale e, in generale, della collettività, sarà avviato dalla Società previa comunicazione
alle organizzazioni sindacali e/o RSU/RSA di sito.
3. Le Parti si danno atto che, laddove dovessero sussistere ulteriori condizioni emergenziali, nel
rispetto di quanto sopra, si farà riferimento alle normative tempo per tempo vigenti.
VI. Recesso dall’accordo individuale di Smart Working.
1. In caso di Smart Working volontario di cui al precedente paragrafo IV, ciascuna delle parti potrà
recedere liberamente dall’accordo a tempo indeterminato con un preavviso di 30 giorni. Per i
lavoratori di cui all’art. 1 della L. n. 68 del 1999, il termine di preavviso da parte dell’Azienda è pari a
90 giorni, al fine di consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle
esigenze di vita e di cura del lavoratore.
2. In presenza di giustificato motivo, le Parti possono recedere senza preavviso. A titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, e fatta comunque salva la rilevanza che i comportamenti possono
assumere ad altri fini, costituiscono giustificato motivo di recesso dall’accordo di Smart Working da
parte dell’Azienda le seguenti casistiche:
a) l’assegnazione del lavoratore a mansioni incompatibili con lo Smart Working o, comunque, la
variazione delle attività assegnate tale da non consentire più la possibilità di ricorrere allo
strumento;
b) il mancato rispetto delle disposizioni contenute all’interno del CCNL, delle Leggi, regolamenti
aziendali e della regolamentazione dello Smart Working da parte del lavoratore;
c) problematiche di natura tecnica tali da non consentire il corretto svolgimento della prestazione
lavorativa e di interlocuzione con la Società.
VII. Svolgimento della prestazione lavorativa in Smart Working.
1. La prestazione lavorativa in regime di Smart Working dovrà essere eseguita nel rispetto del
presente Accordo e, in ogni caso, in modo coerente con le esigenze organizzative, funzionali e
tecniche di Transcom.
1.1. Il dipendente in Smart Working manterrà il trattamento economico e normativo applicato.
Restano invariati i poteri del diretto Responsabile (direttivo, di controllo e disciplinare) che saranno
esercitati nei limiti e nel rispetto della normativa vigente.
2. La prestazione lavorativa in Smart Working potrà essere svolta esclusivamente per giornate
intere, fermo restando che la giornata di Smart Working, qualora programmata e non fruita (periodi di
ferie, festività, malattie, etc.), non darà luogo ad alcun recupero così come le giornate di presenza.
3. La prestazione lavorativa in regime di Smart Working avrà quale riferimento il normale orario di
lavoro, la durata contrattuale e l’ordinaria collocazione temporale, nell’ambito dell’orario di servizio
della Business Unit, del Dipartimento e/o del Modulo di appartenenza. La collocazione della
prestazione deve garantire il necessario coordinamento delle attività nel rispetto delle indicazioni del
Responsabile. Per i dipendenti che effettuino la loro prestazione in regime di turni, l’attività lavorativa
dovrà essere svolta in coincidenza con i turni di lavoro assegnati. L’eventuale ricorso al lavoro
supplementare e/o straordinario andrà espressamente autorizzato dal relativo Responsabile. Durante
l'orario di lavoro il dipendente, in collegamento con l’azienda utilizzando gli strumenti di lavoro forniti
dalla Società, deve svolgere le ordinarie mansioni compatibili con l’assenza fisica dagli uffici e deve
risultare disponibile e reperibile per i colleghi e responsabili. Il lavoratore può richiedere, ove ne
ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dal CCNL TLC o dalle norme di
legge quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i permessi per particolari motivi personali o
familiari (L. 104 del 1992).
4. Le modalità di attestazione della identità/presenza/uscita/pause avverranno attraverso gli
applicativi aziendali già in uso ovvero resi disponibili in ragione delle peculiari modalità di svolgimento
dell’attività di lavoro in modalità agile. Le Parti sottoscriveranno un accordo in coerenza con le
normative vigenti per la verifica, non in real time, della prestazione lavorativa individuale resa da
remoto al fine di assicurare la coerenza tra gli stati risultanti dagli applicativi aziendali e le
segnalazioni di variazione degli stessi da parte dei lavoratori.
5. Il luogo per lo svolgimento dell’attività in Smart Working dovrà essere un luogo, fatte salve diverse
specifiche autorizzazioni, sul territorio italiano, differente da quello di lavoro, liberamente scelto dal
lavoratore, purchè coerente con la tipologia di attività svolta e rispondente ai criteri di idoneità,
sicurezza, riservatezza e protezione dei dati trattati. Il luogo scelto dal lavoratore dovrà consentire, in
ogni caso e in ogni momento, il corretto svolgimento dell'attività lavorativa, consentendo anche il
collegamento con i sistemi aziendali o con rete fissa o con rete mobile i cui costi non saranno a carico
azienda. Sono esclusi i luoghi pubblici o aperti al pubblico. A tal proposito il lavoratore con la sottoscrizione dell’accordo individuale comunicherà il luogo abituale di lavoro in Smart Working
fornendo altresì dichiarazione che attesti l’idoneità dei luoghi alla disciplina di cui sopra, fatto salvo
l’onere del lavoratore di comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
6. Al fine di poter svolgere attività lavorativa in Smart Working, a ciascun lavoratore interessato
verranno assegnati, qualora non ancora in dotazione, un PC portatile dotato di tutte le componenti
(software e hardware) necessarie per lo svolgimento di tutte le attività lavorative ivi comprese quelle
audio, video e chat. Il lavoratore è tenuto ad utilizzare per lo svolgimento della prestazione in Smart
Working, esclusivamente, salvo casi eccezionali autorizzati dall’Azienda e connessi con eventuali
specifiche esigenze organizzative (a titolo esemplificativo: start-up, progetti/situazioni eccezionali di
carattere temporaneo, prestazioni di carattere particolare), i supporti e le apparecchiature tecniche
fornite da Transcom. Tali beni aziendali sono strumenti di lavoro di proprietà della Società ed
assegnati al dipendente unicamente al fine di svolgere le proprie attività lavorative. In tal senso i
dipendenti hanno l’obbligo di applicare correttamente le direttive aziendali, di avere la massima cura
delle dotazioni di lavoro assegnate, di utilizzarle in conformità alle istruzioni ricevute e di accertarsi
costantemente della loro operatività e del collegamento di rete. Nel rispetto di quanto previsto dalle
leggi, dal CCNL e dalla normativa interna, i dipendenti saranno ritenuti responsabili in caso di
danneggiamenti e/o manomissioni dell’attrezzatura aziendale per comprovato dolo e/o negligenza.
6.1. La strumentazione fornita dalla Società dovrà essere utilizzata, altresì, in conformità con le
disposizioni indicate all’interno del D.Lgs. n. 81 del 2008 e con le disposizioni contenute all’interno
delle normative aziendali tempo per tempo vigenti. Per le attività svolte con l’utilizzo dei suddetti
strumenti di lavoro Transcom potrà esercitare, come previsto da apposita informativa rilasciata al
dipendente (Allegato n. 2), le prerogative di cui all’art. 4 della L. n. 300 del 1970, nel rispetto dei
principi enunciati dal Regolamento U.E. n. 679 del 2016 e del D.Lgs. n. 196 del 2003.
7. Il lavoratore in Smart Working dovrà garantire una connessione internet adeguata con l'ordinato e
continuativo svolgimento della prestazione per tutto l’orario di lavoro.
8. Ogni eventuale impedimento tecnico allo svolgimento della prestazione lavorativa dovrà essere
tempestivamente comunicato alla Società, la quale potrà richiedere il rientro presso la sede di
appartenenza anche per la residua parte della giornata lavorativa. Nel caso in cui il dipendente venga
richiamato presso la propria sede di lavoro, la Società non si farà carico di alcun costo (costi di
trasporto, ecc.) e non provvederà ad alcun rimborso qualora il dipendente si trovasse in località
diversa dalla sede stessa. Qualora il lavoratore, per comprovate motivazioni, fosse temporaneamente
impossibilitato al rientro, l’Azienda valuterà la possibilità di giustificare le assenze con gli istituti
contrattuali (ferie e rol).
9. Il Lavoratore in regime di Smart Working è tenuto a custodire con diligenza e assoluta riservatezza
i dati e le informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale, nel
rispetto delle vigenti politiche e normative aziendali in materia. Il dipendente conserva pertanto
invariato l’obbligo di rispettare correttamente i vincoli in materia di privacy e riservatezza dei dati
trattati. Resta ferma la normativa vigente sul trattamento dei dati personali e, in particolare, il
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)
10. Lo svolgimento della prestazione di lavoro in regime di Smart Working non comporta la variazione
della sede di lavoro e di conseguenza non comporta il riconoscimento di alcun trattamento di
missione/trasferta ovvero di qualsivoglia altra indennità comunque connessa alla nuova modalità di
esecuzione dell'attività lavorativa. Resta inteso che qualora venga richiesto al dipendente di recarsi in
missione/trasferta, la Società provvederà a farsi carico dei costi di trasporto calcolati considerando,
come parametro massimo per il rimborso, la partenza dalla sede di lavoro dell’interessato.
Resteranno, pertanto, a carico del lavoratore i costi e le spese ulteriori derivanti dalla partenza da una
località diversa.
11. Durante le giornate in Smart Working la prestazione lavorativa sarà eseguita entro i limiti di durata
massima del lavoro derivanti dalle norme di legge, dal CCNL TLC applicato in azienda e dalla
tipologia di contratto individuale in essere, sia esso full time che part time.
12. In caso di ferie, malattia e qualunque altro tipo di assenza, coincidenti con il giorno/periodo in
Smart Working, il dipendente è tenuto a rispettare gli oneri anche di comunicazione e/o di richiesta
previsti dalle politiche aziendali, nonché dalla normativa legale e contrattuale applicabile.
13. L’accesso ad una giornata di Smart Working senza rispettare le regole di cui al presente Accordo
sarà considerato assenza ingiustificata con perdita automatica del trattamento economico ferma
restando la valutazione del comportamento ai fini disciplinari.
14. La Società promuoverà attività di carattere formativo, sia con riferimento alle modalità tecniche di
svolgimento della prestazione lavorativa in regime di Smart Working, sia riguardo al rispetto delle
disposizioni contenute all'interno del D.Lgs. n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, affinché ogni lavoratore possa svolgere la prestazione lavorativa nel
rispetto di quanto stabilito all'interno del presente Accordo e della normativa tempo per tempo vigente.
In caso di infortunio il dipendente dovrà informare tempestivamente il Dipartimento HR di sito nel
rispetto di quanto previsto dalle politiche aziendali e dalle norme di legge. Inoltre, la Società datrice è
esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni causati a terzi che siano riconducibili ad un
uso improprio delle apparecchiature e/o da situazioni di rischio provocate dall’utilizzo della postazione
di lavoro.
15. Al fine di dare attuazione agli obblighi in materia di sicurezza, la Società assicurerà adeguata
informazione e formazione sui rischi specifici connessi alle modalità di svolgimento della prestazione
a favore del lavoratore, preposto, delegato alla sicurezza e del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza. La Società, ai fini informativi e formatvi, consegnerà, tra le altre cose, ai dipendenti
un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla
particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (Allegato n. 3).
16. È obbligo dei dipendenti prendersi cura della propria salute e sicurezza, ricercando le ottimali
modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, nel rispetto delle indicazioni riportate nell’informativa
ricevuta. Il dipendente è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte
dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione dello Smart Working.
VIII. Formazione, Sviluppo delle Competenze e della Qualità del Servizio
1. Con riferimento a quanto previsto nelle premesse del presente Accordo sull’importanza delle
attività formative legate all’implementazione di modelli di lavoro agile, le Parti convengono
sull’opportunità di favorire a livello aziendale momenti formativi volti all’aggiornamento professionale
con l’obiettivo di favorire l’accrescimento delle competenze dei lavoratori e sostenere il processo di
riorganizzazione aziendale e di trasformazione ed evoluzione digitale/tecnologica.
2. Alla luce di quanto sopra le Parti confermano l’importanza di perseguire un obiettivo volto al
miglioramento della qualità del servizio valorizzando in un’ottica di sviluppo le competenze del
lavoratore anche al fine di definire percorsi volti alla certificazione delle competenze stesse. A tal
proposito e al fine di identificare eventuali specifici fabbisogni formativi nonchè attività di coaching e/o
di supporto nella gestione dei contatti con i clienti, saranno previsti, anche per le prestazioni rese in
modalità agile “affiancamenti virtuali” al fine di consentire la necessaria continuità con le medesime
attività poste in essere quando l’attività lavorativa si svolge presso la sede di lavoro, senza finalità di
controllo.
3. A tal riguardo le Parti, tenuto conto delle peculiari caratteristiche delle prestazioni di lavoro rese in
Smart Working, convengono che le modalità degli “affiancamenti virtuali” da remoto saranno gestite
nel rispetto delle seguenti indicazioni:
a. L’affiancamento virtuale da remoto dei lavoratori in Smart Working avverrà nel rispetto di
quanto previsto sia dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i che dal D.Lgs. 30.6.2003
n.196 e del Regolamento UE n. 2016/679
b. I lavoratori in Smart Working al fine di consentire la necessaria continuità con le medesime
attività poste in essere quando l’attività lavorativa si svolge presso la sede di lavoro, verranno
affiancati dalle figure aziendali preposte, previo “avviso”. L’applicativo prevederà la possibilità
di accesso previa conferma da parte del lavoratore.
c. Gli ascolti saranno effettuati, di norma, previo preavviso di 24 ore, avranno finalità formativa
e/o di coaching e saranno basati sul principio dell’inclusione sociale e lavorativa e non
avranno fini disciplinari e non saranno utili ai fini di avanzamenti professionali e/o valutativi
e/o economici.
Le Parti condividono che i lavoratori in Smart Working potranno essere affiancati da remoto nel
rispetto delle disposizioni previste dal presente Accordo e con la stessa frequenza e con gli stessi
criteri con cui avvengono gli affiancamenti in azienda. Gli affiancamenti virtuali verranno effettuati nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 57 del vigente CCNL delle Telecomunicazioni.
IX. Diritto alla disconnessione.
1. In ragione delle peculiarità aziendali le Parti intendono definire delle modalità di disconnessione
che non prevedano specifici automatismi, ma attraverso l’evidenza del proprio stato operativo per il
tramite degli applicativi in uso in Azienda. Il diritto alla disconnessione, così come previsto dall’art. 19,
L. n. 81, 22 maggio 2017, sarà garantito e dovrà essere caratterizzato dai comportamenti e dal senso
di responsabilità individuale, restando inteso che durante le interruzione temporanee (es. Rol, pausa
pasto) il lavoratore non sarà tenuto a ricevere o visualizzare eventuali comunicazioni aziendali.
2. Al di fuori dall’orario di lavoro e nei casi di legittima assenza, non sarà richiesto al dipendente
l’accesso e la connessione ai sistemi informativi aziendali, anche mediante i dispositivi mobili ed altre
apparecchiature. Il dipendente ha diritto a disattivare i propri dispositivi aziendali di connessione fino
alla prevista ripresa dell’attività lavorativa, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni normative,
contrattuali di categoria e aziendali vigenti.
3. L’utilizzo dei supporti e delle apparecchiature tecniche fornite da Transcom avviene nel rispetto
delle norme sulla prestazione lavorativa, garantendo il diritto del dipendente ai tempi di riposo
giornalieri e settimanali, ai periodi di ferie ed agli altri legittimi titoli di assenza.
X. Azioni di inclusione
Le Parti ritengono che obiettivi primari per una positiva implementazione del lavoro agile siano quelli
di evitare fenomeni di isolamento sociale e di porre la massima attenzione alle questioni di genere. A
tal fine l’Azienda potrà promuovere azioni positive e buone pratiche che prevedono periodici momenti
di comunicazione ed interazione tra colleghi anche mettendo a disposizione del lavoratore che opera
in modalità lavoro agile strumenti finalizzati all’informazione aziendale e a favorire momenti di contatto
e collaborazione.
Per questo motivo le interazioni fra dipendente ed azienda di norma avverranno in modalità video.
XI Diritti sindacali
L’azienda metterà a disposizioni delle OO.SS. stipulanti la presente intesa piattaforme idonee al
mantenimento dei diritti sindacali anche in modalità telematica.
XII. Disposizioni finali.
1. Lo Smart Working è svolto nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 2017, nel
CCNL, nel Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021, nel presente
Accordo, nel Codice Etico, negli accordi/comunicazioni individuali e nelle procedure aziendali
applicabili.
2. Il mancato rispetto, da parte del dipendente, delle obbligazioni contrattuali e di quanto previsto nelle
regolamentazioni suddette potrà dar luogo a quanto previsto ex art. 7 della Legge n. 300/1970.
3. La presente intesa ha natura sperimentale ed ha durata di 12 mesi a partire dal 1 aprile 2022 e fino
al 31 marzo 2023. Su richiesta di una delle Parti, saranno convocati incontri per valutare l’andamento
della sperimentazione. Terminata la fase sperimentale, le Parti potranno concordare sul
prolungamento della sperimentazione o rendere strutturale la presente intesa.
XI. Allegati.
1. Modello Accordo individuale di Smart Working;
2. Informativa ex art. 4 della L. n. 300 del 1970;
3. Informativa salute e sicurezza Smart Working.
Le Parti, nella consapevolezza dell’emergenza sanitaria in atto nel nostro paese (Covid-19) e delle
conseguenti limitazioni a riunioni, assemblee, assembramenti, ecc., confermano che la discussione si
è svolta con modalità in remoto, compreso l’inoltro lo scambio di documenti.
Letto, approvato, confermato e validato telematicamente
Transcom Worldwide Italy S.p.A. OO.SS.
p. Slc Cgil
p. Fistel Cisl
p. Uilcom Uil
Rsu/Rsa